Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15935
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

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Le somme accantonate ex lege dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve matematiche, utilizzando in parte i premi e in parte gli interessi prodotti dagli investimenti obbligatori in titoli ed esenti dall'imposta sul reddito, non possono essere equiparate ai costi o agli altri oneri concorrenti alla formazione del reddito che, in quanto non esclusivamente afferenti i ricavi imponibili, sono deducibili, ai sensi degli articoli 74, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 75, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nelle proporzioni previste dai corrispondenti articoli 58 d.P.R. n. 597/1973 e 63 d.P.R. n. 917/1986 (cosiddetta pro rata). Tali accantonamenti "sui generis", rispondendo all'esigenza di rinviare agli esercizi successivi, e quindi detrarre dal reddito, i proventi conseguiti anticipatamente e vincolati alla produzione futura dei costi relativi agli indennizzi assicurativi, configurano ricavi sospesi o differiti che, in quanto tali, vanno identificati come componenti negativi del reddito deducibili interamente nei singoli esercizi in cui vengono contabilizzati fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla loro composizione e dal relativo trattamento fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15935
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

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