Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
Le somme accantonate ex lege dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve matematiche, utilizzando in parte i premi e in parte gli interessi prodotti dagli investimenti obbligatori in titoli ed esenti dall'imposta sul reddito, non possono essere equiparate ai costi o agli altri oneri concorrenti alla formazione del reddito che, in quanto non esclusivamente afferenti i ricavi imponibili, sono deducibili, ai sensi degli articoli 74, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 75, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nelle proporzioni previste dai corrispondenti articoli 58 d.P.R. n. 597/1973 e 63 d.P.R. n. 917/1986 (cosiddetta pro rata). Tali accantonamenti "sui generis", rispondendo all'esigenza di rinviare agli esercizi successivi, e quindi detrarre dal reddito, i proventi conseguiti anticipatamente e vincolati alla produzione futura dei costi relativi agli indennizzi assicurativi, configurano ricavi sospesi o differiti che, in quanto tali, vanno identificati come componenti negativi del reddito deducibili interamente nei singoli esercizi in cui vengono contabilizzati fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla loro composizione e dal relativo trattamento fiscale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15935 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIDEURAM VITA COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante dottor ACHILLE PERLINO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GALLO FRANCO, che la difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, MINISTERO FINANZE II UFFICIO DISTRETTUALE II.DD. ROMA;
- intimati -
avverso la sent. n. 2394/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 7 maggio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il resistente, l'Avvocato GALLO che ha chiesta il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di processo verbale di constatazione del Secit, l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Roma, con distinti avvisi notificati il 23 dicembre 1991, rettificò la dichiarazione per gli anni 1985, 1986 e 1987 della EU TA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a., elevando il reddito imponibile ai fini IRPEG e, di conseguenza, ILOR da L.
5.551.247.000 a L.
7.343.780.000. In particolare, l'Ufficio recuperò a tassazione una quota degli accantonamenti a riserva matematica e delle spese per provvigioni, applicando ai suddetti elementi negativi, integralmente dedotti dalla EU. TA, il coefficiente di indeducibilità determinato dalla Compagnia nelle dichiarazioni annuali ai sensi degli artt. 58 e 74 D.P.R. n. 597 del 1973, con riferimento alle spese generati ed agli ammortamenti dei beni strumentali.
A motivazione degli avvii di accertamento l'Ufficio, facendo propria l'impostazione dell'organo ispettivo, rilevò: l'accantonamento a riserva matematica previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 598 del 1973 a copertura dei rischi assicurativi e costituente una componente negativa del reddito di impresa è formato, in maniera indistinta, dai premi puri pagati dagli assicurati e dai proventi finanziari - in parte imponibili e in parte esenti - derivanti dagli investimenti;
per l'art. 74 D.P.R. n. 597 del 1973, norma di portata generale, così come per l'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, i costi e gli oneri sono interamente deducibili se ed in quanto si riferiscano ad attività o beni da cui derivino ricavi imponibili;
ove invece non siano suscettibili di imputazione specifica o di esclusiva afferenza a ricavi imponibili, i costi e gli oneri sono deducibili nelle proporzioni previste dall'art. 58, come modificato dall'art. 28 della legge n. 576 del 1975; da tale sistema normativo consegue che, per,
essere in parte costituito da redditi non esenti, l'accantonamento alla riserva matematica non è interamente deducibile ma soggiace al principio di proporzionalità, a nulla rilevando la consueta distinzione operata dalle imprese di assicurazione tra gestione tecnica e gestione patrimoniale.
I ricorsi presentati dalla società sotto molteplici profili, essenzialmente riconducibili alla violazione delle norme che disciplinano la deducibilità di costi e oneri nell'ambito del reddito d'impresa, vennero accolti, previa riunione, dalla Commissione tributaria di I grado di Roma, con decisione del 25 ottobre 1994. L'appello proposto dall'Ufficio distrettuale delle II. DD. di Roma fu accolto dalla Commissione tributaria di li grado in sede, con decisione resa pubblica l'11 dicembre 1995.
La Commissione tributaria centrale, con sentenza 11 gennaio 1991 n. 201, accoglieva il ricorso proposto dalla EU TA limitatamente ai costi e agli oneri di acquisizione e incasso premi. Per supportare la statuizione investita dall'odierno ricorso per cassazione, la Commissione tributaria centrale ha così argomentato:
il principio generale che determina il reddito delle persone giuridiche, contenuto nell'art. 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 e ribadito dall'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, è quello per il quale i costi vanno detratti dai ricavi conseguenti;
la detraibilità è totale per i costi suscettibili di imputazione specifica e proporzionale per gli altri. Tale sistema, di immediata intelligenza qualora si tratti di attività diretta alla produzione di beni, cioè di attività industriale vera e propria, non può immediatamente essere adottato nei riguardi delle imprese di assicurazione le quali, per la formazione del loro prodotto, consistente nella realizzazione di un capitale o di un reddito futuro a favore del contraente, non affrontano costi nel significato sopra richiamato. Per tale ragione il legislatore, prima con l'art. 18 del D.P.R. n. 598 del 1973 e dopo con l'art. 103 del D.P.R. n. 917 del 1986, ha disciplinato gli accantonamenti a riserva matematica come componente negativa del reddito di impresa. Senza tale esplicita norma, non sarebbe stato possibile per l'impresa di assicurazione detrarre dal reddito le somme che deve obbligatoriamente accantonare per garantire al contraente il rispetto, nel futuro, dell'obbligo assunto al momento della stipula del contratto. "La norma in questione pertanto, più che speciale nel senso derogatorio che tale espressione assume nel linguaggio giuridico, può essere più propriamente definita specifica in quanto diretta a regolamentare una ben determina situazione di esercizio di attività che, per le sue caratteristiche economico-produttive, non potrebbe essere ricompresa nella previsione della norma generale sui costi di produzione". Poiché la norma di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 598 del 1973, ripresa dall'art. 103 del D.P.R. n. 917 del 1986, "si limita unicamente a indicare la componente negativa del reddito senza contestualmente prevedere le modalità con le quali la detrazione debba essere calcolata... per il criterio ermeneutico suggerito sia dalla comune ragion d'essere, cioè l'individuazione del reddito netto, sia dalla mancanza di esplicita contraria determinazione normativa, bisogna far riferimento ai criteri generali indicati dall'art. 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 e ribaditi dall'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, concernenti la determinazione dei costi di produzione". Ciò in quanto le somme accantonate a riserva matematica per le assicurazioni sulla vita, "derivano anche da attività di investimento i cui frutti, che provengono da attività solo in parte fiscalmente esenti, non sono diretti in via esclusiva a costituire quanto sarà poi dovuto all'assicurato, ma vengono destinati anche alla formazione del reddito della società assicuratrice". "... la norma che prevede gli accantonamenti a riserva... riguarda solo il processo di accumulo della società assicurativa la quale, una volta acquisiti i mezzi finanziari, sia attraverso la riscossione dei premi sia attraverso i frutti degli investimenti, non li detiene per conto dei clienti ma li gestisce al pari di qualsiasi altra impresa nella pienezza della propria responsabilità imprenditoriale ricavandone proventi che serviranno non solo a garantire i suoi obblighi nei confronti dei clienti, ma anche a ricavarne utili per la società stessa". "Di conseguenza, appare corretta la tesi dell'Ufficio impositore secondo cui tali proventi non possono essere considerati totalmente esenti in virtù della loro destinazione agli accantonamenti poiché la loro totale detrazione sarebbe possibile solo qualora essi fossero interamente a ciò destinati fin dal momento della loro percezione e non costituissero invece provento di reddito, promiscuamente composto, che solo parzialmente sarà accantonato per obbligo di legge".
Per la cassazione della su riportata sentenza la EU. TA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sette motivi, in seguito illustrati con memoria. Non si difende l'Amministrazione intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la EU lamenta omessa pronuncia su di un punto determinante della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) adducendo quanto segue. Per l'Amministrazione finanziaria l'applicazione della proporzione di indeducibilità non si giustifica per il fatto che i proventi esenti debbano considerarsi prodotti dalle disponibilità conseguenti agli accantonamenti;
il costo rappresentate dall'accantonamento non sarebbe cioè direttamente riferibile al provento esente, che deriva dall'investimento in titoli finanziato dall'accantonamento medesimo, correlandosi genericamente a attività o beni dell'impresa ovverosia al flusso dei premi e dei proventi patrimoniali. Con tale impostazione l'Amministrazione ha applicato la regola riguardante i costi non suscettibili di imputazione specifica prevista dell'art. 75, comma quinto, del D.P.R. n. 917 del 1986. Ciò poco, la Commissione non ha minimamente statuito sulla eccezione sollevata dalla EU in tutti i gradi del giudizio e relativa al vizio inficiante l'"iter" logico seguito dall'organo ispettivo e, di riflesso, dall'Ufficio negli avvisi di accertamento impugnati, che risultano fondati su di una norma - l'art. 75, comma quinto, del D.P.R. n. 917 del 1986 - non ancora in vigore nel periodo di imposta 1985-1987, cui l'accertamento si riferisce, in tali anni vigendo ancora il D.P.R. n. 597 del 1973, e in particolare l'art. 74 al cui disposto avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivo per la risoluzione della controversia. Nè potrebbe sostenersi che sulla diversità delle due norme la Commissione centrale poteva esimersi dal pronunciarsi, dando per scontato che l'art. 75, comma quinto, D.P.R. n. 917 del 1986 sia "in toto" analogo ad previgente art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973. E nemmeno potrebbe sostenersi "sic et simpliciter" che tutte le norme del T.U.I.R. siano meramente interpretative di quelle recate dal D.P.R. n. 597 del 1973 e dagli altri previgenti decreti in materia di imposte sul reddito, dovendosi esperire, caso per caso, un'indagine diretta a stabilire se si tratti di norme interpretative o innovative.
Con il secondo motivo - denunziata la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di motivazione dell'atto di accertamento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la EU ascrive alla Commissione centrale di avere ritenuto legittimi "in parte qua" gli arti di accertamento impugnati, che, menzionando espressamente o indirettamente, tramite rinvio al p.v. del Secit, le disposizioni del T.U.I.R. (anziché quelle allora vigenti del D.P.R. n. 597 del 1973), non assolvono affatto alla funzione di rendere manifesto l'"iter" logico giuridico percorso dall'Amministrazione finanziaria per giungere al recupero della maggiore imposta.
Con i successivi due motivi (il terzo e il quarto) la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 597 del 1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.) sotto i seguenti due distinti profili. 1) Nell'atto di accertamento viene recuperata a tassazione una quota di costi in relazione alla percezione di proventi esenti. Ora, i titoli che producono i proventi esenti in questione non sono certo "attività" nel senso inteso dall'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 597 del 1973, bensì "cespiti" o "beni". Nè può ritenersi che i due termini
"attività" e "beni" siano fungibili e che quindi sul punto la norma in esame debba ritenersi sostanzialmente uguale all'art. 75, comma quinto, T.U.I.R. Solo in tale ultima norma compaiono infatti per la prima volta, unitamente alle attività, anche i beni e la loro previsione disgiunta dimostra eloquentemente che essi in precedenza non potevano ritenersi ricompresi nel termine "attività". Poiché i proventi esenti - ovverosia i frutti dei titoli (art. 31 D.P.R. n. 601 del 1973) - percepiti dalla EU. TA derivano da "beni" (i titoli per l'appunto), della eventuale loro parziale indeducibilità poteva discutersi solo nella vigenza di una disposizione che avesse a oggetto i "beni", e non quindi nella vigenza dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 dle 1973 che non contempla detti cespiti. D'altra parte, è assolutamente arbitrario considerare, come fa l'Amministrazione finanziaria (con riferimento all'art. 75 T.U.I.R.), la polizza quale "bene" o "attività" da cui derivano i proventi esenti.
2) Gli accantonamenti recuperati a tassazione non possono essere correttamente annoverati tra i "costi" non suscettibili di imputazione specifica, interessati dal disposto dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973. Per farveli rientrare è stato necessario modificare nel T.U.I.R. la formula normativa, facendo un più ampio riferimento agli "altri componenti negativi", come è espressamente riconosciuto nella relazione ministeriale la quale, a commento dell'art. 75, comma quinto, ha osservato che fra gli "altri componenti negativi" sono ricomprese anche le somme devolute ad accantonamenti ammessi. Del resto, l'espressione "costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica" - di cui all'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973 - non ha il medesimo significato dell'espressione "spese ed altri componenti negativi... (che) si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito", contenuta nella seconda parte del comma quinto dell'art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986 su cui si è basata l'Amministrazione finanziaria. La prima norma identifica gli elementi negativi - deducibili solo in applicazione della prescritta percentuale - in base alla loro natura e funzione nell'ambito dell'attività dell'impresa e fa pacifico riferimento alle cosiddette spese generali, quali principalmente gli oneri per il personale e le spese per i beni strumentali, se utilizzati promiscuamente. La seconda norma identifica gli elementi negativi - deducibili alle medesime condizioni - mediante il riferimento al regime fiscale dei proventi che ne derivano.
Con il quinto motivo si deduce violazione, sotto un ulteriore profilo, dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973 nonché violazione dell'art. 18 D.P.R. n. 598 del 73, dell'art. 67 D.P.R. n. 600 del 1973 e delle norme in materia di bilancio delle imprese di assicurazione (art. 360, n. 3, c.p.c.). Si contesta che l'accantonamento a riserva matematica rappresenti un costo (ovvero più genericamente un elemento negativo di reddito) nel senso voluto dall'art. 74. Benché in generale l'accantonamento rappresenti formalmente una voce di costo, nel caso della riserva matematica costituisce una posta che consente di rinviare all'esercizio successivo, per motivi di competenza, i ricavi incassati nel corso di un esercizio. Difatti, alla riserva matematica affluiscono parti di premi di assicurazione rinviate al futuro perché non pertinenti economicamente all'esercizio in cui i premi sono stati riscossi. Anche normativamente è prevalsa la tesi che gli accantonamenti, in quanto finalizzati allo spostamento per competenza dei ricavi, non concorrono alla formazione del reddito delle imprese assicuratrici. Tale decisiva questione non è stata considerata dal Secit, secondo cui la circostanza che per la specifica attività assicurativa prima si conseguono i ricavi e poi si effettuano gli accantonamenti (costi) non muterebbe il principio di correlazione posto dalla legge tra costi e ricavi. È invece proprio questa circostanza che esclude la natura di costo degli accantonamenti ripresi a tassazione. In buona sostanza l'accantonamento alla riserva matematica, pur essendo un componente negativo di reddito, non rappresenta un costo, ma più propriamente una rimanenza passiva costituita da un complesso indistinto di ricavi e proventi anticipatamente conseguiti nell'esercizio, altrimenti detti ricavi sospesi, rispetto ai quali la compagnia di assicurazione dovrà ancora svolgere l'attività produttiva sostenendo i relativi oneri. Per questa ragione, l'importo accantonato alla riserva matematica alla fine di un esercizio è iscritto a bilancio come rimanenza (passiva) mentre nell'esercizio successivo figura tra le esistenze iniziali di ricavi interamente tassabili. Ne deriva che, seguendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria avallata dalla Commissione centrale, non sarebbe consentita, alla fine di un determinato esercizio, la deduzione integrale di una posta che - per
contro
- concorre per intero e nel medesimo ammontare alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio successivo, venendo a tale titolo tassata. Poiché sono i premi, e non certo i proventi del loro investimento, ad essere accantonati, si verifica proprio quella che la Commissione centrale ritiene essere la condizione essenziale per consentire la integrale deduzione: e cioè la destinazione all'accantonamento fin dall'atto della loro percezione.
Con il sesto motivo la EU denunzia violazione sotto un ultimo profilo dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Deduce che la decisione impugnata contrasta con il concetto di inerenza della spesa sancito sia dal precedente che dall'attuale sistema normativo e condiviso da una prassi amministrativa quasi secolare, supportata a sua volta da una consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, ai sensi dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973, la deducibilità integrale dei costi e degli oneri dipende dall'esistenza di un'interrelazione tra la spesa e l'attività produttiva del ricavo, nel senso che la spesa deve porsi come atto fonte ed il ricavo come risultato che da esso deriva. In altri termini, sono i ricavi che devono derivare dai costi e non viceversa i costi dai ricavi;
i costi si pongono in rapporto di causa rispetto alla produzione dei ricavi che costituisce l'effetto. Siffatta regola è stata ribaltata dall'organo ispettivo - secondo cui "l'importo accantonato in un esercizio (voce di "costo") ad incremento della riserva matematica prevista dalla legge proviene dai premi di competenza dell'anno e dai proventi finanziari percepiti sugli investimenti... cioè da ricavi in parte tassati e in parte esenti" - e dalla Commissione centrale, come si evince dal passo della sentenza ove si sostiene che gli accantonamenti costituiscono "provento di reddito, promiscuamente composto". Così, mentre l'art. 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 stabilisce la deducibilità proporzionale dei costi da cui derivino ricavi esenti, l'organo ispettivo e la Commissione centrale pretendono al contrario di applicare lo stesso criterio ai costi che derivino da ricavi esenti, operando in tal modo una inammissibile inversione concettuale del rapporto di inerenza, richiesto dalla norma, tra costi e ricavi.
Con il settimo e ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 5 e 18 D.P.R. n. 598 del 1973, dell'art. 36 D.P.R. n. 42 del 1988 nonché degli artt. 95 e 103 D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione centrale - si osserva - l'art. 18 del D.P.R. n. 598 del 1973 - il quale prevede la deducibilità integrale degli accantonamenti alla riserva matematica - e l'art. 5 del predetto decreto - che per la determinazione del reddito di impresa delle società mantiene pur fermi i criteri generali di cui agli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 597 del 1973 - sono norme speciali rispetto alle disposizioni in terna di reddito di impresa e, come tali, destinati a prevalere su queste ultime. La correttezza di siffatta impostazione si evince dalle corrispondenti nuove norme del T.U.I.R., e cioè gli artt. 95 e 103, la prima delle quali dispone che "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli artt. da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo". Tale precisazione consente di concludere che tutto quanto è statuito nelle disposizioni del capo II successive all'art. 95 prevale sulle norme contenute negli articoli da 52 a 77 dello stesso T.U.I.R. riguardanti la determinazione del reddito d'impresa. Ciò significa ulteriormente che l'art. 103, primo comma, ai sensi del quale sono integralmente deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare la riserva matematica, non potrebbe in alcun caso essere derogato o limitato nel suo ambito di operatività dalla regola della deducibilità proporzionale dei costi ed oneri contenuta nell'art. 75, comma 5. Anche qualora dovessero ritenersi, sul punto, innovative e non interpretative, le su indicate norme dovrebbero comunque essere applicate nel caso di specie ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, per il quale le disposizioni del T.U.I.R., ad eccezione di alcune che non rilevano in questa sede, hanno effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Si è reputato opportuno passare in rassegna tutti i motivi di impugnazione in quanto ne costituisce denominatore comune la doglianza, per come si dirà infondata, prospettante l'erronea e comunque immotivata applicazione alla fattispecie dell'art. 75, comma quinto, del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) e perché, per altro verso, alcuni di essi contengono diversi spunti sulla natura dell'accantonamento a riserva matematica, più ampiamente sviluppati nel quinto motivo, volti a negarne la natura di "costo" o più in generale di componente negativo di reddito rilevante ai fini del meccanismo del pro rata di indeducibilità. Tali notazioni, a parere della Corte, focalizzano l'errore di fondo che permea la sentenza impugnata, inducendo a ritenere fondato il nucleo del ricorso, di cui si impone pertanto l'accoglimento.
Al riguardo vanno anzitutto descritti gli elementi che sostratano la pretesa fiscale.
Secondo la ricostruzione operata dal Secit, date le specifiche caratteristiche della dinamica economica delle imprese di assicurazione che gestiscono esclusivamente o prevalentemente il settore vita (per le quali i ricavi si pongono all'inizio e non al termine del processo produttivo, con la conseguente necessità di operare una gestione rigorosa dei premi incassati, al fine di potere fare fronte ai costi di futura manifestazione), l'importo accantonato "ex lege" (art. 18 D.P.R. n. 598 del 1973) a composizione e incremento della riserva matematica, considerata componente negativo del reddito di impresa, sarebbe costituito da proventi corrispondenti in parte ai premi puri di competenza dell'esercizio e in altra parte al rendimento finanziario (interessi) degli investimenti obbligatori dei premi stessi effettuati nell'esercizio in corso e in quelli precedenti. Poiché le imprese di assicurazione convogliano una parte considerevole della raccolta verso titoli di Stato e altre obbligazioni pubbliche da cui derivavano proventi (a quell'epoca) esenti, per l'organo ispettivo il costo rappresentato dall'accantonamento alla riserva matematica, riferendosi indistintamente sia a ricavi imponibili (i premi) sia a ricavi esenti (i proventi finanziari dei titoli pubblici), andava dedotto soltanto nei limiti dati dal rapporto proporzionale previsto dal combinato disposto degli artt. 74 e 58, quinto comma, D.P.R. n. 597 del 1973. In altri termini, il costo rappresentato dall'accantonamento alla riserva matematica sarebbe una specie di spesa generale, con la conseguenza che, in presenza di ricavi esenti, andava dedotto in ragione del "pro rata" previsto per quel tipo di costo. A contrastare la deducibilità proporzionale degli accantonamenti a riserva matematica non varrebbe addurre la consueta distinzione, tipica dell'impresa assicurativa, tra gestione tecnica e gestione patrimoniale in quanto l'attività è unica e del tutto irrilevante ai fini fiscali ne è l'articolazione interna.
Tale conclusione è stata accolta dalla Commissione tributaria centrale nella sentenza qui impugnata il cui "dictum", al di là del (a tratti) poco perspicuo corredo argomentativo, può riassumersi nella formula finale secondo cui, in presenza di ricavi di natura finanziaria (interessi) provenienti dall'investimento obbligatorio in titoli ed esenti dall'imposta sul reddito, gli accantonamenti eseguiti da parte dell'impresa assicurativa per costituire o integrare le riserve matematiche sono deducibili nei limiti del pro rata fissato per gli interessi passivi dall'art. 58 D.P.R. n. 597 del 1973 (ora art. 63 D.P.R. n. 917 del 1986).
Stando, quindi, alla impostazione dell'organo ispettivo e della sentenza, gli accantonamenti per costituire o integrare la riserva matematica rappresenterebbero costi non imputabili specificamente a un determinato bene produttivo di reddito ma riferibili indistintamente all'attività produttiva e a quella consistente nell'impiego delle risorse finanziarie.
Ora ai fini della deducibilità in misura proporzionale di costi riferiti a attività da cui derivano proventi che concorrono alla formazione del reddito, anche nel senso di abbatterne i valori, la norma dell'art. 75, comma quinto, D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) è assolutamente analoga a quella dell'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973. Quindi, l'affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui "il principio generale che determina il reddito delle persone giuridiche, contenuto nell'art. 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 e ribadito dall'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986 è
quello per il quale i costi vanno detratti dai ricavi conseguiti" e "tale detrazione è integrale solo nel caso in cui i costi sostenuti possano riverberarsi in maniera diretta nel bene prodotto stabilendo, quindi, una distinzione tra costi suscettibili o no di imputazione specifica e la conseguente differenza tra detraibilità totale, per i primi, e proporzionale per gli altri" - a prescindere ovviamente dalla sua condivisibilità - soddisfa l'esigenza di motivazione della sentenza sul punto specifico e, specularmente, del provvedimento impositivo. Peraltro, va rilevato, anche in via di eventuale integrazione della motivazione, che l'art. 75 del T.U.I.R. ha efficacia retroattiva e quindi ben poteva disciplinare la questione della deducibilità o meno dei costi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei premi e dei titoli di Stato. Per ammissione della stessa ricorrente (vedi ultimo motivo, le cui deduzioni contraddicono le censure esposte sul punto nei precedenti motivi e soprattutto nei primi due), sussistevano infatti le condizioni richieste dall'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 ai fini dell'estensione delle disposizioni del T.U.I.R., per le quali il capo 3^ del citato decreto non ha dettato una specifica normativa transitoria (e tra queste è compreso l'art. 75), ai periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, in quanto le relative dichiarazioni, validamente presentate dalla EU, risultavano ad esse conformi.
Ciò premesso, per un più compiuto inquadramento della fattispecie, occorre anzitutto soffermarsi sulla struttura e la funzione della riserva matematica per poi passare all'esame delle norme, tributarie e non, che hanno disciplinato nel tempo gli accantonamenti in questione.
A questo proposito, va preliminarmente notato che le assicurazioni sulla vita hanno una caratteristica fondamentale, connaturale alla fattispecie considerata in contratto: la crescita inevitabile e sicura, col passare del tempo, della entità del rischio (di morte). Per coprire questo rischio, nel suo divenire, per tutta la durata contrattuale, scartata l'ipotesi irrealizzabile di esigere un premio via via crescente fino alla coincidenza con il capitale assicurato, si è pensato alla determinazione di un congruo premio annuo costante o decrescente o, addirittura, da pagarsi anticipatamente in unica soluzione. La quota del premio che eccede la copertura del rischio relativo all'esercizio cui il premio stesso si riferisce e che risulta finalizzata a coprire i rischi relativi agli esercizi futuri viene contabilmente destinata a riserva tecnica.
Per calcolare questa riserva l'impresa di assicurazione considera tanto il fattore statistico-attuariale, dato dalla valutazione prognostica della morte degli assicurati sulla base delle previsioni delle tavole di mortalità, quanto il fattore finanziario, dato dalla fruttuosità, in termini di interessi attivi, delle somme incassate a titolo di premio;
in base a questi fattori sarà possibile determinare in ogni momento il valore attuale delle prestazioni dovute dall'assicuratore e di quelle dovute dall'assicurato; la differenza fra questi due valori indica la riserva necessaria la quale, appunto perché è determinabile a calcolo (al contrario di quanto avviene per le riserve danni), si indica come riserva matematica.
In altri termini, la riserva matematica del ramo vita, registrata tra le "uscite" del conto economico e accantonata al passivo dello stato patrimoniale, è data da quella quota di premi, incassati nell'esercizio e interamente appostati tra le entrate, necessaria a coprire non solo il rischio dell'esercizio medesimo, ma anche i maggiori rischi degli esercizi successivi. Essa, in sintesi, corrisponde al differenziale tra i premi incassati e i rischi assunti. Pertanto, dato che il premio viene usualmente determinato in misura costante per l'intera durata del contratto, l'assicurato paga inizialmente un premio superiore all'entità del rischio e la relativa eccedenza viene accantonata dall'assicuratore in previsione della futura inversione di tale rapporto.
Si è indugiato sulle esposte considerazioni poiché, proprio in base ad esse, le società assicuratrici sostennero strenuamente, sul finire del XIX secolo, che l'ammontare delle riserve matematiche non potesse costituire reddito imponibile.
Sulle prime, questa tesi rimase soccombente, quanto meno nella giurisprudenza, perché la Corte regolatrice, invocando il disposto dell'art. 30 della legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile - in base al quale "nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione mutua o a premio fisso, devono computarsi indistintamente tutte le somme... portate in aumento del capitale o del fondo di riserva" - statuì che la riserva matematica si viene man mano formando di ciò che alla fine di ogni esercizio, detratte le spese, sopravanza alla compagnia d'assicurazione e quindi è reddito.
Ma nel volgere di pochi anni essa non tardò ad imporsi tanto che, con legge (articolo unico della legge 11 aprile 1889, n. 6010), si riconobbe che nel reddito delle società di assicurazione del ramo "vita", da accertarsi agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base al bilancio compilato in conformità al modello approvato con regio decreto 9 gennaio 1887, n. 2398, non andavano comprese le somme destinate a costituire la riserva matematica. E da allora non si pose più in dubbio la bontà della scelta fatta dal legislatore, solo disputandosi se quel particolare regime potesse estendersi anche a ipotesi analoghe. Tanto che, con il generale consenso, il testo unico delle imposte dirette del 1958 (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), all'art. 83, lett. d), ribadì l'intassabilità della riserva matematica da tempo consacrata nella legge.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, recante la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'art. 18, comma primo, lett. a), precisò, poi, che nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire ed a integrare la riserva matematica per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in misura non superiore a quella indicata dall'art. 28 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, secondo cui la riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con i contratti di assicurazione (riserva matematica) compresi nel portafoglio italiano non può essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità, d'invalidità ed il saggio di interesse da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica, che deve essere indicato nella domanda presentata al Ministero dell'industria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita. In ogni caso la norma non si propose di ridefinire autonomamente cosa dovesse intendersi per riserva matematica, ma solo di specificare entro quali limiti quantitativi essa fosse fiscalmente rilevante e quindi deducibile. L'art. 103, comma primo, del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha ribadito il principio che nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, "oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I" ("id est" nella disciplina del reddito di impresa), sono deducibili "gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge", (dove l'uso dell'avverbio "oltre" all'inizio dell'inciso costituisce un preciso segnale semantico non di una deroga al principio di tassatività degli accantonamenti di cui all'art. 73, comma quarto, T.U.I.R., come sembra opinare la Commissione tributaria centrale, ma di un'aggiuntiva deducibilità degli accantonamenti destinati a costituire la riserva matematica).
I dati ricavabili dalla struttura e dalla funzione della riserva matematica delle imprese assicurative nonché dalle relative disposizioni normative permettono di definirne compiutamente il regime fiscale e di sfidare l'errore nascosto nel sillogismo giuridico operato dalla Commissione tributaria centrale. Per vero, già in ragione della finalizzazione della riserva matematica alla tutela della sicurezza finanziaria degli assicurati nonché sul piano dei rapporti tra disposizioni legislative, si rinvengono argomenti tali da escludere in radice l'eventualità che l'accantonamento alle riserve matematiche delle imprese di assicurazione debba soggiacere alle regole di determinazione del reddito d'impresa previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 e/o dall'art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986, laddove queste divergano da quelle desumibili dalle disposizioni "ad hoc" contenute prima nell'art. 18 D.P.R. n. 598 del 1973 e dopo, con maggior rilievo, sia in punto letterale che sistematico, nell'art. 103 del T.U.I.R. Il che significa che i componenti negativi connessi al suddetto accantonamento sono deducibili nell'esercizio in cui l'accantonamento viene contabilmente effettuato (secondo le prescrizioni di legge), a prescindere dalla oggettiva determinabilità del componente, e, soprattutto, per l'intero ammontare accantonato, fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla destinazione delle somme accantonate e dalla tassabilità o meno dei relativi proventi. Le norme contenute negli artt. 95 e 103 del T.U.I.R., oltre che nella legge assicurativa (prima art. 31, comma 7, della legge n. 742 del 1986 e dopo art. 24 del D.Lgs. n. 174 del 1995), sembrano infatti costituire un microsistema autonomo - in cui si esaurisce la disciplina del trattamento, ai fini delle imposte dirette, degli accantonamenti in questione - non soggetto a deroghe da parte delle disposizioni contenute nel capo 6^ del titolo 1^, ivi compresa quella dell'art. 75.
Tale risultato euristico è vieppiù avvalorato se dalla funzione e dalla disciplina legale della riserva matematica si passa a individuarne la natura, sulla quale, a ben vedere, la normativa appare appositamente modulata.
In proposito, deve in primo luogo escludersi che la riserva matematica possa equipararsi alle riserve ordinarie o statutarie delle società industriali e commerciali, e delle compagnie assicuratrici, aventi di regola lo scopo di aumentare il capitale di fondazione, di incrementare i dividendi, di compensare le oscillazioni dei rischi effettivi in confronto dei rischi presunti, fatti questi che valgono a qualificarle come reddito realizzato o accantonato a difesa del capitale. La riserva matematica è invece la garanzia assoluta di obbligazioni già assunte, che dovranno in ogni evenienza essere adempiute. Così, nel caso di liquidazione dell'impresa le riserve statutarie e ordinarie possono essere distribuite agli azionisti, mentre la riserva matematica può essere erogata soltanto a favore degli assicurati, a garanzia dei quali fu costituita. Che la riserva matematica abbia il carattere di capitale dell'assicurato, ricevuto dall'impresa in amministrazione con l'obbligo di farlo fruttare, è dimostrato anche dal fatto che l'assicurato medesimo può, dopo un certo tempo, sospendere il pagamento del premio ed esigere il valore del riscatto della sua polizza nonché ottenere prestiti sul pegno della polizza, sino alla concorrenza del premio di riscatto.
Nonostante il legislatore utilizzi l'espressione "riserva", appare più opportuno ritenere che si sia in presenza di un fondo rischi, riflettente il vincolo di carattere patrimoniale tra la società assicuratrice e la massa degli assicurati, il cui importo va calcolato secondo i rigidi parametri fissati dal legislatore. È quindi da escludere, come rilevato dalla ricorrente, che gli importi costituenti la riserva matematica possano essere equiparati ai costi o agli altri componenti negativi del reddito contemplati dall'art. 74, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973 e dall'art. 75, comma quinto, T.U.I.R. Essi sono accantonamenti "sui generis" in vista di futuri costi ovvero utili sottratti alla distribuzione ai soci e aventi la sola funzione di rafforzare il capitale sociale contro il rischio di perdite e di dotare la società di nuovi mezzi finanziari. A differenza degli altri accantonamenti, quello a riserva matematica non immette ma detrae eventi economici verificatisi, e già computati, per effetto di scambi monetari avvenuti nell'esercizio. Una tale detrazione corrisponde all'esigenza di rinviare agli esercizi successivi questi eventi in quanto reputati non di competenza dell'esercizio in cui si sono prodotti. Essi sono ovviamente ricavi e proventi anticipatamente conseguiti nell'esercizio, che andranno a correlarsi con costi di esercizi futuri. La riserva matematica non può quindi concorrere, quale causa efficiente, alla formazione dei tipi di attività produttiva di cui all'art. 75, in quanto costituisce al contrario effetto generato da tali tipi di attività, ne' può trasformarsi in costo. In definitiva, le riserve matematiche delle imprese di assicurazione, pur avendo questa denominazione, non costituiscono accantonamenti di utili o incrementi patrimoniali, ma riflettono importi destinati fin dall'origine a estinguere debiti equivalenti della società verso gli assicurati.
Sotto l'aspetto finanziario, la riserva matematica rappresenta un debito in formazione nei confronti degli assicurati. Dal punto di vista economico gli accantonamenti a riserva matematica sono da considerare ricavi differiti;
tali poste, nelle imprese di assicurazione, assumono così una caratteristica pressoché identica a quella delle rimanenze di magazzino nelle gestioni commerciali e industriali, anche se, diversamente da queste che sono rimanenze attive, figurano al passivo dello stato patrimoniale. Sotto l'aspetto reddituale, quindi, a fine esercizio, tale riserva viene ad evidenza quale rimanenza di ricavi tipici e di proventi finanziari vincolati alla produzione futura del costo relativo all'indennizzo assicurativo. La prestazione di servizio cui si obbliga contrattualmente l'impresa assicuratrice consiste, infatti, nel pagamento futuro di una somma di denaro. La riserva matematica non è dunque un costo che si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi e/o proventi, bensì un complesso di ricavi e proventi derivanti da attività produttive conclusesi nell'esercizio. La sua collocazione tra le passività scaturisce dallo scostamento tra entrate economiche e entrate finanziarie.
Va in proposito ricordato che la impresa di assicurazione si caratterizza per l'inversione del ciclo produttivo in quanto, differentemente da quanto avviene per le altre imprese, nella gestione tecnica il conseguimento dei ricavi (premi) anticipa il sostenimento dei costi (indennizzi). La riserva matematica rinvia quindi agli esercizi successivi, su cui graveranno i costi connessi agli indennizzi, i ricavi provenienti dall'incasso dei premi: essa, in sostanza, opera come una sorta di "rimanenza inversa", piuttosto che come un vero e proprio costo o come un vero e proprio accantonamento, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 597 del 1973 o dell'art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986. Nella prassi, infatti, l'importo accantonato in un esercizio viene "riaperto", con segno contrario, nell'esercizio successivo, analogamente a quanto si verifica per le rimanenze, con la differenza che, nel caso in questione, al termine di ogni periodo d'imposta viene contabilizzato come componente negativo e all'inizio del periodo successivo come componente positivo. I due valori (quello finale dell'esercizio considerato e quello iniziale dell'esercizio successivo) devono coincidere. L'incremento annuo della riserva è dato, perciò, dalla differenza tra l'importo rilevato (accantonato) alla fine di un esercizio e quello rilevato (riaperto) all'inizio del medesimo. Varia l'accantonamento perché variano i contratti e gli eventi in essi considerati, ma deve rimanere invariata la misura della riserva, che viene trasferita all'esercizio successivo quale componente positiva di reddito.
Anche alla luce di tale peculiare funzione - di sospendere, rinviandola al futuro, la tassazione dei ricavi - si spiega, come accennato, la scelta del legislatore di disciplinare con una norma "ad hoc", sganciata dalle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, il trattamento fiscale della riserva in questione che, in sostanza, opera come ricavo differito. Ciò rende inconferente qualsiasi valutazione in ordine alla correlazione del componente positivo con le attività da cui derivano ricavi imponibili. In altri termini, nel momento in cui l'accantonamento è diretto alla formazione di una particolare riserva imposta dal legislatore, non si tiene conto della possibile assimilazione tra accantonamento e costo e non vi è adito per considerazioni implicanti il rapporto costi-ricavi.
La natura degli accantonamenti alla riserva matematica induce, pertanto, a escludere l'applicabilità a essi della regola della correlazione dei costi sancita dall'art. 75, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 597 del 1973).
Per completezza di motivazione, può rilevarsi che alla conclusione dell'integrale deducibilità dell'accantonamento si perviene anche ammettendo l'applicabilità della regola della correlazione, purché correttamente operata tra il componente negativo, in tesi costituito dall'accantonamento, e l'attività da cui derivano i premi. Di vero, come è stato convincentemente osservato in dottrina, quand'anche si volesse sostenere che l'accantonamento (ove superiore al totale dei premi incassati) può determinare il rinvio di quella parte di proventi esenti (interessi sui titoli) in esso compresa, si dovrebbe riconoscere che l'integrale deducibilità non genera alcuna sottrazione di materia imponibile, dato che nell'esercizio successivo l'importo in precedenza accantonato viene contabilizzato tra i componenti positivi di reddito e, in quanto tale, partecipa alla formazione dell'imponibile. Ne dovrebbe conseguire che, ove si applicasse la regola della deducibilità proporzionale, che comporterebbe la tassazione di proventi esenti, bisognerebbe coerentemente riconoscere, per la parte corrispondente, l'intassabilità dell'accantonamento nell'esercizio successivo;
in caso contrario, infatti, si arriverebbe a limitare indebitamente il diritto all'esenzione.
In sostanza, la riserva matematica deriva da attività produttive di proventi tassabili ed esenti già concluse, rappresentando esclusivamente una quota del risultato complessivo finale di tali tipi di attività. Risulta evidente allora che, ai fini dell'applicazione del meccanismo di successione causale di cui all'art. 75, comma quinto, del T.U.I.R., vanno considerati gli altri componenti negativi che hanno dato luogo alle attività generatrici di tale risultato. Conseguentemente, la neutralizzazione dei proventi esenti si attua deducendo, integralmente o proporzionalmente, i componenti negativi che vi si riferiscono e tale neutralizzazione si riverbera anche sulla quota di detti proventi che viene destinata poi alla riserva matematica. Opinando che anche l'accantonamento a riserva matematica debba essere ridotto proporzionalmente sotto il profilo della deducibilità fiscale, si annulla surrettiziamente il beneficio della esenzione fiscale per quella quota di proventi a essa destinati e già precedentemente neutralizzata, nell'ambito della totalità dei ricavi e proventi dell'esercizio, dall'indeducibilità totale o parziale degli altri componenti negativi di reddito. Per contrastare l'anzidetta conclusione non varrebbe neppure obiettare, seguendo il giusto senso della correlazione, che gli accantonamenti alle riserve matematiche non sarebbero interamente deducibili perché, sotto il profilo finanziario, le relative somme sono utilizzate per effettuare investimenti dai quali possono derivare (anche) proventi esenti.
Come ancora efficacemente rilevato in dottrina, l'investimento rappresenta infatti un'operazione di "secondo livello" - imposta dal legislatore al fine di garantire in modo più adeguato l'assicurato - che non viene finanziata con l'accantonamento, sicché non si può dire sussista una vera correlazione tra il componente negativo ed il provento derivante dall'investimento.
Invero, non è l'accantonamento alla riserva matematica che, di per sè, genera le somme da destinare all'investimento: esso rileva unicamente per il vincolo che la legge impone a copertura della riserva medesima. A tutela degli assicurati, infatti, la legge obbliga le compagnie assicurative a coprire l'accantonamento con attività o beni che diano garanzia di solvibilità e di redditività, in modo tale che a fronte di un certo ammontare di impegni assunti nei confronti degli assicurati vi sia una congrua solidità patrimoniale. La vera garanzia per gli assicurati consiste proprio nel vincolo che viene imposto all'utilizzo della liquidità di cui la società dispone in virtù del fatto che l'incasso dei premi precede l'eventuale pagamento del capitale assicurato. Certo il meccanismo della competenza produce per le imprese assicuratrici un vantaggio finanziario correlabile alla posticipata tassazione della riserva matematica negli esercizi in cui questa si prospetta quale esistenza iniziale di ricavi e proventi. Ma ciò è connaturato all'inversione finanziaria del ciclo produttivo di tali imprese e comunque è voluta dal sistema normativo vigente. In definitiva, nemmeno ragionando nell'ottica del menzionato art. 75, comma 5, del T.U.I.R. possono condividersi le argomentazioni prospettate dall'Amministrazione finanziaria e fatte proprie dalla Commissione tributaria centrale, secondo cui la deducibilità degli accantonamenti alla riserva matematica è da collegare alla natura dei proventi derivanti dagli investimenti.
Per finire, va rimarcato che la conclusione che riconosce l'integrale deducibilità degli accantonamenti alla riserva matematica, a prescindere dalla destinazione delle relative somme, cova conferma sul piano sistematico e si salda con le riflessioni ricavabili dall'esame diacronico del regime fiscale degli accantonamenti, inducendo a ritenere che il legislatore tributario si sia dato carico di stabilire che gli accantonamenti obbligatori alla riserva matematica sono, ed erano, deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di fissare il limite massimo fino al quale ciò è, ed era, consentito.
In particolare, l'art. 103 del T.U.I.R., proprio per la peculiare dinamica del reddito di impresa delle società assicurative e per la diversa natura degli accantonamenti a riserva matematica rispetto agli altri previsti nel capo 6^ del titolo 1^, va letto come norma che ha voluto introdurre la deducibilità per intero degli accantonamenti in questione, qualunque ne sia la composizione. E le ragioni che giustificano norme particolari per la determinazione del reddito imponibile delle imprese di assicurazione sono da ricercarsi principalmente in due fattori: il fenomeno della cosiddetta inversione del processo produttivo e l'interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese medesime, sulle quali grava l'obbligo sia di accantonare una parte dei premi per fare fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati, sia di investire convenientemente le somme corrispondenti a tali accantonamenti.
L'integrale deducibilità discende, in conclusione, sia dalla funzione e dalla natura dell'accantonamento a riserva matematica sia dal sistema normativo tributario e dalle leggi che disciplinano il settore assicurativo.
La sentenza impugnata, che ha applicato la regola della deducibilità proporzionale (pro rata) dei costi agli accantonamenti a riserva matematica effettuati dalla EU, dev'essere perciò cassata senz'uopo, tuttavia, di rinviare gli atti al giudice di merito, perché, non occorrendo alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento degli atti impositivi (avvisi di accertamento ai fini IRPEG e ILOR per gli anni 1985, 1986 e 1987) impugnati dalla società predetta. Nella novità e complessità delle questioni esaminate può ravvisarsi la presenza di giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, decidendo nel merito, annulla gli avvisi di accertamento impugnati dalla EU TA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003