Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano assolto l'imputato dal delitto di evasione per aver agito in stato di necessità, recependo acriticamente la tesi difensiva di essersi allontanato dalla propria abitazione per il pericolo di un'infezione tetanica dovuta ad un'ematoma, senza farsi carico di verificarne la conciliabilità con la condotta tenuta dall'imputato al momento in cui fu sorpreso dalla polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2004, n. 15484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15484 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 12/02/2004
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola rel. Consigliere N. 250
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE AR Consigliere N. 9625/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli;
nel procedimento a carico di:
AI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17/12/02 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. GERACI V., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore: non è comparso
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 17/12/2002, riformando la pronuncia di condanna emessa il precedente 24 giugno dal Tribunale della stessa città, assolveva AI AR dal delitto di evasione (allontanamento arbitrario, il 22/6/02, dal luogo di restrizione domiciliare), trattandosi di persona non punibile, per avere agito in stato di necessità.
Rilevava la Corte di merito che l'imputato aveva dedotto, nell'immediatezza, di essere stato costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione, per recarsi in ospedale e farsi praticare un'iniezione antitetanica, essendosi infortunato in casa con un chiodo arrugginito;
che, accompagnato presso il nosocomio, gli era stato diagnosticato un "piccolo ematoma" alla pianta del piede destro. Riteneva che, pur in difetto della prova certa circa la reale eziologia del constatato "ematoma" e, quindi, l'effettiva sussistenza del pericolo d'infezione tetanica, l'allegata causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. doveva comunque operare ex art. 530/2 c.p.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte partenopea e ha lamentato: a) manifesta illogicità della motivazione, non essendosi tenuto conto di una serie di circostanze di fatto, chiaramente emerse dall'istruttoria dibattimentale di primo grado ed inconciliabili con il ritenuto stato di necessità; b) erronea applicazione della legge penale, perché il giudice a quo aveva espresso dubbi in ordine alla sussistenza dello stato di necessità, perché questo implica il pericolo attuale di un danno grave alla persona e tale non può certo considerarsi un semplice "ematoma", perché il pericolo deve essere non altrimenti evitabile e l'imputato avrebbe potuto richiedere direttamente o tramite l'amico, in compagnia del quale era stato sorpreso fuori dell'abitazione, l'intervento della guardia medica o di altro soggetto addetto all'assistenza sanitaria.
Il ricorso è fondato.
La gravata sentenza, invero, riposa su un apparato argomentativo assolutamente carente e, sotto un certo profilo, anche manifestamente illogico e non fa buon governo della legge penale in tema di stato di necessità.
La pronuncia del giudice d'appello che comporti, com'è accaduto nella specie, totale riforma della sentenza di primo grado, infatti, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica sorretta da adeguata e completa motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia esaustiva ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternativa spiegazione di un fatto non può essere ancorata al mero possibilismo, risolvendosi ciò in un'esercitazione astratta del ragionamento, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile ed esente da affermazioni apodittiche la conclusione dell'iter logico seguito. La motivazione di una decisione giurisdizionale, per essere logica, deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento funzionale a dimostrare la verità. La Corte territoriale ha recepito acriticamente la tesi difensiva dello stato di necessità e non si è fatta neppure carico di verificare la conciliabilità della stessa tesi con la condotta tenuta dall'imputato, nel momento in cui fu sorpreso per strada dalla Polizia: il AI era a bordo di una "vespa" condotta dal suo amico RO GI e, alla vista dei poliziotti, fece cenno al conducente del motociclo di accelerare la marcia e tentò contestualmente di coprirsi il volto con la maglietta che indossava, nel palese intento di non farsi riconoscere. Tali oggettivi dati comportamentali, posti in evidenza e ritenuti dalla sentenza di primo grado non in sintonia con l'allegato stato di necessità, sono stati completamente ignorati dalla decisione di appello, limitatasi a dare rilievo, in termini apodittici, alla causa di giustificazione. Questa, per altro, a dire della stessa Corte di merito, non ha trovato, nello specifico caso in esame, riscontri probatori di certezza, nel senso che non è risultata dimostrata, nella sua stessa genesi, la dedotta situazione di pericolo d'infezione tetanica. Ai fini dell'applicazione di un'esimente, non è sufficiente l'indicazione, da parte dell'imputato, di una situazione di fatto astrattamente riconducibile a tale applicazione, ma occorre che la situazione risulti - di norma - rigorosamente provata, considerato che le cause di giustificazione, configurandosi come elementi negativi di un reato perfetto in tutti i suoi aspetti, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti in tutti gli estremi richiesti dalla legge. Ne consegue che all'imputato, se pure non fa carico un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, incombe certamente un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine, per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o, quanto meno, la probabilità di sussistenza dell'esimente. Il dubbio per come espresso dal giudice a qua sull'esistenza di questa la rende inoperante e non può legittimare, come - invece - è accaduto, la pronuncia assolutoria ex art, 530 cpv. c.p.p., risolvendosi detto dubbio nell'assoluta mancanza di prova al riguardo.
Basti considerare che non soltanto si sono espressi dubbi sull'eziologia del piccolo ematoma constatato alla pianta del piede destro del AI, ma tale insignificante lesione, per come descritta nella gravata sentenza, ben difficilmente permette (non trattasi di ferita sia pure leggera e superficiale) la penetrazione nell'organismo del bacillo del tetano ed il conseguente pericolo d'infezione.
Nè la gravata sentenza ha fatto leva sull'erronea, ma ragionevole, supposizione soggettiva da parte dell'agente della causa di esclusione della pena.
In ogni caso, pur a volere ammettere, nella prospettata situazione, l'astratta configurabilità, sia pure sotto il profilo putativo, del "pericolo attuale di un danno grave alle persona", il giudice distrettuale ha omesso di valutare l'inevitabilità altrimenti del pericolo, cioè a dire l'impossibilità per il soggetto agente di effettuare, in quel momento, altra scelta all'infuori di quella di commettere l'illecito penale contestato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto innanzi esposti e tenere conto dei rilievi formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004