Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4471
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Sentenza 26 marzo 2003

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In tema di disciplina degli alimenti, e con riferimento a quella applicabile "ratione temporis" prima della entrata in vigore del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, per "pane speciale al malto" s'intende soltanto il pane che risponda allo specifico criterio quantitativo stabilito dall'art. 20, comma terzo, d.P.R. n. 580 del 1967 (poi sostituito dall'art. 4, comma terzo, D.Lgs. n. 109 del 1992), vale a dire solo quello contenente la percentuale di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito alla sostanza secca, stabilita in quella disposizione di "legge". Tuttavia, quando (come nella specie) nell'alimento posto in vendita sia rinvenuta una percentuale minore - rispetto a quella normativamente fissata per la denominazione di "pane speciale al malto" - degli zuccheri riduttori, l'alimento contenente tale misura dell'additivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma primo, lett. b), e 18, comma primo, D.Lgs. n. 109 del 1992, deve recare sulla confezione o sull'etichetta la denominazione dell'ingrediente particolare che gli è stato aggiunto (il malto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4471
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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