CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2023, n. 33040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33040 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di TA PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/1/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LV Amadori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio DEordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore DEindagato, avvocato Vincenzo Adamo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33040 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da PP TA, ha annullato l'ordinanza emessa il 9 gennaio 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola con la quale era stata applicata all'indagato la misura del divieto di dimora nella Regione Calabria in relazione ai reati di corruzione per atto contrario ai doveri DEufficio, ascrittigli ai capi A) D), E), F) e G) nonché truffa e falso ascrittigli ai capi El) e 2). PP TA, consigliere regionale della Regione Calabria nella consiliatura 2014/2019 è sottoposto a indagine per i reati corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio per le attività, i contatti e i favoritismi, comprovati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, svolti in relazione alle iniziative della Regione Calabria connesse alla delibera di trasformazione delle concessioni perpetue delle Terme Luigiane affidate ai Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa a seguito della indizione di un'apposita gara pubblica da svolgersi alla scadenza della concessione di servizio prevista per il 2016, con gestione già affidata alla compagine sociale denominata SA.TE.CA . spa con proroghe della concessione, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, fino al 31 dicembre 2018 e poi fino al 31 dicembre 2020. Secondo l'ordinanza impositiva, l'indagato in cambio di utilità consistite nella promessa di appoggio elettorale e procacciamento di voti da parte dei gruppi imprenditoriali locali, in particolare la SA.TE.CA . e quindi con l'impegno di procacciare voti a suo favore in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio, aveva interloquito con il coindagato FE AN rappresentante della SA.TE.CA. al di fuori delle sedi istituzionali al fine di far subentrare la società come diretta concessionaria delle Terme e con l'obiettivo di estromettere i comuni titolari e, nel medesimo contesto e sempre in cambio di promesse di appoggio e procacciamento di voti in occasione delle elezioni, l'indagato abusando della sua qualifica aveva ottenuto il rinnovo DEincarico di NO LB, sindaco di Acri presso la struttura regionale da lui stesso guidata nonché l'assunzione di LI RE sempre nella citata struttura successivamente commettendo in concorso col predetto il delitto di falso ideologico e truffa per la liquidazione di indebite spettanze. Ulteriori ipotesi corruttive sono consistite nell'aver favorito stipula di un contratto di collaborazione con il gruppo consiliare del PD a favore del figlio del sindaco di Longobucco, Giovanni LO, in assenza di procedura selettiva agevolando le attività DEimprenditore Giovanni HI operante nel settore della sanità attivandosi verso vari soggetti in cambio della promessa del procacciamento di voti. 2 2.Con I motivi di ricorso, sintetizzati i sensi DEarticolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola denuncia l'erronea applicazione della regola di cui all'articolo 292 comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Richiama, in particolare, i passaggi specifici che denotano una valutazione difforme, rispetto alla richiesta cautelare sulle esigenze cautelari così in materia di competenza avendo il giudice per le indagini preliminari dichiarato l'incompetenza per territorio per i coindagati DETA, beneficiari delle condotte corruttive (LB, RE, LO FR SA HI). Autonoma è anche la valutazione delle risultanze documentali e utilizzabilità delle operazioni di intercettazione nonché la ricostruzione del concetto di utilità sicché i passaggi in cui il giudice ha riportato la richiesta di misura cautelare devono ritenersi contenuti nell'ambito e nei limiti di una motivazione per relationem pienamente consentita e legittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Il nucleo centrale della motivazione del tribunale del riesame oggetto di ricorso discende dall'aver accolto la richiesta della difesa di nullità DEordinanza impositiva per omessa valutazione autonoma degli elementi indiziari, nullità prevista dall'articolo 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. con riguardo a tutti i capi di imputazione. Il Tribunale pur dando atto che l'ordinanza genetica aveva largamente disatteso istanze cautelari del Pubblico Ministero, in particolare con riferimento all' applicazione del più blando divieto di dimora rispetto alla custodia cautelare in carcere richiesta dall'Ufficio inquirente, ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non aveva esaminato con "autonomia" i gravi indizi di colpevolezza limitandosi ad incorporare la lunghissima parte della richiesta cautelare nella parte descrittiva dei gravi indizi di colpevolezza, senza poi soffermarsi ad analizzare criticamente il contenuto delle conversazioni captate, al confronto con gli atti acquisiti e con il contenuto dei messaggi che sono posti a fondamento della gravità indiziaria in assenza di una operazione imprescindibile costituita dall'analisi combinata delle risultanze sugli elementi fondanti delle accuse e imposta dalla contestazione di condotte di corruzione falso e truffa quindi condotte complesse e non di agevole ricostruzione. Il giudice per le indagini preliminari non aveva esaminato gli aspetti fondanti delle condotte ascritte dal momento che non era stato motivato alla sussistenza 3 del rapporto sinallagmatico, configurante la corruzione propria, mancando un riferimento alle conversazioni più significative dalle quali fosse stato desumibile l'accordo illecito essendosi limitato, genericamente, a ritenere condivisibile la prospettazione formulata dalla pubblica accusa;
non erano state individuate attività procedimentali formalizzate (tranne la mozione presentata il 22 gennaio 2019) o lo stabile asservimento della funzione prospettato dalla pubblica accusa attraverso la individuazione di elementi concreti idonei a rivelare il disvalore penale della condotta tenuto conto altresì della natura politica e di alta amministrazione degli atti e delle iniziative svolte dall'indagato0 era stato approfondito l'aspetto della natura discrezionale degli atti amministrativi. Evidenziava, infine, la incongruenza insita nell' ordinanza cautelare che / dopo aver condiviso la tesi accusatoria della sussistenza del reato di corruzione per atto contrario sul punto che la condotta illecita non necessita di atti formali per l'integrazione del reato ( si è poi fondata po su massime giurisprudenziali che, invece, richiedono l'espressa adozione di atti valutativi tipici diversi dai meri comportamenti o operazioni materiali riportando fattispecie relative alla omissione della comparazione degli interessi e quindi DEattività istruttoria , che è una delle fasi tipiche e inelinninabili i in cui si articola formalmente il procedimento amministrativo. Anche con riferimento ai capi di imputazione di truffa e falso risultava adottato il medesimo e già censurato metodo espositivo. La motivazione, conclude il Tribunale, risulta, quindi, apparente perché "basata in larghissima parte sul riepilogo di disposizioni normative e massime giurisprudenziali, intervallate da sporadici ed incidentali riferimenti alle persone degli indagati, non espressiva di un autentico confronto tra la fattispecie astratta -y-k ii e fattispecie concrete, volto a vivificare piano ogg ttivo e soggettivo i fatti descritti cr nei vari capi di imputazione formulati a carico , e TA". 2. Il Tribunale, con motivazione completa e articolata, ha fatto corretta applicazione del principio di questa Corte secondo cui in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini DEaffermazione dei gravi indizi di colpevolezza e 4 delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645). Il principio, risalente all'indomani della riforma, è ormai stabilizzato e ha superato affermazioni che aderivano ad una nozione di autonoma valutazione "ritagliata" sui punti di non accoglimento della richiesta, aspetto - questo - sul quale insiste il ricorrente Pubblico Ministero. Si tratta di un approccio metodologico che non può essere condiviso e la cui applicazione condurrebbe alla elusione DEobbligo di motivazione che, con riferimento alle ordinanze di applicazione delle misure cautelari, deve necessariamente avere ad oggetto la esposizione e analisi dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei quali si riassume la funzione dispositiva e propria del provvedimento cautelare. Non appare sostenibile la tesi che i provvedimenti giudiziari debbano connotarsi per originalità della scrittura, autonomia e autosufficienza anche dal punto di vista stilistico e, infatti, prima ancora della diffusione dei mezzi informatici (che hanno reso possibili le massive operazioni di copia e incolla) la giurisprudenza aveva individuato gli elementi strutturali ineludibili che, nel procedimento di motivazione per "relationem", rendevano legittimo il riferimento recettizio o il "rinvio" ad altri atti e provvedimenti precisando che la motivazione così redatta dovesse essere congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e dimostrativa della presa di cognizione sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, ragioni che l'estensore del provvedimento doveva avere meditato e ritenute coerenti con le sue decisioni (cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Il procedimento di motivazione dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto al materiale di prova devoluto dall'accusa, deve necessariamente svolgersi attraverso un'operazione selettiva che individui il nucleo delle condotte in fatto ascritte a ciascun indagato e la riconduzione alla fattispecie incriminatrice, con un'operazione di analisi e valutazione che non può prescindere dalla natura degli elementi indiziari allegati ma anche dalla complessità della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi: un procedimento che non esclude operazioni di "ricalco" (formali o sostanziali) di precedenti provvedimenti o della richiesta cautelare ma che deve rendere palese il metodo di analisi e valutazione proprio della misura cautelare e che si connota come autonomo e originale quando sia espressione della valutazione critica compiuta dal giudice secondo le peculiarità del caso concreto. Anche per tale aspetto l'ordinanza impugnata non è censurabile e, anzi, lo sono, per genericità, i rilievi del Pubblico ministero. 5 Il Presidente Il Tribunale, infatti, muovendo dalla natura complessa delle contestazioni (i reati di corruzione;
falso e truffa) ha esaminato la struttura della motivazione DEordinanza cautelare genetica evidenziandone carenze e deficit riconducibili all'analisi del contenuto del materiale di prova (il contenuto delle conversazioni captate, al confronto con gli atti acquisiti e con quello dei messaggi che sono posti a fondamento della gravità indiziaria) esaminati dal giudice per le indagini preliminari alla stregua di una lettura appiattita sulla linea DEaccusa e in assenza DEanalisi combinata delle risultanze indiziarie. Ulteriore e incolmabile deficit è stato individuato, rispetto al reato di corruzione, nella mancata ricostruzione DEaccordo illecito, nella individuazione di attività procedimentali formalizzate e nello stesso stabile asservimento della funzione del tutto genericamente prospettato e senza alcun approfondimento degli aspetti problematici ai fini della configurabilità del reato in presenza di atti discrezionali e della natura politica e di alta amministrazione degli atti e delle iniziative svolte dall'indagato, un'analisi, prosegue il Tribunale, del tutto sganciata anche dalla ricostruzione in diritto che il giudice si era peritato di fare attraverso il richiamo di massime e principi rimasti una mera cornice non essendo stato esaminata, rispetto ai principi richiamati, la concludenza della contestazione. Rispetto a tale analisi non si comprende come possa incidere sulla compiutezza e autonomia DEesame svolto dal giudice per le indagini preliminari la "separazione" delle posizioni processuali dei "beneficiari" delle iniziative DETA (i coindagati del reato di corruzione) e la individuazione DEutilità che necessariamente deve dipendere ed essere causalmente collegata all'accordo. Il Tribunale ha espresso un giudizio tranchant sull'apparenza della motivazione DEordinanza genetica contrastato in termini aspecifici da parte del ricorrente, un giudizio che non lasciava spazio alcuno di intervento al Tribunale del riesame poiché il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo non può essere azionato in ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva DEautonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LV Amadori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio DEordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore DEindagato, avvocato Vincenzo Adamo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33040 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da PP TA, ha annullato l'ordinanza emessa il 9 gennaio 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola con la quale era stata applicata all'indagato la misura del divieto di dimora nella Regione Calabria in relazione ai reati di corruzione per atto contrario ai doveri DEufficio, ascrittigli ai capi A) D), E), F) e G) nonché truffa e falso ascrittigli ai capi El) e 2). PP TA, consigliere regionale della Regione Calabria nella consiliatura 2014/2019 è sottoposto a indagine per i reati corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio per le attività, i contatti e i favoritismi, comprovati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, svolti in relazione alle iniziative della Regione Calabria connesse alla delibera di trasformazione delle concessioni perpetue delle Terme Luigiane affidate ai Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa a seguito della indizione di un'apposita gara pubblica da svolgersi alla scadenza della concessione di servizio prevista per il 2016, con gestione già affidata alla compagine sociale denominata SA.TE.CA . spa con proroghe della concessione, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, fino al 31 dicembre 2018 e poi fino al 31 dicembre 2020. Secondo l'ordinanza impositiva, l'indagato in cambio di utilità consistite nella promessa di appoggio elettorale e procacciamento di voti da parte dei gruppi imprenditoriali locali, in particolare la SA.TE.CA . e quindi con l'impegno di procacciare voti a suo favore in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio, aveva interloquito con il coindagato FE AN rappresentante della SA.TE.CA. al di fuori delle sedi istituzionali al fine di far subentrare la società come diretta concessionaria delle Terme e con l'obiettivo di estromettere i comuni titolari e, nel medesimo contesto e sempre in cambio di promesse di appoggio e procacciamento di voti in occasione delle elezioni, l'indagato abusando della sua qualifica aveva ottenuto il rinnovo DEincarico di NO LB, sindaco di Acri presso la struttura regionale da lui stesso guidata nonché l'assunzione di LI RE sempre nella citata struttura successivamente commettendo in concorso col predetto il delitto di falso ideologico e truffa per la liquidazione di indebite spettanze. Ulteriori ipotesi corruttive sono consistite nell'aver favorito stipula di un contratto di collaborazione con il gruppo consiliare del PD a favore del figlio del sindaco di Longobucco, Giovanni LO, in assenza di procedura selettiva agevolando le attività DEimprenditore Giovanni HI operante nel settore della sanità attivandosi verso vari soggetti in cambio della promessa del procacciamento di voti. 2 2.Con I motivi di ricorso, sintetizzati i sensi DEarticolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola denuncia l'erronea applicazione della regola di cui all'articolo 292 comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Richiama, in particolare, i passaggi specifici che denotano una valutazione difforme, rispetto alla richiesta cautelare sulle esigenze cautelari così in materia di competenza avendo il giudice per le indagini preliminari dichiarato l'incompetenza per territorio per i coindagati DETA, beneficiari delle condotte corruttive (LB, RE, LO FR SA HI). Autonoma è anche la valutazione delle risultanze documentali e utilizzabilità delle operazioni di intercettazione nonché la ricostruzione del concetto di utilità sicché i passaggi in cui il giudice ha riportato la richiesta di misura cautelare devono ritenersi contenuti nell'ambito e nei limiti di una motivazione per relationem pienamente consentita e legittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Il nucleo centrale della motivazione del tribunale del riesame oggetto di ricorso discende dall'aver accolto la richiesta della difesa di nullità DEordinanza impositiva per omessa valutazione autonoma degli elementi indiziari, nullità prevista dall'articolo 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. con riguardo a tutti i capi di imputazione. Il Tribunale pur dando atto che l'ordinanza genetica aveva largamente disatteso istanze cautelari del Pubblico Ministero, in particolare con riferimento all' applicazione del più blando divieto di dimora rispetto alla custodia cautelare in carcere richiesta dall'Ufficio inquirente, ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non aveva esaminato con "autonomia" i gravi indizi di colpevolezza limitandosi ad incorporare la lunghissima parte della richiesta cautelare nella parte descrittiva dei gravi indizi di colpevolezza, senza poi soffermarsi ad analizzare criticamente il contenuto delle conversazioni captate, al confronto con gli atti acquisiti e con il contenuto dei messaggi che sono posti a fondamento della gravità indiziaria in assenza di una operazione imprescindibile costituita dall'analisi combinata delle risultanze sugli elementi fondanti delle accuse e imposta dalla contestazione di condotte di corruzione falso e truffa quindi condotte complesse e non di agevole ricostruzione. Il giudice per le indagini preliminari non aveva esaminato gli aspetti fondanti delle condotte ascritte dal momento che non era stato motivato alla sussistenza 3 del rapporto sinallagmatico, configurante la corruzione propria, mancando un riferimento alle conversazioni più significative dalle quali fosse stato desumibile l'accordo illecito essendosi limitato, genericamente, a ritenere condivisibile la prospettazione formulata dalla pubblica accusa;
non erano state individuate attività procedimentali formalizzate (tranne la mozione presentata il 22 gennaio 2019) o lo stabile asservimento della funzione prospettato dalla pubblica accusa attraverso la individuazione di elementi concreti idonei a rivelare il disvalore penale della condotta tenuto conto altresì della natura politica e di alta amministrazione degli atti e delle iniziative svolte dall'indagato0 era stato approfondito l'aspetto della natura discrezionale degli atti amministrativi. Evidenziava, infine, la incongruenza insita nell' ordinanza cautelare che / dopo aver condiviso la tesi accusatoria della sussistenza del reato di corruzione per atto contrario sul punto che la condotta illecita non necessita di atti formali per l'integrazione del reato ( si è poi fondata po su massime giurisprudenziali che, invece, richiedono l'espressa adozione di atti valutativi tipici diversi dai meri comportamenti o operazioni materiali riportando fattispecie relative alla omissione della comparazione degli interessi e quindi DEattività istruttoria , che è una delle fasi tipiche e inelinninabili i in cui si articola formalmente il procedimento amministrativo. Anche con riferimento ai capi di imputazione di truffa e falso risultava adottato il medesimo e già censurato metodo espositivo. La motivazione, conclude il Tribunale, risulta, quindi, apparente perché "basata in larghissima parte sul riepilogo di disposizioni normative e massime giurisprudenziali, intervallate da sporadici ed incidentali riferimenti alle persone degli indagati, non espressiva di un autentico confronto tra la fattispecie astratta -y-k ii e fattispecie concrete, volto a vivificare piano ogg ttivo e soggettivo i fatti descritti cr nei vari capi di imputazione formulati a carico , e TA". 2. Il Tribunale, con motivazione completa e articolata, ha fatto corretta applicazione del principio di questa Corte secondo cui in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini DEaffermazione dei gravi indizi di colpevolezza e 4 delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645). Il principio, risalente all'indomani della riforma, è ormai stabilizzato e ha superato affermazioni che aderivano ad una nozione di autonoma valutazione "ritagliata" sui punti di non accoglimento della richiesta, aspetto - questo - sul quale insiste il ricorrente Pubblico Ministero. Si tratta di un approccio metodologico che non può essere condiviso e la cui applicazione condurrebbe alla elusione DEobbligo di motivazione che, con riferimento alle ordinanze di applicazione delle misure cautelari, deve necessariamente avere ad oggetto la esposizione e analisi dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei quali si riassume la funzione dispositiva e propria del provvedimento cautelare. Non appare sostenibile la tesi che i provvedimenti giudiziari debbano connotarsi per originalità della scrittura, autonomia e autosufficienza anche dal punto di vista stilistico e, infatti, prima ancora della diffusione dei mezzi informatici (che hanno reso possibili le massive operazioni di copia e incolla) la giurisprudenza aveva individuato gli elementi strutturali ineludibili che, nel procedimento di motivazione per "relationem", rendevano legittimo il riferimento recettizio o il "rinvio" ad altri atti e provvedimenti precisando che la motivazione così redatta dovesse essere congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e dimostrativa della presa di cognizione sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, ragioni che l'estensore del provvedimento doveva avere meditato e ritenute coerenti con le sue decisioni (cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Il procedimento di motivazione dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto al materiale di prova devoluto dall'accusa, deve necessariamente svolgersi attraverso un'operazione selettiva che individui il nucleo delle condotte in fatto ascritte a ciascun indagato e la riconduzione alla fattispecie incriminatrice, con un'operazione di analisi e valutazione che non può prescindere dalla natura degli elementi indiziari allegati ma anche dalla complessità della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi: un procedimento che non esclude operazioni di "ricalco" (formali o sostanziali) di precedenti provvedimenti o della richiesta cautelare ma che deve rendere palese il metodo di analisi e valutazione proprio della misura cautelare e che si connota come autonomo e originale quando sia espressione della valutazione critica compiuta dal giudice secondo le peculiarità del caso concreto. Anche per tale aspetto l'ordinanza impugnata non è censurabile e, anzi, lo sono, per genericità, i rilievi del Pubblico ministero. 5 Il Presidente Il Tribunale, infatti, muovendo dalla natura complessa delle contestazioni (i reati di corruzione;
falso e truffa) ha esaminato la struttura della motivazione DEordinanza cautelare genetica evidenziandone carenze e deficit riconducibili all'analisi del contenuto del materiale di prova (il contenuto delle conversazioni captate, al confronto con gli atti acquisiti e con quello dei messaggi che sono posti a fondamento della gravità indiziaria) esaminati dal giudice per le indagini preliminari alla stregua di una lettura appiattita sulla linea DEaccusa e in assenza DEanalisi combinata delle risultanze indiziarie. Ulteriore e incolmabile deficit è stato individuato, rispetto al reato di corruzione, nella mancata ricostruzione DEaccordo illecito, nella individuazione di attività procedimentali formalizzate e nello stesso stabile asservimento della funzione del tutto genericamente prospettato e senza alcun approfondimento degli aspetti problematici ai fini della configurabilità del reato in presenza di atti discrezionali e della natura politica e di alta amministrazione degli atti e delle iniziative svolte dall'indagato, un'analisi, prosegue il Tribunale, del tutto sganciata anche dalla ricostruzione in diritto che il giudice si era peritato di fare attraverso il richiamo di massime e principi rimasti una mera cornice non essendo stato esaminata, rispetto ai principi richiamati, la concludenza della contestazione. Rispetto a tale analisi non si comprende come possa incidere sulla compiutezza e autonomia DEesame svolto dal giudice per le indagini preliminari la "separazione" delle posizioni processuali dei "beneficiari" delle iniziative DETA (i coindagati del reato di corruzione) e la individuazione DEutilità che necessariamente deve dipendere ed essere causalmente collegata all'accordo. Il Tribunale ha espresso un giudizio tranchant sull'apparenza della motivazione DEordinanza genetica contrastato in termini aspecifici da parte del ricorrente, un giudizio che non lasciava spazio alcuno di intervento al Tribunale del riesame poiché il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo non può essere azionato in ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva DEautonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore