CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8797 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP RO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 05/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo ed il rigetto del ricorso per il resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8797 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda di CI AP, avanzata ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013 (irrevocabile il giorno 5 marzo 2015), pena di anni otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2,3 e 5 cod. pen., 10, 14 e 23 1.110/75, 648 cod. pen., 497-bis cod. pen., 697 cod. pen., 7 1.203/1991, (reati commessi in Torre Annunziata con condotta perdurante); 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28 settembre 2016 (irrevocabile il giorno 2 marzo 2018), pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt. 10,14 e 23 1.110/75, 648 cod. pen., 7 1.203/1991; 3) sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 14 ottobre 2016 (irrevocabile il 19 aprile 2018), pena di anni due e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art.75, comma 2, d.lgs 159/2011 commesso con condotta perdurante dall'8 marzo 2015 all'arreso del maggio 2016. 1.1. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i reato accertati con le sentenze sub 1) e 2), mentre la ha esclusa rispetto alla sentenza sub 3) in considerazione della finalità 'egoistica' della violazione accertata con tale decisione e della assenza di alcuna finalità connessa con l'agevolazione del clan camorristico di appartenenza. 1.2. Quanto alla rideterminazione della pena per i reati riconosciuti legati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione ha considerato come pena base quella inflitta con la sentenza sub 1) in quanto più grave (anni otto di reclusione) aumentata ex art.81 di anni tre per i reati di cui alla sentenza sub 2) giungendo, così, alla pena complessiva di anni undici di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza CI AP, per mezzo dell'avv. Giorgio Vianello Accorretti, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art.81 cod. pen. in relazione all'art.99 cod. pen. e 671 del codice di rito, per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente determinato la pena finalet avendo considerato come pena base quella complessivamente inflitta con la sentenza sub 1) per tutti i reati e non già individuando quella più alta riferibile ad un singolo reato, con il conseguente errore di calcolo anche rispetto all'aumento per la recidiva. 2 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art.81 cod. pen. con riferimento all'art.671 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria per il mancato riconoscimento della continuazione in ordine anche al reato di cui alla sentenza sub 3). Egli osserva che anche tale reato rientrava nell'unico disegno criminoso e che l'esclusione, per tale fatto, dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/1991 non può valere ad escludere la richiesta continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Invero, il primo motivo deve essere accolto limitatamente all'aumento di pena disposto per la recidiva mentre va respinto nel resto. Il motivo non merita accoglimento quanto alla determinazione della pena base poiché il giudice dell'esecuzione, legittimamente, ha confermato la misura della pena inflitta per la sentenza sub 1) in sede di cognizione. Risulta, invece, fondata la censura riguardante la determinazione dell'aumento della pena per la recidiva ai fini della continuazione, avendo il Tribunale effettuato tale aumento sulla pena di anni otto, senza invece disporla unicamente per il reato per il quale tale recidiva era stata contestata e ritenuta sussistente. 3. Il ricorso, al contrario, deve essere respinto nel resto considerato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha escluso la continuazione rispetto al reato sub 3) dandocoerentemente rilievo al carattere strettamente personale di tale violazione di legge ed alla mancanza di elementi dai quali desumere che il ricorrente, al momento del suo ingresso nell'associazione di stampo mafioso, avesse progettato - sia pure a grandi linee - anche la successiva violazione della normativa in tema di misure di prevenzione. 3.1. Pertanto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 3.2 In tale contesto, come detto, il reato sub 3) sembra plausibilmente riconducibile ad autonoma risoluzione criminosa, tenuto conto che la violazione della normativa in materia di prevenzione riguarda esclusivamente CI AP tanto che, nella fattispecie, era stata anche esclusa l'aggravante ex art.71.203/6h 3 Al riguardo si osserva che il ricorrente nulla deduce rispetto alla circostanza sopra evidenziata e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale sul punto. Le censure del condannato quindi, oltre ad essere generiche , sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non illogica, del giudice dell'esecuzione.. A quanto sopra deve poi aggiungersi che non può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento della continuazione, il fatto che tutti i reati siano stati accertati a seguito delle medesime indagini poiché, come già detto, ciò che necessità è la progettazione ab origine di tutti i reati, quanto meno a grandi linee. 4. L'ordinanza impugnata, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio - relativamente all'aumento di pena per la recidiva - al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione alla luce dei rilievi sopra illustrati. Il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso I'll novembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo ed il rigetto del ricorso per il resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8797 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda di CI AP, avanzata ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 marzo 2013 (irrevocabile il giorno 5 marzo 2015), pena di anni otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2,3 e 5 cod. pen., 10, 14 e 23 1.110/75, 648 cod. pen., 497-bis cod. pen., 697 cod. pen., 7 1.203/1991, (reati commessi in Torre Annunziata con condotta perdurante); 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28 settembre 2016 (irrevocabile il giorno 2 marzo 2018), pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt. 10,14 e 23 1.110/75, 648 cod. pen., 7 1.203/1991; 3) sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 14 ottobre 2016 (irrevocabile il 19 aprile 2018), pena di anni due e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art.75, comma 2, d.lgs 159/2011 commesso con condotta perdurante dall'8 marzo 2015 all'arreso del maggio 2016. 1.1. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i reato accertati con le sentenze sub 1) e 2), mentre la ha esclusa rispetto alla sentenza sub 3) in considerazione della finalità 'egoistica' della violazione accertata con tale decisione e della assenza di alcuna finalità connessa con l'agevolazione del clan camorristico di appartenenza. 1.2. Quanto alla rideterminazione della pena per i reati riconosciuti legati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione ha considerato come pena base quella inflitta con la sentenza sub 1) in quanto più grave (anni otto di reclusione) aumentata ex art.81 di anni tre per i reati di cui alla sentenza sub 2) giungendo, così, alla pena complessiva di anni undici di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza CI AP, per mezzo dell'avv. Giorgio Vianello Accorretti, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art.81 cod. pen. in relazione all'art.99 cod. pen. e 671 del codice di rito, per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente determinato la pena finalet avendo considerato come pena base quella complessivamente inflitta con la sentenza sub 1) per tutti i reati e non già individuando quella più alta riferibile ad un singolo reato, con il conseguente errore di calcolo anche rispetto all'aumento per la recidiva. 2 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art.81 cod. pen. con riferimento all'art.671 del codice di rito, nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria per il mancato riconoscimento della continuazione in ordine anche al reato di cui alla sentenza sub 3). Egli osserva che anche tale reato rientrava nell'unico disegno criminoso e che l'esclusione, per tale fatto, dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/1991 non può valere ad escludere la richiesta continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Invero, il primo motivo deve essere accolto limitatamente all'aumento di pena disposto per la recidiva mentre va respinto nel resto. Il motivo non merita accoglimento quanto alla determinazione della pena base poiché il giudice dell'esecuzione, legittimamente, ha confermato la misura della pena inflitta per la sentenza sub 1) in sede di cognizione. Risulta, invece, fondata la censura riguardante la determinazione dell'aumento della pena per la recidiva ai fini della continuazione, avendo il Tribunale effettuato tale aumento sulla pena di anni otto, senza invece disporla unicamente per il reato per il quale tale recidiva era stata contestata e ritenuta sussistente. 3. Il ricorso, al contrario, deve essere respinto nel resto considerato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha escluso la continuazione rispetto al reato sub 3) dandocoerentemente rilievo al carattere strettamente personale di tale violazione di legge ed alla mancanza di elementi dai quali desumere che il ricorrente, al momento del suo ingresso nell'associazione di stampo mafioso, avesse progettato - sia pure a grandi linee - anche la successiva violazione della normativa in tema di misure di prevenzione. 3.1. Pertanto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 3.2 In tale contesto, come detto, il reato sub 3) sembra plausibilmente riconducibile ad autonoma risoluzione criminosa, tenuto conto che la violazione della normativa in materia di prevenzione riguarda esclusivamente CI AP tanto che, nella fattispecie, era stata anche esclusa l'aggravante ex art.71.203/6h 3 Al riguardo si osserva che il ricorrente nulla deduce rispetto alla circostanza sopra evidenziata e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale sul punto. Le censure del condannato quindi, oltre ad essere generiche , sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non illogica, del giudice dell'esecuzione.. A quanto sopra deve poi aggiungersi che non può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento della continuazione, il fatto che tutti i reati siano stati accertati a seguito delle medesime indagini poiché, come già detto, ciò che necessità è la progettazione ab origine di tutti i reati, quanto meno a grandi linee. 4. L'ordinanza impugnata, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio - relativamente all'aumento di pena per la recidiva - al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione alla luce dei rilievi sopra illustrati. Il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso I'll novembre 2022.