Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 2 ter del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, innovando rispetto alla disciplina precedente, ha consentito ai soggetti già titolari di pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di diventare titolari di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ma esclusivamente se e quando tutti i relativi requisiti risultino perfezionati nella predetta assicurazione. Ciò significa che all'interessato può essere riconosciuto il suddetto diritto soltanto se e quando egli abbia raggiunto (sia pure con il concorso dei contributi a.g.o. già utilizzati per la pensione nella gestione speciale) il numero minimo di contributi dell'assicurazione generale obbligatoria necessari all'acquisizione del diritto a pensione nell'assicurazione medesima, senza che possa, viceversa, tenersi conto, nel computo dei contributi a tal fine richiesti, di quelli accreditati nella gestione speciale prima del reinserimento nell'a.g.o.. Ne consegue che qualora i suddetti lavoratori autonomi intendano beneficiare della maggiorazione di lire diecimila mensili - riconosciuta dall'art. 14 quater, comma terzo, del D.L. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, in favore dei "titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" conseguita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - il conteggio relativo a tali ultimi contributi deve essere effettuato con il medesimo criterio sopra descritto. Infatti, pur non ponendo il citato art. 14 quater alcuna distinzione tra pensioni originariamente liquidate a carico dell'a.g.o. e pensioni riliquidate nella stessa a seguito di reinserimento di contributi gia utilizzati per la liquidazione della pensione in una gestione speciale, si deve ritenere che esso comunque faccia riferimento, anche per questa seconda categoria di pensioni, esclusivamente ai contributi accreditati nell'a.g.o. (ancorché già utilizzati per la pensione nella gestione speciale) perché solo tali contributi sono utilizzabili ai fini della suddetta riliquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8084 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NU PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 630/98 del Tribunale di PISA, emessa il 08/04/98 R.G.N. 3756/95; dep. 28/7/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso e la cassazione con rinvio.
Svolgimento del processo
PE NV, già titolare di una pensione liquidata a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avvalendosi della disposizione dell'art. 2 ter del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, inserito dalla legge di conversione 16 aprile 1974
n. 114, aveva chiesto all'INPS la liquidazione della pensione prevista dalla norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e l'Istituto aveva provveduto a tale liquidazione revocando, per l'effetto, la pensione della gestione speciale.
A seguito di ciò) il NV chiedeva all'INPS l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 14 quater del decreto legge 30 dicembre 1979 n.663, inserito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980
n.33, e poi dall'art.4 della legge 15 aprile 1985 n. 140, vale a dire la maggiorazione e gli aumenti disposti per i titolari di pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali.
Avendo l'INPS respinto la domanda, il NV, con ricorso al Pretore di Pisa in data 16 settembre 1992, chiedeva la condanna dell'ente previdenziale alla liquidazione dei benefici suddetti. L'INPS resisteva. osservando che, dalla data del suo inserimento nella gestione AGO, il ricorrente non poteva far valere 781 contributi settimanali.
Il Pretore accoglieva la domanda e Tribunale di Pisa, con sentenza del 28 luglio 1998, confermava la decisione del primo giudice, osservando che l'art. 14 quater della legge n. 33/1980 (e il successivo art. 4 della legge n. 140/1985) non pongono alcuna distinzione tra le pensioni originariamente liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e quelle riliquidate nella stessa a seguito del reinserimento di contributi già utilizzati per la liquidazione della pensione in una gestione speciale, sicché era sufficiente il possesso, da parte del ricorrente, di una pensione attribuita con un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, a prescindere dagli strumenti e dalla storia della sua percezione.
L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un solo motivo. L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.14 quater della legge n.33/1980 in relazione all'art.7, secondo comma, del d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1434 e all'art.2 ter della legge n. 114 del 1974,
nonché vizio di omessa e/o errata motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Osserva che il d.p.r. n.1434/1970, nel disciplinare il reinserimento nell'AGO dei coloni, mezzadri e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, aveva previsto che i contributi in precedenza versati nella gestione speciale potevano essere utilizzati per conseguire il diritto a pensione nell'AGO (art.7, comma 1), ad eccezione del caso in cui i suddetti lavoratori autonomi fossero già titolari di pensione a carico di una delle gestioni speciali, stabilendo la legge (art.7, comma 2) che, in tal caso, i contributi accreditati nell'AGO per effetto del reinserimento davano luogo alla liquidazione di un supplemento della pensione suddetta. Il successivo art. 2 ter della legge n. 114/1974 stabilì, invece, che anche i soggetti titolari di una di queste pensioni avessero diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria , previa revoca del trattamento pensionistico in atto, quando tutti i requisiti vengano perfezionati nell'assicurazione stessa: a tal fine erano da considerare utili anche i contributi AGO eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale (o di un supplemento di essa), mentre si prescindeva dai contributi accreditati nella gestione speciale. Nel caso controverso il NV poteva far valere un numero di contributi nell'AGO che era sì sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione (nel caso, di invalidità) in tale assicurazione, ma non già quello alla richiesta maggiorazione, non avendo maturato l'ulteriore requisito consistente nel possesso del prescritto numero di 781 settimane di contribuzione AGO.
L'errore in cui è incorso il Tribunale consiste nell'avere considerato utili anche i contributi versati dall'interessato nella gestione speciale, senza rendersi conto che tali contributi , così come non erano utili ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'AGO, ugualmente andavano esclusi dal computo di quelli necessari al conseguimento della maggiorazione di cui all'art.14 quater della legge n.33/80.
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
L'art.1 del d.p.r. 28 dicembre 1970 n.1434 (recante norme per il 44reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti) ha riconosciuto a questi soggetti, iscritti nelle speciali gestioni dei lavoratori autonomi, la facoltà di ottenere, a domanda, la iscrizione nell'AGO. A sua volta, il successivo art.7, dettando norme per la utilizzazione dei contributi accreditati nella gestione speciale, distingue la posizione dei soggetti che, al momento dell'inserimento, non sono titolari di una pensione a carico di una delle gestioni speciali da quella dei soggetti che siano già titolari di pensione, stabilendo, per i primi (comma 1), che i contributi in precedenza versati nella gestione speciale possano essere computati per il conseguimento del diritto a pensione nell'AGO e, per i secondi, invece (comma 2), che i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione, diano luogo alla liquidazione di un supplemento della pensione erogata dalla gestione speciale.
Successivamente la legge 16 aprile 1974 n. 114, nel convertire il d.l. 2 marzo 1974 n.30 (concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), con l'art.2 ter (aggiunto all'art.2 del decreto legge convertito), ha modificato il descritto assetto normativo, attribuendo (comma 1) anche ai titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, a condizione che tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali;
precisando quindi (comma 2) che, a tal fine, sono considerati utili anche i contributi dell'assicurazione predetta eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa;
stabilendo infine (comma 3) che, dalla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, è revocata la pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi.
Il testo normativo, letto nel complesso delle sue articolazioni, mostra inequivocamente che la disposizione in esame, innovando rispetto al passato, ha consentito ai già titolari di pensione in una delle gestioni speciali (e quindi anche ai coloni e ai mezzadri) di diventare titolari pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ma ciò ha reso possibile soltanto se e quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione predetta, vale a dire soltanto se e quando l'interessato abbia raggiunto (sia pure con il concorso dei contributi AGO già utilizzati per la pensione nella gestione speciale) il numero minimo di contributi dell'assicurazione generale obbligatoria necessari all'acquisizione del diritto a pensione nell'assicurazione medesima, senza che possa, viceversa, tenersi conto, nel computo dei contributi a tal fine richiesti ("indipendentemente" recita il comma 1 dell'art. 2 ter), di quelli accreditati nella gestione speciale prima del reinserimento. Se questa è la regola ricavabile dalla formulazione letterale della norma, appare evidente che possono beneficiare della maggiorazione di lire 10.000 ~ riconosciuta dall'art.14 quater, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1979 n.663 (aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio
1980 n. 33) in favore dei "titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti", alla condizione che si tratti di una pensione "attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e di contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781" - i soli lavoratori autonomi cui sia stato attribuito, in ragione dei contributi settimanali accreditati nell'assicurazione generale per i lavoratori dipendenti, il diritto a una pensione nell'assicurazione medesima e sempre che il numero complessivo di tali contributi settimanali non sia inferiore a 781.
La sentenza impugnata, pur affermando correttamente che l'art. 14 quater della legge n.33/80 non pone alcuna distinzione tra le pensioni originariamente liquidate a carico dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e quelle riliquidate nella stessa a seguito del reinserimento di contributi già utilizzati per la liquidazione della pensione in una gestione speciale, non dà modo di comprendere se i contributi cui fa riferimento siano, nel caso concreto, contributi da lavoro dipendente accreditati in precedenza nell'AGO e che erano stati anch'essi utilizzati per la pensione nella gestione speciale (contributi questi che, per quanto detto, concorrono anch'essi al perfezionamento del requisito contributivo nell'assicurazione generale obbligatoria) ovvero se - come sostiene l'INPS - si tratti di contributi (non utilizzabili) accreditati nella gestione speciale CD/MC (coloni mezzadri). Sul punto, decisivo ai fini della soluzione della presente controversia, si rende, pertanto, necessario un nuovo più specifico accertamento che, non essendo operabile direttamente da questa Corte, per le verifiche e valutazioni di fatto che lo stesso comporta , impone il rinvio della causa ad altro giudice, previa cassazione della sentenza d'appello in accoglimento per quanto di ragione del ricorso dell'INPS. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Firenze, deciderà attenendosi agli indicati principi di diritto e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001