Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel "postamat" di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1444
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 026368/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) IN AR TI, N. IL 20/04/1986;
avverso ORDINANZA del 13/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, di rigetto. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Bologna ricorre avverso ordinanza del Tribunale di riesame, che annulla l'ordinanza del GIP di applicazione della misura di custodia in carcere nei confronti di NT US NT, indagato ai sensi a) dell'art. 617 quinquies c.p. con aggravante di cui all'art. 617 quater c.p., comma 4, "per aver installato in concorso con ignoti apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi, posizionando nel Postamat di Ufficio Postale una fotocamera digitale (occultata all'interno di barra di plastica incollata con nastro adesivo nella zona sovrastante il tastierino di digitazione dei codici segreti di accesso, in corrispondenza di apposito foro per la ripresa) ed un secondo dispositivo elettronico in corrispondenza della feritoia di inserimento di carte, Postamat") b) degli artt. 56 e 110 c.p., L. n.197 del 1991, art. 12 (tentativo di falsificazione di carte di credito e/o pagamento;
c) artt. 624 bis c.p., comma 2, per strappo della fotocamera suindicata dalle mani di chi l'aveva ritrovata. Il Tribunale ha escluso la configurabilità del furto sub c), per insussistenza del requisito di altruità della cosa, potendosi al più ravvisare l'art. 610 c.p., e di poter provvedere a diversa qualificazione. Ha osservato che la pena massima per il reato sub b) è inferiore ai quattro anni di reclusione, e ritenuto la misura inapplicabile. E, per quanto interessa, ha rapportato astrattamente il fatto sub a) all'art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Il ricorso denuncia violazione di legge, con particolare riferimento a quest'ultima qualificazione, e sottolinea che il fatto sub a) ha per fine ultimo la condotta sub b).
2 - Il ricorso è fondato.
Con il capo a) si imputa all'indagato l'installazione abusiva di una apparecchiatura nel luogo in cui gli utenti comunicano con il sistema Postamat, E innanzitutto la predisposizione di tale apparecchiatura, con lo scopo di procurarsi codici di accesso indeterminati, se e quando gli utenti li digiteranno, non integra estremo di condotta, men che evento (essersi procurato alcun codice personale) ai sensi dell'art. 615 quater c.p., seppure rileva sotto il profilo della connessione teleologia, ovvero sul piano circostanziale, e dunque esterno alla struttura del reato cui si rapporta il fatto dell'installazione.
Ciò posto, il Tribunale ha erroneamente escluso che il fatto configuri per sè il reato previsto dall'art. 617 quinquies c.p.. L'osservazione che l'articolo prevede un'ipotesi di sbarramento del reato di cui all'art. 617 quater c.p., (intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche o informatiche) è bensì corretta, ma confermativa.
Difatti, la lettera dell'art. 617 quinquies c.p., concerne in genere le apparecchiature atte ad "intercettare le comunicazioni relative al sistema". Il termine "intercettare" vuoi dire all'evidenza "inserirsi nelle comunicazioni riservate, traendone indebita conoscenza". Ed il termine "relative" non implica che le comunicazioni tutelate siano esse stesse telematiche o informatiche. La digitazione del codice di accesso attua la prima comunicazione di qualsiasi utente con il sistema.
Dunque è proprio oggetto della tutelata della norma. In conclusione, che l'acquisizione dei codici di accesso sia, quale obiettivo di profitto dell'agente altrimenti rilevante a fini circostanziali, non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 617 quinquies c.p., nel caso di installazione non consentita di apparecchiature di intercettazione di comunicazioni con un sistema telematico o informatico.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007