Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la notifica presso il domicilio eletto nello studio del difensore di fiducia, pur dando luogo, nell'ambito del processo, ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività che può venire meno in presenza della comprovata negligenza del domiciliatario. Spetta, quindi, al giudice investito della richiesta di verificare se, in concreto la conoscenza sia mancata e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18467 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 361
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 028001/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FLISTOC LILIAN, N. IL 19/05/1971;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Trento ha respinto l'istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale in data 7.2.2005 del Tribunale della sede, avanzata da FLISTOC Lilion, ritenendo ricorrenti le condizioni ostative previste dall'art. 175, comma 2, in quanto l'imputato era stato sottoposto a perquisizione il 19.2.2004 e, informato dell'addebito, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto presso di lui domicilio, sicché doveva ritenersi ad effettiva conoscenza del procedimento, onde la contumacia e la mancata impugnazione erano riconducibili a sua volontaria scelta.
Ricorre per Cassazione l'interessato, denunciando erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p. - come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, e poi dalla Legge Conversione 22 aprile 2005,
n. 60 - e carenza di motivazione;
alla restituzione in termini prevista per il contumace ostano congiuntamente la effettiva conoscenza "del procedimento o del provvedimento" e la volontaria rinuncia a comparire od a proporre impugnazione;
nel caso di specie, pur essendovi conoscenza del procedimento, era mancata la notizia degli ulteriori sviluppi e della decisione, a seguito della rinuncia al mandato del difensore;
sul punto il giudice "a quo" non si era fatto carico di compiere "ogni necessaria verifica", giusta la previsione normativa, ne' di motivare se non con riferimento alle notifiche effettuate nel domicilio eletto, da cui deriva la presunzione legale, e non necessariamente la effettiva conoscenza richiesta dalla norma.
Il ricorso è fondato.
La nuova disciplina dell'art. 175 c.p.p., introdotta dal D.L. n. 17 del 2005 e dalla Legge di Conversione, opera in ogni caso in cui,
nonostante l'osservanza degli adempimenti previsti dal rito contumaciale, si verifichi di fatto una (non preordinata) ignoranza del provvedimento giurisdizionale;
poiché la notifica degli atti nel domicilio eletto, pur dando luogo nell'ambito del processo ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività, che può venir meno per negligenza del domiciliatario, la speciale garanzia ora assicurata al contumace impone al giudice investito della richiesta di restituzione nel termine di verificare se in concreto la conoscenza sia mancata, e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario. Poiché sul punto non vi è stata indagine e motivazione da parte del giudice "a quo", l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006