Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
Costituisce atto irripetibile, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., l' annotazione di servizio con cui l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria accerta la mancata presenza dell'imputato nel luogo della detenzione domiciliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2005, n. 41186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41186 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/10/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1247
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 14602/2005
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI ON, n. a Taranto il 28 aprile 1972;
nei confronti della sentenza in data 16 dicembre 2004 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto di ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Taranto, sezione distaccata di Lecce, ha confermato quella del Tribunale di Tarante in data 28 maggio 2002, appellata da ON OL, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., per essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare dove si trovava in virtù di provvedimento della Magistratura di sorveglianza del 31 agosto 1998 (constatato il 1 dicembre 1998).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato che si duole per i seguenti motivi.
1) Violazione art. 606, lett. c), c.p.. Non è atto irripetibile la annotazione di servizio 11 dicembre 1998 contenente la descrizione dei fatti, acquisito agli atti (La Corte ha negato la riapertura del dibattimento per sentire l'autore della annotazione di servizio). Cita in proposito Cass., sez. 1^, 23 ottobre 2002, n. 37286, Marucci. 2) Violazione 606, lett. e), c.p.. Non sono state enunciate le ragioni sulla misura della pena applicata (otto mesi senza la concessione delle attenuanti generiche).
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo, il ricorrente si richiama a una orientamento di giurisprudenza che - con riferimento agli atti di polizia giudiziaria (quali relazioni, annotazioni o note di servizio, che attestano risultati di operazioni eseguite, come accertamenti, osservazioni visive, ecc.) - ritiene non irripetibili quegli atti che consentono la rinnovazione descrittiva dell'avvenimento fenomenico caduto sotto la percezione di chi lo ha verificato;
orientamento che basa la ratio deciderteli sulla circostanza che la irripetibilità troverebbe il suo fondamento nella impossibilità materiale od ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto, di tal che, se la ripetizione descrittiva dell'evento caduto sotto la percezione sensoriale è possibile, si dovrebbe concludere per la non irripetibilità dell'atto. Ritiene tuttavia il collegio che la tesi da preferire sia quella di opposto indirizzo, maggiormente consistente, il quale afferma che la vera natura della irripetibilità è data dall'atto o dall'evento verificatosi nel mondo fenomenico, che è caduto sotto la percezione sensoriale di chi lo ha verificato e lo descrive, mai rinnovabile, e non dall'atto descrittivo dei contenuti della realtà percepita, sempre rinnovabile (SEZ. 6^, SENT. 42802 DEL 18/12/2002 (UD. 22/09/2000), Castellano, RV. 223073; SEZ. 1^, SENT. 0 8860 DEL 08/08/2000 (UD. 14/06/2000), Guastalegname, RV. 216551; SEZ. 2^, SENT. 0 2353 DEL 26/01/2005 (UD. 12/01/2005), Ara, RV. 230618). Ne consegue che l'atto con il quale si è accertata la mancata presenza dell'imputato nel luogo della detenzione domiciliare e la relativa annotazione di servizio che descrive l'evento è atto irripetibile, che bene è inserito nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzato dal giudice per il suo convincimento.
Circa il secondo motivo di ricorso, il diniego della concessione delle attenuanti generiche è congruamente e articolatamente motivato in considerazione dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato. Il ricorso va rigettato e al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2005