Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 24959
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 24959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24959
    Data del deposito : 10 dicembre 2014

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