Sentenza 17 febbraio 2004
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- 1. Cassazione: ordinanza n. 21207 del 17/09/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA CC, residente in [...], elettivamente domiciliato, nel processo di appello, in Napoli alla Via Toledo n. 210 presso i Dr. Giovanni NOCITI e Maria NOCITI che lo rappresentavano e difendevano in quel grado;
- intimato -
avverso la sentenza n. 91/08/99 depositata il 28 aprile 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania;
udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 ottobre 2003 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a GI CC a mezzo del servizio postale, con spedizione il 7 giugno 2000 e ricezione il 12 giugno 2000 del plico contenente copia del ricorso stesso (depositato il 26 giugno 2000) il MINISTERO dalla FINANZE, con il favore delle spese, in base ad un solo motivo chiedeva di cassare la sentenza n. 91/08/99, depositata il 28 aprile 1999, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione n. 539/04/94 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva respinto l'impugnazione da lui formulata contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 19 dicembre 1989 con cui egli, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980, aveva chiesto il rimborso dell'ILOR relativa all'anno 1984 versata il 26 novembre 1984 ed il 29 maggio 1985 per i redditi ricavati dall'attività di agente di commercio. Il LA non si costituiva in giudizio ne' svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - premesso che "i primi giudici rigettavano il ricorso avendo ritenuto che per la prodotta istanza di rimborso ... non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73" -, asserendo di uniformarsi "a guanto espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 5873/28/10/98)", ha accolto il ricorso del contribuente assumendo che "nel caso di domanda di rimborso di imposte corrisposte mediante versamento diretto in tesoreria non è applicabile l'art. 38 D.P.R. 602/72, con riguardo al termine di diciotto mesi dal versamento, ma la norma generale dell'art. 16 D.P.R. 636/72 che dispone la presentazione della domanda all'Ufficio e nel testo vigente non prevedeva alcun termine per la detta presentazione rendendo quindi applicabile la prescrizione ordinaria".
2. Con l'unico motivo di ricorso per Cassazione il Ministero adduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 38 detto "anche con riguardo all'art. 16 D.P.R. 28 ottobre 1972 n. 636" esponendo che, secondo il "pacifico orientamento" di questa Corte ("Cass., sez. unite 9 giugno 1989 n. 2786; Cass., sez. 1^ n. 4777/92;
n. 8602/93; n. 5206/1999"), "la norma di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere tra quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello stato".
Il Ministero aggiunge che "poiché nel caso di specie è incontestato che l'istanza di rimborso è stata presentata ben oltre il termine decadenziale di diciotto mesi dal versamento, il rapporto tributario era certamente divenuto definitivo e pertanto il diritto del contribuente al preteso rimborso deve ritenersi escluso".
3. il ricorso del Ministero deve essere accolto perché fondato. A. Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato (Cass., trib., 3 settembre 2002 n. 12810; id., 19 marzo 2002 n. 3956; id., 1^, 15 marzo 2000 n. 3019; id., 1^, 28 maggio 1998 n. 5276) il principio - che in difetto di qualsivoglia contraria argomentazione va confermato - secondo cui il rimborso delle imposte dirette è previsto dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il primo dei quali, regolante il "rimborso di ritenuti dirette", riflette quella peculiare modalità di riscossione delle imposte sui redditi operata (ex art. 2 D.P.R. n. 602/73), appunto per "ritenuta diretta", nei soli casi "indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello stato" e, quindi, applicabile alle sole ritenute operate dallo Stato e dagli enti pubblici soggetti alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato mentre il secondo ("rimborso di versamenti diretti") è riferibile a tutte le altre ipotesi di rimborso perché, di regola, le imposte sul reddito (per l'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 602) vanno riscosse mediante "versamenti diretti": la specifica previsione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, quindi, come questa stessa Corte ha avuto modo di precisare (Cass., trib., 5 agosto 2002 n. 11682), è norma avente carattere di "portata generale" in materia di rimborsi di "versamenti diretti".
B. Del tutto incongruo, inoltre, si palesa il richiamo operato dal giudice a quo alla norma dettata dall'art. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - che, peraltro, ha sempre previsto il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto da impugnare per cui, anche quando era in vigore, non rendeva affatto "applicabile la prescrizione ordinaria" - perché la stessa regola esclusivamente la "proposizione del ricorso alla commissione tributaria" avverso uno degli atti indicati nella stessa norma e non già la proposizione delle istanze amministrative di rimborso che deve necessariamente ed indefettibilmente precedere quella al giudice tributario. C. La negata applicazione, alla specie, della norma dettata dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73 e l'inopinato richiamo di quella "processuale"
contenuta nell'art. 16 D.P.R. n. 636/72, operati dal giudice di appello, integrano il denunziato vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. di violazione e falsa applicazione di una norma di legge per cui la sentenza gravata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, deve essere cassata, ma senza rinvio potendo la controversia essere decisa nel merito atteso che la stessa non abbisogna di nessun ulteriore accertamento in fatto non essendo contestato che, come esposto dal Ministero ricorrente, l'istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 19 dicembre 1992, quindi ben oltre il termine decadenziale di diciotto mesi fissato dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73 nel testo, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con l'art. 1, quinto comma, della legge 13 maggio 1999 n. 133. D. L'accertamento dell'intervenuta decadenza - peraltro rilevabile d'ufficio in quanto, essendo stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, attiene a situazione non disponibile da parte dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 cod. civ. (cfr., Cass., trib., 19 luglio 2002 n. 10591, la quale ha affermato che tale decadenza è proponibile in appello ai sensi dell'art. 57, comma 2, D.Lg.vo n. 546 del 1992), salvo che sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass., trib., 19 ottobre 2001 n. 12790) - impone il rigetto dell'appello proposto dal LA avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato il suo ricorso, introduttivo del giudizio, di impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'ILOR relativa all'anno 1984.
4. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello del contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese processali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004