CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2023, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FE IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di LA De FE di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Bari del 7 settembre del 2011 per i reati degli articoli 81 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bari il 4 settembre 2011; 2) sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 luglio del 2019 per il reato dell'articolo 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso in Bari dal marzo 2011 all'attualità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7912 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/02/2023 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che la prima sentenza era di applicazione pena e non conteneva elementi sufficienti a definire il fatto, l'imputato non ha reso dichiarazioni, la mera contiguità temporale non è decisiva, e non si può escludere che il fatto sia sganciato da quello oggetto della condanna per la fattispecie associativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che la circostanza che la prima sentenza sia di applicazione pena è irrilevante, come lo è la mancanza di dichiarazioni dell'imputato, il fatto rientra nel periodo temporale di operatività dell'associazione e nei luoghi della stessa e corrisponde anche al ruolo di spacciatore al minuto che è stato riconosciuto avere il ricorrente in essa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata parte da una considerazione corretta (ovvero, che la contiguità temporale tra i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza non è sufficiente a far ritenere accertate le condizioni per l'esistenza del medesimo disegno criminoso), che, però, poi sviluppa in modo non corretto ponendo a carico del condannato la circostanza che la prima delle due sentenze oggetto dell'istanza sia una applicazione pena e la circostanza che nel processo che ha portato alla seconda sentenza l'imputato non abbia inteso rendere dichiarazioni, per poi terminare con una conclusione formulata in negativo ("non può escludersi che i reati di detenzione e cessione di cocaina del 4 settembre 2011 siano stati commessi in autonomia"). Un percorso logico di questo tipo non è, però, coerente con le regole della logica giuridica, che avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di partire dall'allegazione dell'istante, che nel caso in esame verteva sulla omogeneità delle violazioni e sulla contiguità temporale tra esse, per verificare se in base agli elementi del caso concreto gli ulteriori elementi che caratterizzano i due fatti-reato permettessero di ritenere che nel momento in cui è stato commesso il primo reato il secondo era stato programmato almeno nelle sue linee essenziali (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il 2 riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha condotto questa indagine sugli elementi concreti dei due fatti, e si è limitato a sostenere che la sentenza di applicazione pena e la mancanza di dichiarazioni dell'interessato non gli consentivano di comprendere le caratteristiche dei fatti-reato, il che, però, non è coerente con la soluzione della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, fermo l'onere di allegazione da parte dell'istante (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580), il giudice dell'esecuzione possa assumere, anche eventualmente d'ufficio, tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, per decidere, solo ed esclusivamente, sulle sentenze (Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 09/01/2015, Zampaglione, Rv. 263363: nel procedimento di applicazione della continuazione in executivis, previsto dall'art.671 cod. proc. pen., il giudice può assumere, su richiesta di parte o "ex officio", tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di LA De FE di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Bari del 7 settembre del 2011 per i reati degli articoli 81 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bari il 4 settembre 2011; 2) sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 luglio del 2019 per il reato dell'articolo 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso in Bari dal marzo 2011 all'attualità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7912 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/02/2023 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che la prima sentenza era di applicazione pena e non conteneva elementi sufficienti a definire il fatto, l'imputato non ha reso dichiarazioni, la mera contiguità temporale non è decisiva, e non si può escludere che il fatto sia sganciato da quello oggetto della condanna per la fattispecie associativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che la circostanza che la prima sentenza sia di applicazione pena è irrilevante, come lo è la mancanza di dichiarazioni dell'imputato, il fatto rientra nel periodo temporale di operatività dell'associazione e nei luoghi della stessa e corrisponde anche al ruolo di spacciatore al minuto che è stato riconosciuto avere il ricorrente in essa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata parte da una considerazione corretta (ovvero, che la contiguità temporale tra i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza non è sufficiente a far ritenere accertate le condizioni per l'esistenza del medesimo disegno criminoso), che, però, poi sviluppa in modo non corretto ponendo a carico del condannato la circostanza che la prima delle due sentenze oggetto dell'istanza sia una applicazione pena e la circostanza che nel processo che ha portato alla seconda sentenza l'imputato non abbia inteso rendere dichiarazioni, per poi terminare con una conclusione formulata in negativo ("non può escludersi che i reati di detenzione e cessione di cocaina del 4 settembre 2011 siano stati commessi in autonomia"). Un percorso logico di questo tipo non è, però, coerente con le regole della logica giuridica, che avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di partire dall'allegazione dell'istante, che nel caso in esame verteva sulla omogeneità delle violazioni e sulla contiguità temporale tra esse, per verificare se in base agli elementi del caso concreto gli ulteriori elementi che caratterizzano i due fatti-reato permettessero di ritenere che nel momento in cui è stato commesso il primo reato il secondo era stato programmato almeno nelle sue linee essenziali (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il 2 riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha condotto questa indagine sugli elementi concreti dei due fatti, e si è limitato a sostenere che la sentenza di applicazione pena e la mancanza di dichiarazioni dell'interessato non gli consentivano di comprendere le caratteristiche dei fatti-reato, il che, però, non è coerente con la soluzione della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, fermo l'onere di allegazione da parte dell'istante (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580), il giudice dell'esecuzione possa assumere, anche eventualmente d'ufficio, tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, per decidere, solo ed esclusivamente, sulle sentenze (Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 09/01/2015, Zampaglione, Rv. 263363: nel procedimento di applicazione della continuazione in executivis, previsto dall'art.671 cod. proc. pen., il giudice può assumere, su richiesta di parte o "ex officio", tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023.