Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26639
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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Massime1

Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, al giudice di appello non è conferito alcun potere autonomo di sospensione dell'esecuzione del decreto emesso in primo grado e costituente oggetto del giudizio di impugnazione.

Commentario1

  • 1La Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2020

    (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, c. 2 e c. 3) Il fatto La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26639
Data del deposito : 10 giugno 2008

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