Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 24959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24959 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 10/12/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3666
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 29876/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/05/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. SC MA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26/05/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione dei documenti sequestrati all'esito della perquisizione disposta il 13/02/2014 ed eseguita dalla polizia giudiziaria il 24/02/2014.
1.1. Il pubblico ministero ipotizza che la PRI.COM. S.r.l., di cui il SC è legale rappresentante, negli anni 2012/2013 ha emesso ed utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che il ricorrente lamenta non esser mai state specificamente individuate, nè nel decreto di perquisizione, ne' nel decreto di sequestro, ne' in nessun altro atto del fascicolo.
1.2.Nell'adottare l'ordinanza impugnata, il G.i.p. ha ribadito la sussistenza indiziaria del reato ipotizzato, desumibile da un'annotazione di PG del 05/02/2014, ha ritenuto sufficientemente specifica l'indicazione dei beni da sequestrare contenuta nel decreto di perquisizione, ha individuato le ragioni della persistenza del vincolo cautelare nella necessità di esaminare la documentazione sequestrata.
1.3.Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro perché volto alla ricerca della notizia di reato piuttosto che del corpo del reato (primo motivo), la mancanza di motivazione del decreto stesso e l'assenza del rapporto pertinenziale tra le cose sequestrate ed il reato ipotizzato (secondo motivo), l'insussistenza del "fumus" del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
3.Secondo il consolidato e prevalente insegnamento di questa Suprema Corte, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489; Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, Ramacci, Rv. 215728; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2010, Fama, Rv. 249989, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290).
3.1.Ne consegue che l'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, (Sez. U, n. 9857 del 2008, cit.), ma tali motivi non possono surrettiziamente proporre questioni che attengono la legittimità del provvedimento genetico.
3.2.Altrimenti ragionando si produrrebbero due conseguenze inaccettabili: a) si consentirebbe all'interessato di attivare ed utilizzare il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate di cui all'art. 263 cod. proc. pen., per sollecitare il riesame della legittimità del provvedimento genetico al di fuori dei rigidi schemi procedimentali scanditi dall'art. 324 cod. proc. pen.; b) si consentirebbe, inoltre, di estendere il tema devoluto con il ricorso per cassazione anche a vizi diversi dalla violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.).
3.3.Ciò non esclude affatto che la persistenza delle esigenze probatorie possa essere messa in discussione alla luce di sopravvenienze che escludano la sussistenza indiziaria del reato per l'accertamento del quale le cose chieste in restituzione furono sequestrate, tuttavia le eccezioni sollevate con l'odierno ricorso riguardano esclusivamente la legittimità del provvedimento genetico del decreto di perquisizione e sequestro.
3.4.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015