Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, al giudice di appello non è conferito alcun potere autonomo di sospensione dell'esecuzione del decreto emesso in primo grado e costituente oggetto del giudizio di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. La Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2020
(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, c. 2 e c. 3) Il fatto La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26639 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1718
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 035044/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO CE, N. IL 26/06/1972;
avverso ORDINANZA del 21/06/2007 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con Decreto in data 05.04.2006 il Tribunale di Bari applicava nei confronti di ON NC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 2 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di pari durata.
Avendo il ON proposto ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, la Cotte d'appello territoriale con decisione 21.06.2007 dichiarava inammissibile tale ultimo profilo della richiesta, rilevando che ai sensi di legge l'appello, in subjecta materia, non ha effetto sospensivo senza alcuna possibilità di deroga.
2. Avverso tale ultimo provvedimento, e quindi solo in relazione alla possibilità di sospensiva dell'efficacia del decreto impositivo, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto ON che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 12, facendo rinvio alle disposizioni in materia di misure di sicurezza (in particolare all'art. 680 c.p.p., comma 3), prevede la possibilità, in capo al giudice dell'appello, di sospendere l'efficacia del decreto emanato in primo grado;
trattasi di potere autonomo, in pendenza del giudizio d'appello, e non scaturente in modo automatico dalla proposizione dell'appello (che di per sè non ha effetto sospensivo).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Il ricorrente impugna l'ordinanza 21.06.2007 della Corte d'appello di Bari, che ha respinto la chiesta sospensiva, sostenendo non già che il ricorso in appello possa sospendere l'esecutività del decreto emesso in primo grado (il che è testualmente negato dalla norma: "il ricorso non ha effetto sospensivo"), ma che esisterebbe un'autonoma facoltà di legge di disporre tale sospensiva - pendente il giudizio d'appello - ciò derivandosi dal richiamo alla disciplina delle misure di sicurezza (art. 658 c.p.p. e quindi art. 680 c.p.p., comma 3) fatto nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c..
La tesi è palesemente errata.
Va rilevato, invero, come tale ultimo comma faccia anzitutto salva la disciplina specifica delle misure di prevenzione ("salvo quanto è stabilito nella presente legge"), e limiti il rimando alla normativa delle misure di sicurezza - testualmente - ai soli temi della "proposizione e decisione", per cui è del tutto evidente che non risulta neppure per tale via introdotta una possibilità autonoma di sospensiva del decreto emesso in primo grado. Ed invero non può negarsi che, in termini proceduralmente corretti, la possibilità di sospensiva del provvedimento impugnato è, di per sè, materia diversa sia dalla "proposizione" del ricorso, che dalla sua "decisione". Proprio perché si tratta di una possibilità autonoma ed eventuale (cfr. art. 680 c.p.p., comma 3: "l'appello non ha effetto sospensivo", il che è la regola, "salvo che il tribunale non disponga altrimenti", il che è l'eccezione) non può essere ricollegata in via fisiologica ne' alla "proposizione" del ricorso (che rappresenta l'atto introduttivo e, di per sè, nulla ha a che fare con la sospensiva), ne' con la "decisione" (che è l'atto finale della fase, sul merito). Quindi, in via di corretta interpretazione, l'assunto difensivo è errato sia per la salvezza iniziale contenuta nell'art. 4, u.c. in esame, sia per il rimando alla disciplina delle misure di sicurezza limitatamente ai temi della proposizione e decisione del ricorso che sono di per sè diversi dalla possibilità di sospensiva. Vale poi rilevare come la possibilità di sospensiva di cui all'art. 680 c.p.p., comma 3 sia disposizione all'evidenza eccezionale e quindi, per sua natura, non applicabile in via analogica (sul punto appare quindi corretto il richiamo, fatto dal P.G. nella sua requisitoria in atti, al senso della decisione resa da Cass. Pen. Sez. 1, n. 1034 in data 19.02.1998, Rv. 210116, P.G./Corazza, che, pur in materia di confisca - ma il principio è lo stesso -, esclude la possibilità di applicazione, oltre ai casi previsti, delle regole che derogano all'esclusione dell'effetto sospensivo, in quanto eccezionali). Non è chi non veda, del resto, che una tale possibilità (quale ipotizzata dal ricorrente) introdurrebbe una clamorosa contraddizione interna alla disciplina che, nello stesso tempo, da un lato nega testualmente la sospensiva, dall'altro la renderebbe possibile, con evidente inconciliabilità logica. E poiché la totale incongruenza del sistema normativo che ne deriverebbe chiamerebbe in causa il basilare principio costituzionale della mera razionalità (che sarebbe travolto dalla tesi sostenuta dal ricorrente) consegue che l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, perché non introduttiva di inammissibile contraddittorietà, è proprio quella che nega la fondatezza della tesi del ricorrente.
Infine, dal punto di vista più sostanziale, vale ricordare che alla mancata possibilità di sospensiva corrisponde una sistematica che prevede termini brevissimi (assai minori rispetto a quelli normali in tema di impugnazione) sia per la presentazione del ricorso (dieci giorni dalla comunicazione) che per la decisione (trenta giorni dalla proposizione del ricorso), di tal che quelle esigenze che potrebbero sottostare ad una ipotetica sospensiva risultano comunque soddisfatte (e superate) dalla fisiologica, specifica, celerità del procedimento. Infine, e non da ultimo, sullo stesso tema va ancora ricordato che te anzidette esigenze che potrebbero invocare una sospensiva trovano adeguata soddisfazione anche nell'istituto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, che prevede, sempre e comunque, la possibilità di revoca o modifica del provvedimento impositivo per essere "cessata o mutata la causa che lo ha determinato", così in realtà introducendo una fase procedimentale - peraltro a contraddittorio garantito - non dissimile dalla ipotizzata sospensiva.
Sotto ogni profilo, pertanto, la proposizione difensiva risulta contraria alla normativa ed alla sua sistematica globalmente e correttamente interpretata.
In definitiva il ricorso, del tutto infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente ON NC al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008