Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, e con riferimento a quella applicabile "ratione temporis" prima della entrata in vigore del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, per "pane speciale al malto" s'intende soltanto il pane che risponda allo specifico criterio quantitativo stabilito dall'art. 20, comma terzo, d.P.R. n. 580 del 1967 (poi sostituito dall'art. 4, comma terzo, D.Lgs. n. 109 del 1992), vale a dire solo quello contenente la percentuale di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito alla sostanza secca, stabilita in quella disposizione di "legge". Tuttavia, quando (come nella specie) nell'alimento posto in vendita sia rinvenuta una percentuale minore - rispetto a quella normativamente fissata per la denominazione di "pane speciale al malto" - degli zuccheri riduttori, l'alimento contenente tale misura dell'additivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma primo, lett. b), e 18, comma primo, D.Lgs. n. 109 del 1992, deve recare sulla confezione o sull'etichetta la denominazione dell'ingrediente particolare che gli è stato aggiunto (il malto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UPICA UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO & ARTIGIANATO DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
C.R.M. SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 181/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 19/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con ordinanza del 20 novembre 1998, l'U.P.I.C.A. (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) di Modena ingiunse a Renzo Montagnani, nella sua qualità di legale rappresentante della C.R.M. S.r.l., di pagare la sanzione amministrativa di L.
1.500.000 in seguito all'accertamento della violazione degli artt. 3 comma 1 lett. a) e b) e 18 comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, per aver venduto, nel 1994, pane "tipo 0" senza indicazione, nell'etichetta, dell'aggiunta di malto e, quindi, con denominazione di vendita non corrispondente a quella prevista dalla legge ("pane speciale tipo 0 al malto");
- che, con ricorso del 14 gennaio 1999 al Pretore circondariale di Modena, il Montagnani, nella qualità, propose opposizione avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, chiedendone l'annullamento e deducendo, tra l'altro ed in particolare, che il d.lgs. n. 109 del 1992 riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, con esclusiva funzione tecnico commerciale e non di protezione sanitaria, essendo lo scopo finale della normativa soltanto quella di tutelare il consumatore, mettendolo in condizione di effettuare scelte economiche consapevoli;
che il Ministro della Sanità, con circolare n. 131150 del 2 novembre 1992, aveva stabilito la piena legittimità dell'importazione dall'estero di pane e prodotti similari quando il prodotto rispetti le norme previste nel Paese di origine;
e che, nel caso di specie, il pane era stato importato dal Belgio, la cui normativa prevedeva la possibilità di aggiungere malto alla farina fino al 1%, senza che fosse necessario evidenziare tale aggiunta nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio emittente l'ordinanza - ingiunzione - il quale, nel resistere al ricorso, ne chiese la reiezione - il Giudice unico del Tribunale di Modena, con sentenza n. 181/99 del 19 novembre 1999, annullò il provvedimento opposto;
- che, in particolare, il Giudice ha osservato, tra l'altro e per quanto ancora rileva in questa sede, quanto segue: "Sembra.... pacifico che la quantità percentuale di zuccheri riduttori, accertata in misura del 7.63% dall'u.s.l. di Verona nel campione di prodotto prelevato in data 7.2.1994, sia invece soltanto del 5.4% a seguito della rinnovazione dell'analisi effettuata dall'Istituto superiore di Sanità in data 4.11.1994. Tale percentuale giustificherebbe oggi la comminata sanzione amministrativa pecuniaria, poiché l'art. 4 del d.p.r. 30 novembre 1998 n. 502 ha imposto la denominazione di pane speciale al malto quando la percentuale di zuccheri riduttori non sia inferiore al 4%, Ma tale percentuale, all'epoca dell'accertamento per cui si procede, era stabilita in misura minima del 7% dall'art. 20 della legge 4 luglio 1967 n. 580, per cui la violazione non sussisteva";
- che avverso tale sentenza l'U.P.I.C.A. di Modena ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che la C.R.M. S.r.l., benché ritualmente intimata, non si è costituita, ne' ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 legge 580/67 e dell'art. 3 D.Lvo n. 109/92, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c"), l'Ufficio ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che alla fattispecie non si applicherebbe soltanto l'art. 20 comma 3 della legge n. 580 del 1967, bensì anche, in combinato disposto, il d.lgs. n. 109 del 1992, il quale avrebbe una portata generale, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1; sicché, nella specie, la Società intimata, che non poteva considerarsi esonerata dall'osservanza del decreto n.109 del 1992, avrebbe dovuto riportare sull'etichetta apposta sul pane commercializzato l'indicazione della aggiunta di malto e la denominazione di vendita di cui all'art. 3 comma 1^ lett. a) e b) dello stesso decreto;
- che il ricorso merita accoglimento in base alle considerazioni che seguono: A) - Come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, le violazioni contestate alla Società intimata consistono nell'aver posto in vendita, nel 1994, in contrasto con gli artt. 3 comma 1 lett. a) e b) e 18 comma 1^ del d.lgs. n.109 del 1992, pane speciale di tipo "0" senza indicazione, nell'etichetta,
dell'aggiunta dell'ingrediente malto, con conseguente denominazione del prodotto non corrispondente a quella stabilita dalla legge, che avrebbe imposto la dicitura "pane speciale tipo 0 al malto". B) - A fronte di tale contestazione, il Giudice a quo ha escluso la sussistenza delle violazioni all'epoca del loro accertamento (1994), argomentando nel senso che l'analisi del campione prelevato aveva acclarato che la quantità percentuale di zuccheri riduttori era presente nel campione stesso nella misura del 5,4%; che l'art. 20 della legge 4 luglio 1967 n. 580, applicabile alla specie ratione temporis, impone la denominazione di pane speciale al malto e la relativa indicazione dell'ingrediente aggiunto nell'etichetta unicamente nel caso in cui l'aggiunta di zuccheri riduttori sia superiore alla percentuale del 7%; e che la percentuale in concreto accertata nella specie (5,4%), inidonea ad integrare la violazione dell'art. 20 cit., avrebbe integrato le violazioni contestate soltanto in forza dell'art.4 commi 1 e 3 del d.P.R. 30 novembre 1998 n. 502, inapplicabile, però, ratione temporis. C) - Contrariamente
a quanto ritenuto dal Giudice del Tribunale di Modena, la pacifica fattispecie dianzi delineata deve essere decisa avendo riguardo, ratione temporis, sia all'art. 20 commi 3 e 4 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sia agli artt. 3 comma 1 lett. a) e b) e 18 comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Ecologia). D)- In particolare, l'art. 20 della legge n. 580 del 1967 dispone, tra l'altro e per quanto in questa sede rileva, che "il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca" (comma 3); e che "il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto" (comma 4 primo periodo). Mentre la prima disposizione stabilisce, ad evidente tutela del consumatore, il contenuto minimo degli zuccheri riduttori, che deve essere presente nel prodotto, perché questo possa essere legittimamente denominato (e posto in vendita come) "pane speciale al malto", la seconda disposizione prescrive che qualsiasi pane "speciale" - che, cioè, possa qualificarsi tale in conformità ai requisiti imposti dalla legge (art. 20), ivi compreso, quindi, quello al malto - deve essere posto in vendita con una denominazione ed una etichettatura che indichi l'ingrediente aggiunto ("pane speciale al malto", appunto). Deve aggiungersi che la violazione di tali disposizioni è amministrativamente sanzionata dal tuttora vigente art. 44 comma 1 lett. b) della stessa legge ("la violazione delle disposizioni di cui agli articoli.... 20 (secondo, terzo e quarto comma).... è punita con l'ammenda sino a lire 200.000"), tenuto conto, per un verso, della depenalizzazione dell'originaria fattispecie contravvenzionale, operata dall'art. 32 comma 1 della legge 24 novembre 1961 n. 689 (Modifiche al sistema penale), e, per l'altro, soltanto relativamente all'entità della sanzione pecuniaria applicabile, dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205). Non è inutile sottolineare che la disciplina sostanziale dettata dalle predette due disposizioni dell'art. 20 della legge n. 580 del 1967 è rimasta in vigore fino alla loro abrogazione, disposta dall'art. 10 lett. a) del d.P.R. 30 novembre 1998 n. 502 (Regolamento (cd. di "delegificazione") recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994 n. 146. Ecologia), il cui art.4 ha riscritto la regolamentazione dei "pani speciali", ed il cui art. 11 ha anche stabilito che "per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (16 febbraio 1999) è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967 n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109": la quale, ultima disposizione conferma, ex post, che già la legge n. 580 del 1967 conteneva, anche per ciò che riguarda il prodotto "pane speciale", uno specifico obbligo, a carico del venditore, di "etichettatura" dell'ingrediente particolare caratterizzante il prodotto stesso (arg., nello stesso senso, da Cass. sentt.nn. 8487 del 1997, 6110 del 1999 e 6931 del 2001). Appare, dunque, evidente, che la disciplina dettata dall'art. 20 della legge n. 580 del 1967 (e quella sostitutiva, introdotta dall'art. 4 del d.P.R. n. 502 del 1998) si applica unicamente al prodotto "pane speciale" (o contenente "ingredienti particolari"), che tale sia qualificabile secondo gli specifici criteri, riferiti all'ingrediente particolare aggiunto, previsti dalla legge;
e che "pane speciale al malto" può essere qualificato e, quindi, denominato soltanto il pane che risponda allo specifico criterio quantitativo (contenuto percentuale di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca) stabilito dall'art. 20 comma 3 della legge n. 580 del 1967 (e poi dall'art. 4 comma 3 del d.P.R. 502 del 1998). E) - D'altro canto, l'art. 3 del d.lgs. n.109 del 1992 (che reca la rubrica "elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati"), anch'esso astrattamente applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce, tra l'altro e per quanto in questa sede rileva, che "i prodotti alimentari (tutti i prodotti alimentari e, quindi, anche il pane) preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti" (comma 1 lett. a e b), e che "salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare nelle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore" (comma 3); e l'art. 18 comma 1 dello stesso decreto punisce, tra l'altro, "salvo che il fatto costituisca reato, chiunque... detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto.... con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila lire a nove milioni" (tale articolo è stato poi sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 25 febbraio/2000 n. 68). La "salvezza" di "quanto prescritto da norme specifiche", di cui all'art. 3 comma 3 ora richiamato, rende evidente che la disciplina delle indicazioni dei prodotti preconfezionati e delle relative sanzioni, dettata dal combinato disposto degli artt. 3 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992, costituisce disciplina "generale" anche in materia di indicazioni dei prodotti preconfezionati, alla quale può derogarsi soltanto in presenza, appunto, di norme precettive e/o sanzionatorie "speciali";
sicché, l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina dipende, secondo i normali canoni Che la regolano, dalla qualificazione giuridica della concreta fattispecie.
Del resto, già la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata, con riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 109 del 1992 - aveva sottolineato che "il decreto legislativo in esame, nell'attuare le direttive comunitarie nn.395 e 396 del 1989 e riordinando.... l'intera materia già disciplinata dal d.P.R. n. 322 del 1988 (che, a sua volta, aveva sostituito la norma fondamentale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari contenuta nell'art. 8 l. 30 aprile 1962 n. 283), reca una disciplina organica in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, abrogando espressamente (art. 29) sia il d.P.R. n. 322 del 1988, che tutte le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle previste dalla nuova normativa di attuazione delle direttive comunitarie" e che "in queste ultime la disciplina relativa all'etichettatura ed alla presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari viene essenzialmente riguardata con riferimento alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore, tendendo ad assicurare il massimo di trasparenza nella vendita dei prodotti" (cfr. sent. n. 401 del 199 2, n. 2 del Considerato in diritto);
- che, alla luce della cornice legislativa dianzi delineata - e tenuto conto dell'accertamento in fatto operato dal Giudice a quo: e cioè, da un lato, che il pane posto in vendita dalla Società intimata non recava, comunque, l'indicazione dell'ingrediente (malto) aggiunto, e, dall'altro, che la quantità di zuccheri riduttori presenti nel campione prelevato (5,4%) non era tale da consentire la qualificazione del pane siccome "pane speciale al malto", secondo quanto prescritto dall'art. 20 comma 3 della legge n.580 del 1967, e, quindi, l'applicazione della relativa disciplina anche sanzionatoria (art. 44 comma 1 lett. b della stessa legge) - risulta chiaro l'errore in cui è incorso il Giudice stesso, vale a dire l'erronea pretermissione, nella qualificazione della fattispecie concreta, della disciplina dettata dagli artt. 3 comma 1 lett. b) e 18 comma 1 del d.lgs. n. 109 del 1992: infatti - se è esatto che le concrete caratteristiche del campione di pane prelevato escludono che questo potesse essere denominato "pane speciale al malto"; e che, quindi, potesse ritenersi integrata la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 20 commi 3 e 4 primo periodo e 44 comma 1 lett. b) - è parimenti vero che, secondo l'accertamento compiuto dal Giudice di merito (il campione stesso non recava, comunque, sulla confezione o sulla etichetta, l'indicazione dell'ingrediente particolare aggiunto: il malto, appunto) - inapplicabile la predetta disciplina "speciale" - tale fattispecie risulta prevista e sanzionata dalla disciplina "generale" contenuta nel combinato disposto di cui agli artt. 3 comma 1 lett. b) e 18 comma 1 del d.lgs. n. 109 del 1992;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata allo stesso Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, il quale - oltre ad eliminare l'errore di diritto rilevato ed a decidere anche sugli altri motivi di opposizione dedotti dalla Società intimata nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il cui esame è stato evidentemente ritenuto assorbito - provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003