Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O . I се 60733 Z 6 . A 2 CA ITALIANA N R . - T R 0288 3 0 1 . S B P I . I G D L E L T L R A E U DEL POPOLO ITALIANO . IB D A B R D A E T T A T I N Oggetto R E 3 1 E . T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria N A EFFETTI M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDONO - Presidente DELLI PRISCOLIDott. Mario R.G.N. 13087/98 n. 5941 Consigliere Cro Dott. Enrico PAPA Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 05/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 SENTENZA 5. MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DEL PRETE AGNESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MORONI 2, presso lo studio dell'avvocato DELL'AIUTO GIANNI, difeso dall'avvocato BRUNO BRUNO, giusta procura in calce;
ricorrente contro . N UFF. DISTRETTUALE II DD LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2000 legis;
1597 controricorrente - -1- 1 avverso la sentenza n. 201/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via principale al rinnovo della notifica;
in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo EL RE NE e gli eredi di EL RE OC hanno impugnato la cartella esattoriale conseguente ad iscrizione a ruolo di PE ed LO relative agli anni di imposta 1979 e 1980 liquidate a seguito di dichiarazione integrativa presentata a norma dell'art. 16 del d.l. n. 429/82, conv. in 1. n. 516/82 dopo la notifica di avvisi di accertamento eseguita in data 9.11.1982, ritenuti illegittimi sulla base della sentenza n. 175/1986 emessa dalla Corte Costituzionale. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio condividendo l'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 3485/97. La EL RE ha proposto ricorso deducendo “violazione dell'art. 113 c.p.c. per promuncia di un giudicato non conforme alle vigenti disposizioni e per conseguente violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, con riferimento alla sentenza n. 175/86 della Corte Costituzionale”, e lamentando in sostanza che le somme erano state richieste sulla base di una dichiarazione integrativa da ritenere invalida per essere stata basata su un atto di accertamento risultato illegittimo in conseguenza della declaratoria della Corte Costituzionale. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato. E infatti, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e la presentazione di una dichiarazione integrativa, diretta ad ottenere una definizione agevolata della questione, hanno reso definitivo il rapporto tributario per il quale poi è stata iscritta a ruolo la somma conseguente. La dichiarazione integrativa, certamente non obbligatoria per il contribuente, ha conseguito l'effetto di rendere non più contestabile il rapporto al quale tale dichiarazione si riferiva, sicchè il contribuente in questa ipotesi non può invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 1. n. 516/82 impugnando la successiva iscrizione a ruolo dovuta sulla base di quella dichiarazione. Questa Corte ha già valutato una fattispecie identica ed ha deciso che in tema di condono fiscale, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento dopo l'entrata in vigore del d.l.n.429/82, convertito in 1. n. 516/820 che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata я ны della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n.516/82 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito (cfr. Cass. sent. n. 3485/97). Questo orientamento merita di essere confermato, non essendo emersi elementi nuovi idonei a far superare l'affermazione secondo la quale la definitività del rapporto discende inequivocabilmente dalla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e dalla volontaria presentazione di una dichiarazione integrativa al momento certamente favorevole. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, con lire 3.000.000 di onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5.10.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Mario ELli Priscoli Giuseppe Falcone Шат невт биков IL CANCELLIERE C1 NN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 NN IS E N ZIO A 26/4/1986 ISTR 5 EG . R N .P.R. - A B IA D LL. D E R DEL T A A ECEN . T B SI U TA SEN IB 131 R A I T . R M E T