CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.
Commentario • 1
- 1. La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
C 05922-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 72 NN IS Presidente - Sent. n. sez. UP 19/01/2023 EM NN NO - R.G.N. 30279/2022 Martino SA relatore PI VE OM Di OV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ME LT RA OC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino SA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cinzia Marganella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, OC ME LT RA impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 maggio scorso, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per vari episodi di evasione dal luogo ov'era ristretto in detenzione domiciliare.
1.1. Con un primo motivo, egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il dolo, in quanto: a) lo stesso agente di polizia giudiziaria escusso come testimone ha riferito che esso ricorrente si era allontanato per prestare assistenza sanitaria agli anziani genitori;
b) la sentenza svaluta la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa a riprova delle condizioni di salute di sua madre, poiché successiva ai fatti di causa, senza però considerare che essa attestava la natura cronica della patologia;
c) la circostanza per cui sia stato sorpreso dagli agenti di polizia giudiziaria presso un bar, durante l'orario in cui era stato autorizzato a recarsi a lavoro, non è decisiva, trovandosi tale esercizio nei pressi del luogo di lavoro e non potendosi escludere che egli vi si fosse recato per una commissione richiestagli dai suoi datori di lavoro;
d) la sentenza non contiene alcun cenno alle prove testimoniali addotte dalla difesa.
1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi con riferimento all'omessa motivazione in punto di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di diniego della sospensione condizionale della pena.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo le argomentazioni proposte con il ricorso ed in particolare i vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, potendo il giudice d'appello provvedere sui entrambi quei profili anche in assenza di specifico motivo d'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
2. Il primo si risolve nella labiale contestazione della concorde ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, e quindi nella richiesta di rivalutazione dei 2 dati probatori, che invece è preclusa al giudice di legittimità e che, peraltro, nello specifico è fondata su dati semplicemente ipotetici (come la causale lavorativa della presenza presso il bar), asseriti (la natura risalente della patologia della madre) o smentiti da incontroverse risultanze di fatto (l'assistenza sanitaria prestata ai genitori, che non si concilia con il diniego opposto dal padre all'esecuzione della detenzione domiciliare presso l'abitazione di essi genitori).
3. Il secondo, con riferimento all'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito. Secondo quanto si legge in sentenza, infatti, la questione non risulta essere stata posta con l'atto d'appello e nemmeno con le conclusioni scritte (non deducendolo neanche il ricorrente), sicché l'imputato non può dolersi della mancata motivazione sul punto. Resta da verificare, allora, se la Corte d'appello fosse comunque tenuta a rendere una motivazione su tale profilo. La risposta dev'essere negativa, in ragione di quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376, proprio con riferimento alla sospensione condizionale della pena. Nel ricostruire nella sua più ampia portata i rapporti tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, le Sezioni unite hanno evidenziato come, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione (e sempre che la questione venga comunque devoluta dall'appellante nel corso del processo, quand'anche soltanto in sede di discussione finale), l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze). Al di fuori di tale ristretto perimetro, invece, l'assenza di motivazione della non decisione del giudice d'appello sulle questioni propostegli soltanto in corso di causa non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
4. Egualmente inammissibile, sebbene per diversa ragione, è la stessa doglianza, laddove riferita alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato 3 e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707: principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso neppure afferma - e men che mai spiega - l'esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emerge la presenza di plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis per l'esclusione della punibilità. Il motivo d'impugnazione, dunque, è generico.
5. All'inammissibilità del ricorso segue obbligatoriamente -ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.- la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NN IS Martino SA Доной Depositato in Cancelleria Oggi 1.3 FEB 2023 oggl OFY THE DIZIONARIO GIUDIZIARIO DIZIARIO Sa PI ME
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino SA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cinzia Marganella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, OC ME LT RA impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 maggio scorso, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per vari episodi di evasione dal luogo ov'era ristretto in detenzione domiciliare.
1.1. Con un primo motivo, egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il dolo, in quanto: a) lo stesso agente di polizia giudiziaria escusso come testimone ha riferito che esso ricorrente si era allontanato per prestare assistenza sanitaria agli anziani genitori;
b) la sentenza svaluta la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa a riprova delle condizioni di salute di sua madre, poiché successiva ai fatti di causa, senza però considerare che essa attestava la natura cronica della patologia;
c) la circostanza per cui sia stato sorpreso dagli agenti di polizia giudiziaria presso un bar, durante l'orario in cui era stato autorizzato a recarsi a lavoro, non è decisiva, trovandosi tale esercizio nei pressi del luogo di lavoro e non potendosi escludere che egli vi si fosse recato per una commissione richiestagli dai suoi datori di lavoro;
d) la sentenza non contiene alcun cenno alle prove testimoniali addotte dalla difesa.
1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi con riferimento all'omessa motivazione in punto di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di diniego della sospensione condizionale della pena.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo le argomentazioni proposte con il ricorso ed in particolare i vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, potendo il giudice d'appello provvedere sui entrambi quei profili anche in assenza di specifico motivo d'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
2. Il primo si risolve nella labiale contestazione della concorde ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, e quindi nella richiesta di rivalutazione dei 2 dati probatori, che invece è preclusa al giudice di legittimità e che, peraltro, nello specifico è fondata su dati semplicemente ipotetici (come la causale lavorativa della presenza presso il bar), asseriti (la natura risalente della patologia della madre) o smentiti da incontroverse risultanze di fatto (l'assistenza sanitaria prestata ai genitori, che non si concilia con il diniego opposto dal padre all'esecuzione della detenzione domiciliare presso l'abitazione di essi genitori).
3. Il secondo, con riferimento all'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito. Secondo quanto si legge in sentenza, infatti, la questione non risulta essere stata posta con l'atto d'appello e nemmeno con le conclusioni scritte (non deducendolo neanche il ricorrente), sicché l'imputato non può dolersi della mancata motivazione sul punto. Resta da verificare, allora, se la Corte d'appello fosse comunque tenuta a rendere una motivazione su tale profilo. La risposta dev'essere negativa, in ragione di quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376, proprio con riferimento alla sospensione condizionale della pena. Nel ricostruire nella sua più ampia portata i rapporti tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, le Sezioni unite hanno evidenziato come, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione (e sempre che la questione venga comunque devoluta dall'appellante nel corso del processo, quand'anche soltanto in sede di discussione finale), l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze). Al di fuori di tale ristretto perimetro, invece, l'assenza di motivazione della non decisione del giudice d'appello sulle questioni propostegli soltanto in corso di causa non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
4. Egualmente inammissibile, sebbene per diversa ragione, è la stessa doglianza, laddove riferita alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato 3 e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707: principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso neppure afferma - e men che mai spiega - l'esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emerge la presenza di plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis per l'esclusione della punibilità. Il motivo d'impugnazione, dunque, è generico.
5. All'inammissibilità del ricorso segue obbligatoriamente -ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.- la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NN IS Martino SA Доной Depositato in Cancelleria Oggi 1.3 FEB 2023 oggl OFY THE DIZIONARIO GIUDIZIARIO DIZIARIO Sa PI ME