Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2004, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
1 2 65/0 5 DI CONSIGLIO
DEL 19/11/2004
SENTENZA
*.2036 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott.SPAGNUOLO ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 026292/2004 2. Dott. ON SERGIO
3. Dott. GALBIATI RUGGERO 11
4.Dott. PALMIERI ETTORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DH UA, nato a [...] N. IL 08/03/1968
avverso DECRETO del 28/05/2004
TRIB. LIBERTA' di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.lette/ VITTORIO MELONI, che ON SERGIO
ha cierto di dischiorare l'imamimililité del riconos
Con ordinanza in data 28.5.2004 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 10.5.2004 del GIP del Tribunale di Monza
di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di DH AN in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 e 80
D.P.R 309/90 per avere illecitamente detenuto, in concorso con AR YL e
:
VI IN a fine di spaccio kg. 21,284 (lordi) di eroina (poi accertati kg.
2,229 di eroina pura) e ceduto ad ignoti dosi della medesima sostanza per un controvalore di euro 7.000,00.
Il giudice di merito ha disatteso una prima eccezione di nullità, in quanto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un legale nel corso della perquisizione personale non era stato tradotto in lingua nota al DH, cittadino albanese e non a conoscenza della lingua italiana. Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di atto indifferibile di polizia giudiziaria ex artt. 352 e 354 c.p.p., e che il reperimento del traduttore era inconciliabile con la particolare urgenza dell'atto investigativo. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 143 c.p.p..
Nel merito, il giudice del riesame ha ritenuto sussistere sufficienti indizi di colpevolezza in ordine alla circostanza che il DH abbia fatto da “palo" mentre l'AR, recatosi in sua compagnia nei pressi di un centro commerciale, riceveva da un giovane su un camion, e cioè il VI, un borsone contenente l'eroina, in 40 pani, ponendolo in un carrello precedentemente prelevato dall'AR. Gli agenti operanti, preavvisati dello scambio tra bande di albanesi, sequestravano la droga, e fermavano i tre indagati. Il VI dichiarava di essere stato ingaggiato in Bosnia per consegnare polvere bianca per il taglio dell'eroina e di non sapere di avere trasportato stupefacente.
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1 Il Tribunale ha, infine, ritenuto sussistere tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., e cioè il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga,
e quello di reiterazione di reati della stessa specie.
Con telegramma del 12.6.2004, DH AN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata ordinanza, chiedendone l'annullamento per quattro motivi.
Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione ed ha assunto che, differentemente da quanto sostenuto nell'ordinanza, il DH aveva seguito ad una certa distanza, e non da vicino, l'AR che portava il carrello.
Con il secondo motivo ha eccepito che la condotta da lui tenuta al momento dell'arresto, e cioè di non fuggire, ma di ritenere che si trattava di persone che si accapigliavano, dimostra l'assenza di concorso nel reato e di inconciliabilità della mansione di "palo".
Con il terzo motivo il ricorrente ha assunto non sussistere i presupposti di cui all'art. 192 c.p.p., essendo unica prova a suo carico la mera presenza nel parcheggio, senza fornire alcun contributo causale all'evento.
Con il quarto ed ultimo motivo il DH ha ribadito l'eccezione che nessun atto di polizia giudiziaria gli è stato tradotto, benché incapace di comprendere la lingua italiana.
Il difensore del DH ha proposto altro ricorso in data 15.6.2004, ribadendo, con maggiore analisi, gli argomenti appena indicati, e sostenendo anche l'insussistenza della pericolosità sociale in relazione all'art. 274 lett. c) c.p.p..
I primi tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, trattandosi di censure di merito alla motivazione del provvedimento impugnato, e prospettandosi la diversa valutazione del ricorrente, secondo la quale egli non si trovava nel parcheggio, dove è avvenuto lo scambio di eroina tra l'AR e il VI, 2 H per fungere da "palo", bensì perchè l'AR doveva fare delle spese, e successivamente lo avrebbe accompagnato a Busto Arsizio, ove il DH avrebbe acquistato il biglietto e sarebbe ripartito per l'Albania. Il ricorrente avrebbe poi voluto comprare solo un paio di occhiali al supermercato adiacente al parcheggio.
Inoltre, il ricorrente sostiene di non avere tenuto alcuna condotta idonea a legittimare il sospetto di una complicità, tenendosi "a debita distanza" dai due coindagati, non avendo nulla capito al momento dell'intervento degli operanti della
Guardia di Finanza, e che la motivazione dell'ordinanza impugnata si riduce ad un mero "processo alle intenzioni".
Nella motivazione del provvedimento impugnato è, invece, posto in evidenza che il DH era arrivato sul posto con l'AR, ed aveva seguito tutto lo scambio, ben visibile, nelle immediate vicinanze. E', poi, impensabile che l'AR IA avrebbe coinvolto un amico inconsapevole del losco traffico, e che la tesi sostenuta dal DH, di essersi recato sul posto per acquistare degli occhiali, era inconciliabile con la circostanza di avere accompagnato l'AR con un carrello vuoto nel parcheggio attiguo al centro, e lo abbia seguito nel corso della consegna dello stupefacente.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha ormai costantemente fissato il principio con il quale anche “in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
3 diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. un.
22.3.2000, Audino;
conforme Cass. sez. un. 25.10.1994, De Lorenzo).
Nella specie, pertanto, il Tribunale del riesame ha congruamente e logicamente motivato, ritenendo decisiva la circostanza della vicinanza del ricorrente ai complici al momento del "passaggio" dell'eroina dall'uno all'altro nel carrello vuoto,
l'impossibilità di non notare la consegna della droga, e ritenendo la condotta del
DH perfettamente conciliabile con quella del complice che funge da "palo".
Inoltre, altro indizio, pur se meramente logico, viene ritenuto la circostanza che l'AR non avrebbe avuto ragione di coinvolgere un amico inconsapevole in un traffico di quantità tutt'altro che trascurabile di eroina.
La logicità e adeguatezza della motivazione non consentono un sindacato di legittimità, e la interpretazione alternativa delle risultanze investigative da parte della difesa è, di conseguenza, irrilevante in questa sede.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 143 c.p.p. e la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c)
c.p.p.. Il DH ha eccepito che nessun atto di polizia giudiziaria gli è stato tradotto, e in particolare tutta la procedura di perquisizione personale si è svolta senza che il ricorrente fosse stato avvisato della facoltà di nominare un difensore, non potendosi ritenere che l'attività di interprete sia stata adeguatamente espletata dal coindagato AR, stante il conflitto di posizioni processuali tra i due.
Il Tribunale ha ritenuto trattarsi di atto indifferibile di polizia giudiziaria ex artt. 352 e 354 c.p.p., per il quale non è indispensabile la presenza del difensore, e per il quale non è necessaria la traduzione immediata, essendo peraltro il reperimento dell'interprete inconciliabile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo. Il Tribunale ha quindi concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 143 c.p.p..
4 -A parte la valutazione che almeno a quel che risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso - l'eseguita perquisizione sulla persona del DH pare non abbia sortito effetto alcuno, e, pertanto, non è stata utilizzata ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, va rilevato, in ogni caso, che la perquisizione e l'eventuale successivo sequestro sul luogo del commesso reato costituiscono "atti a sorpresa" di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 352 e 354
c.p.p. la cui esecuzione non deve essere preceduta dall'avviso al difensore (art. 356
c.p.p.) e non può essere ritardata. Ne consegue che, anche secondo l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 5052 del
24.9.2003, la mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni ed ai sequestri riguardanti lo straniero che non conosce la lingua italiana, non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sul termine per l'impugnazione della eventuale misura cautelare reale del sequestro, dovendo poi ovviamente l'alloglotta rendersi conto dell'atto compiuto ed essere informato dei diritti di difesa (in particolare di impugnazione) esercitabili (Cass. 19.11.2003-8.1.2004 n. 59).
Con l'ultimo motivo di gravame, il ricorrente ha assunto la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto nell'ordinanza impugnata ai fini della
-
valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 lett.
c) c.p.p.) non è stato tenuto conto della circostanza che il DH è un onesto e
-
laborioso commerciante albanese coinvolto in operazioni economiche per diversi miliardi di lire nel campo dell'edilizia, e non dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale doglianza è ingiustificata, in quanto il Tribunale del riesame, oltre a ritenere il pericolo di inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga (art. 274 lett. a)
e b) c.p.p.), esigenze in ordine alle quali non vi è impugnazione alcuna, ha preso in considerazione l'argomentazione difensiva, e premesso che il pericolo di
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reiterazione del reato si evince dall'inserimento a pieno titolo del ricorrente nell'attività criminale e dalla fiducia in lui riposta dai vertici del traffico illecito - ha
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ritenuto che
"a nulla rileva il fatto che il ricorrente sia provvisto di attività lavorativa, visto che ha dimostrato che ciò malgrado preferisce ottenere ulteriori risorse economiche mediante la commissione di siffatti delitti".
Si osserva che in tema di apprezzamento dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 lett. c) c.p.p.), questa Corte è costantemente orientata nel ritenere che "la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere;
invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente"
(Cass. 28.1.2004 n. 7976). Sostanzialmente conforme è la sentenza di questa Corte
n. 306 del 3.12.2003, la quale, pur ritenendo - in maniera pienamente condivisibile che la "personalità dell'indagato" ben si può dedurre dalla sua condotta antecedente e successiva al reato (e quindi attraverso circostanze estranee alle modalità e circostanze del fatto, che hanno una loro valenza autonoma, atta ad integrare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.), poi precisa che tale personalità ben può essere valutata sulla scorta "della condotta nella quale si è sostanziato il fatto di reato ascrittogli".
Ne consegue che è legittima la valutazione del giudice di merito di avere ritenuto che le circostanze e modalità del fatto-reato siano sufficienti per dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.
N 9 Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto almeno il quarto motivo è infondato, ma non palesemente infondato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dall'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2004.
Il Presidente Il consigliere est.
Pray Sug gвидо CORTE SUPR A DI CASSAZION
Arcale
CELLERIA
13 GEN. 265
NE DI CANCELLERIA MA GE
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