Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA 0 3 8 1 6 /0 3 SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati G.N. 22438/00 Dott. Rosario' Bresidente Consigliere Dott. Salvatore - Cron.8749 - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rep. 1083 · ConsigliereDott. Fabrizio FORTE Ud. 13/11/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA, in persona del ها Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso l'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati POMPEO ANELLI, ALDO BERTOLDI, ANDREA MORSILLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO GRILBEST SRL, in persona del Curatore pro elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA tempore, 2002 VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che 2070 lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 1 controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 693/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MORSILLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MANFEROCE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 22.5.97 il fallimento Grilbest citava in- nanzi al Tribunale di Treviso il Credito Agrario Bre- sciano s.p.a. chiedendo revocarsi, ai sensi dell'art. 67 co.2 della legge fallimentare, il versamento, effet- n.tuato dal debitore in periodo sospetto, sul c/c 50704, acceso presso la filiale di Monetbelluna del suddetto istituto di credito, della somma di L. 200.000.000, erogata dalla stessa banca alla società in forza del contratto di mutuo ipotecario, rogato in data 19.1.295, dal quale era conseguita la riduzione del 2 pregresso debito all'importo di L.
4.386.774. Nel contraddittorio della convenuta, che contestava nel merito la domanda, sostenendo, sia che la rimessa de qua rappresentava mero giro contabile e non già pa- gamento avente natura solutoria, che non aveva influito sul patrimonio del debitore e non aveva recato danni agli altri creditori , sia che il curatore non aveva dato la prova che essa fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza, in cui versava la debitrice al momento dell'operazione, il tribunale accoglieva la domanda con sentenza n. 1222/98 del 8.8.98. Sosteneva che l'utilizzo, da parte della debitrice, della somma otte- nuta in prestito, per ridurre il saldo passivo del pre- esistente rapporto di conto corrente, anziché per le finalità sue proprie, costituiva un pagamento ed aveva determinato pregiudizio per la massa, nonché che sussi- stevano plurimi elementi presuntivi, dai quali era emerso che la banca era stata a conoscenza dello stato d'insolvenza della sua cliente al momento dell'operazione. Contro questa pronunzia il Credito Bresciano propo- neva impugnazione innanzi alla corte d'appello di Vene- zia. Nel corso del giudizio si costituiva il Banco di Brescia san Paolo CAB che aveva incorporato l'istituto appellante. Indi, la corte adita rigettava l'appello 3 con sentenza n. 693/00 del 12.4.00. Contro quest'ultima pronunzia il Banco di Brescia San Paolo CAB, propone ricorso per cassazione, che ar- ticola in due motivi. La curatela fallimentare resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 CO. 2 l.f., dell'art. to 2697 C.C. e degli artt. 112 e 115 c.p.c, in relazione al presupposto oggettivo dell'azione esercitata, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osserva che la corte di merito ha, anzitutto, erronea- mente, oltre che laconicamente, affermato che, nell'ipotesi contemplata nella norma applicata, il pre- giudizio per la massa si presume, assolvendo il curato- re dal relativo onere, che invece gravava su di esso e che non è stato neppure assolto. Lamenta, inoltre, 1'omesso esame degli estratti conto da cui sarebbe emerso sia che l'operazione costituiva mero giroconto, sia che essa non aggravò il passivo, e non arrecò, per- ciò, danno agli altri creditori Sul presupposto che tale pregiudizio deve essere effettivo e non potenzia- le, deduce che la debitrice non ha pagato alcune delle 4 rate del mutuo, ed essa istante ha formulato domanda d'insinuazione al passivo per L. 217.173.177 e L. 20.482.574, quale saldo del c/c.n. 50704, per comples- sive L. 244.945.130, mentre, ove non fosse stato effet- tuato il versamento in contestazione, sarebbe aumentato l'importo del saldo Il motivo è infondato. Le considerazioni che lo sorreggono sono errate. La decisione impugnata, riepilogata la vicenda nel suo profilo storico, ha stabilito che la rimessa sul conto corrente, da cui è derivata riduzione dello sco- perto, effettuata dal debitore con il versamento in esame, realizza un parziale pagamento, destinato ad estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria. Trattasi cioè di atto solutorio. La corte territoriale da conto delle ragioni di ta- le convincimento. Ha, infatti, affermato che siffatto apprezzamento si fonda sull'esame degli assegni circo- lari versati sul conto della società fallita il 28.1.295, evidentemente ritenuti sufficienti, nella sua valutazione, insindacabile nel merito, al fine di ri- l'insussistenza solvere la questione sul punto, donde del vizio di motivazione. L'obbligo motivazionale, posto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., deve ritenersi adempiuto quando il giudice 5 espone gli elementi che hanno sorretto la sua decisio- ne, ma non impone di certo la confutazione della rile- vanza dei singoli elementi del compendio probatorio, che devono ritenersi implicitamente disattesi, sebbene non menzionati specificamente (per tutte cfr. Cass.n. 5748795). La decisione, sotto tale profilo è insindaca- bile in questa sede. Peraltro, "solo al giudice del merito spetta indi- esaminare viduare le fonti del proprio convincimento, l'attendibilità e la concluden- le prove, controllarne Д za, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ri- tenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge", sic- chè alcun giudizio può essere esposto in questa sede circa la rilevanza degli accertamenti istruttori che l'organo di merito ha attribuito agli uni, anziché agli altri dati probatori acquisiti. (cfr. Cass. 5806/00, 4667/01). Il mancato riferimento agli estratti conto non as- sume, perciò, rilevanza alcuna. Data siffatta qualificazione dell'operazione in contestazione, per logico corollario, incontestato il periodo sospetto, sul curatore fallimentare gravava so- lo l'onere di provare che l'altra parte, destinataria 6 del pagamento, al momento in cui lo ricevette, conosce- 67 co. 2 va lo stato d'insolvenza del debitore. L'art. della legge fallimentare non pone, infatti, altro onere probatorio a carico delle procedura attrice, né tanto- meno postula che venga dimostrata l'attitudine del pa- gamento a recano danno effettivo ai creditori. La norma in esame recita testualmente" sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte cono- sceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, F se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento". Per sua precisa scelta, il legislatore fallimentare sanziona, dunque, con la revoca siffatto atto, alla so- la condizione che sia stato compiuto in quel tempo sta- bilito, e che sussista la condizione soggettiva richie- sta, sul presupposto che il suo compimento favorisce un creditore, rispetto agli altri, ponendo, una presunzio- ne juris tantum dell'esistenza del pregiudizio per il ceto creditorio, che può essere, ovviamente, vinta dal creditore convenuto che dia la prova contraria (v. Cass. 740/75, 4703/87, 1390/99, 403/01). Come acuta dottrina rileva, "il danno specifico oc- corre quando esso costituisce conseguenza di un atto fraudolento, ma non quando l'insolvenza già esiste e qualunque atto dispositivo, qualunque pagamento о de- 7 pauperamento patrimoniale, non possono non accrescere 1'insolvenza". Ciò che rileva, in conclusione, è che il pagamento, dato il preesistente stato di decozione dell'imprenditore, rende più precaria la garanzia pa- trimoniale, e lede, in tal guisa, la regola della par condicio, a scapito dell'aspettativa, giuridicamente tutelata, al trattamento paritario, nel rispetto delle rispettive poziorietà. L'onere probatorio riguardo a siffatto elemento è, dunque, invertito rispetto all'ordinario canone posto dall'art. 2697 c.C., sicchè spettava alla banca conve- nuta dare la dimostrazione che esso, esistente in re ipsa per fictio juris, in realtà, nel caso concreto, non aveva intaccato la regola suddetta, della par con- dicio. La corte territoriale ha applicato correttamente siffatto principio, e, sul suo presupposto, ha ritenuto che il pagamento in contestazione abbia realizzato sif- fatta violazione, avendo comportato "la sottrazione della stessa o di beni che avrebbe consentito di acqui- sire all'attivo del fallimento, sul quale i creditori concorrono", con conseguente esonero del curatore fal- limentare dal relativo onere probatorio. Sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, oggetto anch'esso della denunzia in esame, tale affer- 8 mazione appare sufficiente a smentire le considerazioni svolte dalla ricorrente, circa la dedotta inettitudine dell'operazione ad un aumento della massa passiva. La decisione risponde sul punto, rilevando che il pagamen- to ha depauperato l'attivo, e, tanto, basta a realizza- re lesione del ceto creditorio. Essa, perciò, si sottrae ad ogni critica., Col 2° motivo la ricorrente denunzia violazione de- gli artt. 67 co. 2 l.f., 2697 c.c. 112 e 115 c.p.c. con riferimento agli artt. 2704- 2712- 2721 c.c., relativa- mente al presupposto soggettivo della revocatoria. So- stiene che la prova della sua conoscenza, effettiva e non solo potenziale, dello stato d'insolvenza del debi- tore, doveva essere fornita dal curatore, e, se è pur vero, che può essere data in via presuntiva, Occorreva che tali elementi fossero gravi, precisi e concordanti. La corte di merito ha fondato la sua decisione su affermazioni apodittiche perché: a) Il conto corrente è sempre rimasto nella dispo- nibilità del debitore, al quale non è mai stato chiesto il rientro, b) è gratuita l'affermazione che il dissesto doveva emergere dall'istruttoria del mutuo, non essendovi agli atti alcunchè che possa dimostrare siffatta istrutto- ria, e che, ammessa e non concessa, non vi erano gli 9 elementi ritenuti dal giudice del gravame;
c) il bilancio, indicato dal curatore, è solo un prospetto contabile, privo di data certa ex art 2704 C.C., e reca una perdita di esercizio non rilevante L'interpretazione delle testimonianze è arbitraria: i testi sono de relato, e nessuno di loro ha mai rife- rito che il debitore fu invitato al rientro dell'esposizione debitoria, ovvero che gli fosse stato negato il rilascio del libretto degli assegni. D Anche questo motivo è infondato. La corte di merito ha ritenuto provata la sussi- stenza dello stato soggettivo, postulato dalla norma fallimentare, sulla base del concorrente esame degli elementi indiziari, che la ricorrente ha confutato, of- frendone la lettura frammentaria sopra riferita,, e sulla base delle deposizioni testimoniali, dal cui esa- me complessivo ha ricavato la prova dell'allarme che la situazione debitoria della società Grilbest, creò negli istituti di credito, tra cui la banca ricorrente, che si rifiutarono di rilasciare il carnet degli assegni al suo amministratore, preoccupato, peraltro, per le pres- sioni fatte su di lui per la sistemazione degli scoper- ti. Ha, dunque, fatto corretta applicazione della di- sciplina dell'art. 67 c.o.2 1.f.. Fermo restando che 10 la conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere ef- fettivo, l'onere che grava sul curatore può essere as- solto con presunzioni, da cui tale conoscenza possa de- sumersi, avuto riguardo all'impiego dell'ordinaria di- ligenza, e tale valore possono assumere anche le pluri- me circostanze esaminate dalla corte territoriale, che ha fatto leva sulla loro coesistenza e sulla qualità di operatore qualificato che rivestiva la banca creditri- ce, confortate dalle risultanze della prova testimonia- le. Residua la doglianza del vizio di motivazione, che deve escludersi in ragione del fatto che la decisione si fonda su percorso argomentativo lineare e coerente sul piano logico, atteso che l'apprezzamento delle cir- costanze di fatto è fondato su premessa giuridica esat- ta. L'interpretazione di siffatte risultanze, che il ricorrente denuncia come arbitraria, perché frutto di errata interpretazione, è demandata in via esclusiva al giudice del merito, e non può essere rivisitata in que- sta sede. Quanto, infine alla critica relativa all'omessa considerazione del fatto cheil conto conto corrente è rimasto nella disponibilità del correntista, circostanza che, secondo la ricorrente, contraddice le dichiarazioni dei 11 testi, occorre Osservare che evidentemente il giudice di merito non l'ha ritenuta decisiva, alla luce del compendio probatorio acquisito, alle cui risultanze ha attribuito prevalenza. Al riguardo si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine all'insindacabilità, in questa sede, di siffatto giudi- zio di prevalenza, formulato sui dati probatori esami- nati dal giudice di merito. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese processuali che liquida in Euro 300,00 per spese ed Euro 3.000,00 per onorario. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Maria Rosaria Cultrera Pollinis Uslub CORTE SUPREMA C UATIONE Owlle IL CANCELLIERE Andrea Bianchi CORTE SUPREMA CASSAZIONE0 2003 LIERE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-9-2003 serie 4 al n. 30917 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Brecc 12