Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59967 E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / R 6 EPUBBLICA ITALIANA T 2 B A S . I I R L . R G L P . E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A A RT0 2246 /02 D R T L B U A E A B D T D I A 1 S E I 3 N T 1 R E S SEZIONE QUINTA CIVILE N E . E I N T S A E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G. N. 9732/98 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere 5423 Cron.Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 05/11/01 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI U IN S ENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 59967 spa IEML Impresa Edilizia Michele Lobosco, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 268/a, presso l'avv. Domenico Battista, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giovanni Berardi di Bari;
ricorrente - contro dello Stato, Amministrazione delle Finanze domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente l'Avvocatura Generale dello Stato, che la 12, presso rappresenta e difende per legge;
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- controricorrente -
1 2 1 avverso la sentenza n. 28/97, depositata il 7/7/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. OGGETTO: Accertamento di maggiori redditi. Onere della prova. Distribuzione. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. A seguito di una verifica della G.d. F., l'Ufficio II. DD. di Bari rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla spa IEML per l'anno 1974, contestando alla contribuente il conseguimento di maggiori ricavi e la indeducibilità di alcuni costi e spese. La IEML si rivolgeva alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Bari, che dato atto dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa semplice ai sensi dell'art. 17 del DL n. 429/1982, riconosceva la congruità della stessa sottolineando che dal canto suo, l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova della fondatezza delle riprese. Tale decisione veniva però riformata dalla Commissione 2 Tributaria Regionale, che oltre a stigmatizzare la mancata produzione in giudizio della dichiaraziobne integrativa asseritamente presentata dalla società, ricordava come la prova della legittimità dei recuperi stesso avviso di accertamento,risultasse dallo riferimento alle abbondantemente motivato con risultanze del processo verbale di constatazione che, ritualmente.al pari della rettifica, era stato notificato alla contribuente. Quest'u'ultima ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Esponeva, infatti, la ricorrente che in base aj principi generali, sarebbe toccato all'Ufficio il compito di dare la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua pretesa. La Commissione Tributaria Regionale aveva però confuso l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento con quello di provare la legittimità delle riprese con il medesimo effettuate ed in conseguenza di tale errore aveva finito con l'addossarle un onere probatorio del tutto insussistente, addebitandole altresì di non aver prodotto copia di una dichiarazione tutto sommato irrilevante ai fini della soluzione della vertenza. 3 L'intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 5/11/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE innanzitutto il Collegio che questa Suprema Osserva Corte si è già più volte pronunciata sulla ripartizione probatorio in materia di accertamento deidell'onere redditi, chiarendo che mentre è il contribuente che deve dare la dimostrazione dell'effettiva sopportazione e dell'inerenza delle spese о degli altri costi о perdite di cui invoca la deducibilità (C.Cass.2001/03730 e 2001/04857), grava invece l'onere di fornire la prova, anchesull'Ufficio indiziaria, dei maggiori ricavi attribuiti 2000/10148, all'interessato (C.Cass. 2000/10052, 2000/10277 e 2000/11314). Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha genericamente affermato che la prova gravante sull'Ufficio era stata dal medesimo offerta con lo stesso avviso di rettifica, abbondantemente motivato in relazione alle risultanze del processo verbale di constatazione della G.d.F. A fronte di un accertamento del genere, ha proseguito la Commissione, avrebbe dovuto essere la contribuente a preoccuparsi di fornire un'adeguata prova contraria con 4 riferimento analitico a tutte le riprese effettuate dall'Ufficio. Tenuto conto di quanto sopra e rielvato, altresì, che la IEML si era invece ridotta a delle vaghe censure considerazioni di carattere generale, i imperniate su hanno riformato la decisione di primo giudici a quo grado con una sentenza che ha effettivamente finito con il violare il disposto dell'art. 2697 cc, atteso che la ricchezza delle argomentazioni contenute nell'avviso poteva semmai rilevare ai fini della motivazione, ma non della prova della pretesa dell'Ufficio, che da parte sua non poteva pretendere di limitarsi a richiamare il processo verbale di constatazione, ma avrebbe dovuto produrlo in giudizio, onde permettere alla Commissione di controllarne il reale contenuto e la sua conseguente idoneità a fungere da prova della tesi erariale. La genericità delle contestazioni della contribuente non poteva, infatti, equivalere ad ammissione dell'effettiva corrispondenza dell'avviso di accertamento alle risultanze del processo verbale di constatazione, che dal canto suo può far prova soltanto dei fatti compiuti od accertati dai verificatori e non delle conclussioni da essi tratte (C. Cass. 2001/06939, 2001/07927 e 2001/07933). 5 In accoglimento del ricorso ed assorbita da quanto precede ogni altra questione sulla dichiarazione integrativa, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e spese del presente giudizio, ad rinvia, anche per le altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Roma, il 5/11/2001 1 CONSIGLIERE DEST. Manchwo IL PRESIDENTEPRESIDE Ачилов Саши RIGDEPOSITATO IN CANCEL 15 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE 01 Anil Arnaldo Casand Amaido Gastno E N IO /1986 Z A R IST 26/4 5 . EG . N .R R .P B A D IA D L EL L R E A D T A . SI N T B N ESE A U SE T IB 1 I IA 13 R A T R . E N T A M 6