Sentenza 25 novembre 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38229 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38229/2025 Roma, li, 25/11/2025
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- Presidente-
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UP - 24/10/2025
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-Relatore-
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 25201/2025 OSCURAMENTO DATI MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
sui ricorsi proposti nell'interesse di: RA LO, nata a [...] il [...], AK EL, nata a [...] il [...], RO EA, nata a [...] il [...], RA LV, nata ad [...] il [...], avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SS TT;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 2 ottobre 2025 dal difensore delle ricorrenti, avv. Andrea Zambon, che nel riportarsi ai motivi di ricorso comuni, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Sc07491491911490 Firmato Da: MASSIMO PERROTTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b01ed780d70cald
Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava il giudizio di responsabilità per i plurimi fatti contestati in concorso alle imputate. Avverso tale sentenza ricorrono, a mezzo del comune difensore, tutte le imputate, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto gli artt. 23, comma 3, d.lgs. 51/98 e 178 lett. b) cod. proc. pen., non consentono di delegare al viceprocuratore onorario il compito di sostenere l'accusa in giudizio innanzi al giudice monocratico per le fattispecie di reato oggetto di contestazione (rapina consumata in concorso); consegue la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di legittimazione del soggetto delegato ad esercitare le funzioni di Pubblico ministero nelle udienze dibattimentali.
1.1. Il motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ed è altresì manifestamente infondato in diritto. Come correttamente affermato dalla Corte territoriale (pag. 8, sub 2.1. della parte motiva), le attività delegabili al viceprocuratore onorario sono disciplinate dall'art. 17, d.lgs. 116/2017, a norma del quale "Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica [...] il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale". Sono esclusi dalla possibilità di delega i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale. Il processo di primo grado si è celebrato innanzi al giudice monocratico per reati diversi da quelli oggetto di esclusione, consegue che l'attività dibattimentale del Vice Procuratore Onorario è stata svolta legittimamente. Con questa argomentazione le ricorrenti non si confrontano, reiterando gli argomenti portati all'attenzione della Corte di appello, che ha offerto congrua, corretta e puntuale risposta argomentativa al motivo di gravame.
degli
2. I motivi secondo, terzo e quarto, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (furto in luogo di rapina impropria per i capi B, C, D, E, F;
fattispecie tentate e non consumate per i capi C, D, E, F,
2
500749149191149c- Firmato Da: MASSIMO PERROTTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b01ed780d70cald
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
insussistenza ontologica del concorso di persone, quanto alle condotte, capo B, di EL VA ed EA IC realizzate insieme a LO Braidich) sono del tutto privi della necessaria specificità, rispetto al testo motivazionale della sentenza impugnata, ed altresì manifestamente infondati in diritto.
2.1. La prospettazione difensiva è stata ampiamente confutata dai giudici di merito, che hanno spiegato (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, sub 3.1.4.1. 5.1.) le ragioni della condanna di tutte le imputate e quelle della corretta qualificazione giuridica dei fatti, come contestati e ritenuti dal giudice di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha osservato come alla sottrazione dei beni siano seguite minacce e condotte aggressive nei confronti degli addetti alla sorveglianza, che hanno favorito l'allontanamento delle autrici delle sottrazioni con i beni in loro possesso. Nella motivata ricostruzione del provvedimento impugnato, il comportamento seriale delle imputate, che agivano in gruppo, integra l'elemento differenziale della rapina impropria rispetto al furto e consente di configurare il concorso di persone nel reato, secondo la clausola generale di equivalenza delle cause scolpita all'articolo 110 del codice penale;
in quanto la sola presenza di ciascuna imputata alimenta la forza -anche intimidatoria- del gruppo. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, consumata in concorso, giacché la violenza e la minaccia (in condizioni cronologiche di coincidenza rispetto al fatto sottrattivo) sono state funzionali a conseguire l'impunità per i fatti commessi. Sul punto, il Collegio non può che ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (espresso anche dalla massima espressione collegiale), che è ferma nel ritenere che l'espressa adesione (testimoniata dalla condotta provata nel merito) del concorrente a un'impresa criminosa, che prevede l'impiego eventuale anche della violenza alla persona, implica il consenso preventivo all'agire materiale di uno solo degli attori. Consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata, persino in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (Sez. U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574; Sez. 2, n. 49389, del 4/12/2012, Rv. 253915; Sez. 1, n. 40702, del 21/12/2017, Rv. 274364; Sez. 2, n. 20885, del 13/5/2009, Rv. 244808). Le censure, dunque, sono manifestamente infondate in diritto e non si confrontano con le argomentazioni articolate dalla Corte d'appello territoriale, trattandosi di doglianze a carattere meramente reiterativo di quelle introdotte con i motivi di gravame e motivatamente disattese con un percorso argomentativo esente da censure.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: MASSIMO PERROTTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b01ed780d70cald Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
3. Con il quinto ed il sesto motivo, le ricorrenti deducono la illogicità manifesta e/o contraddittorietà della motivazione svolta in ordine al trattamento sanzionatorio ed al negato accesso alla sostituzione della pena detentiva, secondo la previsione offerta dal testo dell'art. 20 bis del codice penale.
3.1. Anche questi motivi si caratterizzano per aspecificità assoluta. La sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine: alla misura della pena base (prossima al minimo edittale), rilevando come non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale;
alla diminuzione della pena operata in misura inferiore al terzo, nonostante il riconoscimento delle attenuanti prevalenti, atteso che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, [...], Rv. 280359-01); agli aumenti di pena per i reati satellite avvinti in continuazione, atteso che sul punto già il giudice di primo grado aveva selezionato i distinti aumenti per la continuazione di ciascuno dei reati satellite ed i motivi di gravame rivelavano sul punto assoluta genericità; al negato accesso delle sanzioni sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., avendo la Corte d'appello assolto all'onere motivazionale richiamando anche la più diffusa argomentazione del giudice di primo grado, che dopo aver richiamato i parametri dell'art. 133 cod. pen. ed aver espresso un giudizio sulle capacità criminali delle imputate, ha argomentato l'inidoneità delle sanzioni sostitutive - analizzandole una ad una- proprio sulla base dei due elementi ostativi indicati dall'art. 58, legge 689/81, del non assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e della sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, [...], Rv. 286006-02).
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi,
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
Seriale:
5c07491491911490 Firmato Da: MASSIMO PERROTTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b01ed780d70cald
Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti.
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore SS TT
Il Presidente GI BE
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
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5c07491491911490 Firmato Da: MASSIMO PERROTTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b01ed780d70cald
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
Il Presidente GI BE