Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di evasione, gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante della costituzione in carcere, o della spontanea presentazione alla polizia giudiziaria, non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione del medesimo elemento di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
7 5 1 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CARLO CITTERIO -- Presidente - N. 51 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - N. 20724/2015 Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTESE MAURIZIO N. IL 01/01/1994 avverso la sentenza n. 8651/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI DI LEO che ha concluso per RIVETTO Udito, per la parté civile, l'Avv Uditi difenson Avv. PLACIDO DEN ARO D. DE NATALE RITENUTO IN FATTO con la1.Maurizio Cortese ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma,cod. pen., poiché l'imputato, contattato telefonicamente dai Carabinieri, i quali avevano constatato che egli si era allontanato, senza autorizzazione, dal luogo di custodia, si è recato spontaneamente, entro pochi minuti, al Comando dei Carabinieri. Il ricorrente non è stato perciò reperito dalla polizia giudiziaria ma si è volontariamente consegnato a quest'ultima, così risparmiando ai militari una faticosa attività di ricerca. Nè rileva che egli sia stato in tal senso diffidato dai Carabinieri.
2.1. La riduzione di pena per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto essere quantificata nel massimo e la pena avrebbe dovuto essere più contenuta, anche in considerazione dell'età dell'imputato, all'epoca dei fatti infraventunenne,della ridotta valenza offensiva del fatto, dell'ammissione di colpevolezza e del rispetto delle prescrizioni da parte del Cortese. Tanto più che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto che la congruità della pena derivi anche dall'applicazione dell'aumento per la continuazione, mentre dal capo d'imputazione si evince che l'episodio di evasione contestato è unico.
2.2.Ingiustificatamente è stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che è stato invece concesso per il reato di rapina aggravata.
2.3. Ancor più ingiustificatamente la Corte d'appello ha negato l'applicazione del regime della continuazione tra predetto reato di rapina aggravata e quello di evasione, senza verificare l'identità del disegno criminoso. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3.Le predette censure sono state ribadite e ulteriormente illustrate con motivi nuovi, presentati il 31-12-2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In relazione al primo motivo di ricorso, occorre osservare come esattamente il ricorrente sostenga che la presentazione ai Carabinieri integra gli estremi dell'attenuante di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen. Le Sezioni unite hanno infatti condivibilmente stabilito che l'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere, prima della condanna, è applicabile anche all'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 385 cod. pen., in relazione alla quale rileva anche un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autorità 1) che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo (Sez. U., n.11343 del 12- 11-1993, Regazzoni, Rv.195240), come i Carabinieri. Tuttavia, nel caso di specie, l'analisi della sentenza di primo grado consente di rilevare che all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche proprio e soltanto per la spontanea presentazione, da parte del Cortese, alla polizia giudiziaria. Dunque di tale profilo si è già tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio, onde l'imputato non può ottenere una ulteriore riduzione di pena a tale titolo. La condotta di spontanea presentazione alle Forze dell'ordine non può infatti essere valorizzata per la concessione sia delle circostanze attenuanti generiche sia dell'attenuante prevista dall'art 385, quarto comma, c.p., in quanto ciò condurrebbe ad una inammissibile reiterazione nella valorizzazione di un medesimo elemento di giudizio (Cass., Sez. 6, n. 42751 del 24-9-2014, Rv.260433). Non è pertanto possibile addivenire ad una pronuncia di accoglimento del motivo di ricorso. 1 2.La seconda e la terza doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice a quo in ordine al quantum della pena e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla plurirecidività che caratterizza negativamente la personalità dell'imputato. Il riferimento all'aumento per la continuazione costituisce poi null'altro che un refuso, privo di incidenza sulle determinazioni adottate, risultando incontrovertibilmente dall'esame della sentenza di primo grado che nessun aumento per la continuazione è stato applicato.
3.Anche l'ultima doglianza si colloca al di fuori dell'area del sindacato demandato al giudice di legittimità. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a pronunciarsi in merito alla ravvisabilità della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma criminoso;
poi analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo,del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass., 22-4-1992, Curcio, Rv. 190807). L'accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Cass., 28 -5-1990, Paoletti, Rv. 184908; Cass., n. 25097 del 13-6-2007, Rv. 237014). Vizi che, nel caso di specie, non sono riscontrabili, avendo il giudice a quo evidenziato che l'esame delle fattispecie concrete in questione non consente di enucleare alcun elemento che dimostri che la rapina e l'evasione,commessa nove mesi dopo, sono state concepite e progettate in un contesto unitario.
4.Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all 'udienza del 21-1-2016. In Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA силсний IL 24 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E O Z I N A