Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 0 REPUBBLICA ITALIANA $ 8 4 IN NOME DEL POPOLO TALL ASSAZIONE LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13076/00 IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Consigliere Dott. VI MILEO Cron.18905 MAZZARELLA Consigliere Dot Giovanni VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Guido Ud. 10/04/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: TO ME, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l'avv. Mario CEAntonini, e rappresentata e difesa dall'avv. Andronico, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO VI, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 112, presso l'avv. Sergio Magrini, che unitamente all'avv. Enrico Azzarello lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e contro 1 6 7 1 1 I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del dirigente generale dr. Ennio De Luca, nella sua qualità di direttore centrale rischi, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Franco Quaranta e Adriana Pignataro, in virtù di procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari di Roma dell'11 luglio 2000, rep. N. 54704, e con gli stessi presso la sede legale elettivamente domiciliato dell'Istituto in Roma, via IV Novembre n. 144; - controricorrente avverso la sentenza n. 71 del Tribunale di Siracusa depositata il 10 giugno 1999 (R.G. n. 3839/89). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Sergio Magrini e Adriana Pignataro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questa Corte con sentenza del 22 dicembre 1988 n. 7007 annullava la decisione del Tribunale di Catania depositata il 19 luglio 1985, che, in 2 riforma della pronuncia del Pretore della stessa sede, aveva riconosciuto il diritto della sig.ra ME AP ad ottenere dall'Inail la rendita per la morte del coniuge SA LI, avvenuta a seguito di infortunio, mentre lavorava in un cantiere edile dell'impresa di VI CO. Il predetto giudice aveva infatti affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del LI alle dipendenze del CO, condannando quest'ultimo a rivalere l'Inail delle somme da erogare alla AP per il titolo di cui innanzi. Tale rapporto di lavoro subordinato è stato invece escluso con sentenza del 24 maggio/10 giugno 1999 dal Tribunale di Siracusa, giudice di rinvio dinanzi al quale è stata riassunta la causa, che ha perciò rigettato la domanda della ricorrente. Avverso quest'ultima pronuncia la AP ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. Hanno resistito con separati controricorsi l'Inail e il CO, il quale ha anche depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 3 e 2222 cod. civ. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l'assenza di un potere di direzione e controllo da parte del CO sul LI, soltanto in base alla circostanza che questi si recava presso il cantiere del CO per verificare il funzionamento di un motocompressore di proprietà di un terzo (CE PA) ed utilizzato da altro (TO ST), e addebita allavoratore giudice di rinvio di non avere considerato che l'attività della vittima "non si esauriva nello sporadico controllo dell'olio o, in genere, della ' funzionalità della macchina, ma, bensì, comprendeva anche la messa in moto del martello pneumatico e del compressore, la manutenzione di tali macchine, la collocazione di tubi e fili di raccordo fra le stesse ed il loro spostamento man mano che i lavori di demolizione progredivano;
insomma una serie di operazioni che non potevano non richiedere delle direttive (ed un'attività di controllo) da parte del datore di lavoro". Sostiene che l'inserimento del LI nella organizzazione dell'impresa del CO era desumibile dalla presenza quotidiana dello lavorativa, dallastesso per l'intera giornata 4 mancanza per il lavoratore di un'organizzazione a proprio rischio per l'esecuzione dell'opera e dalla inesistenza di un obbligo a suo carico di assicurare un certo risultato. Censura inoltre la sentenza impugnata per non avere, sebbene l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non fosse nella specie agevolmente apprezzabile per il concreto atteggiarsi del rapporto, fatto riferimento ai criteri sussidiari della continuità della prestazione lavorativa e della retribuzione prestabilita. Il ricorso non può trovare accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, requisito determinante ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, mentre altri elementi quali l'obbligo di 5 un orario di lavoro, il rischio economico dell'attività lavorativa, la forma di retribuzione hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una ° dell'altra soluzione (cfr. Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, Cass. 22 novembre 1999 n. 12926, Cass. 27 marzo 2000 n. 3674, Cass. 13 agosto 2000 n. 11045). E si è inoltre ripetutamente affermato che in sede di legittimità è censurabile soltanto la individuazione dei criteri generali ed astratti che caratterizzano i due diversi tipi di rapporto di lavoro, mentre costituisce come tale rimesso alapprezzamento di fatto, giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno о nell'altro schema contrattuale (v. ex plurimis: Cass. 10 dicembre 1999 n. 13857, Cass. 20 dicembre 1999 n. 14343). Nella specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del 6 marito della ricorrente, in quanto ha ritenuto che lo stesso nell'espletamento della sua attività lavorativa nel cantiere edile del CO non fosse assoggettato alle direttive e al controllo da parte di costui. Il Tribunale si è quindi attenuto al principio di diritto innanzi richiamato, relativo al requisito determinante che distingue il rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, e tanto basta per disattendere la denunciata violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. Ma neppure sussiste il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché le circostanze della cui omessa valutazione la ricorrente si duole, integralmente riportate nella esposizione del motivo, non sono risolutive ai fini della decisione. A tale riguardo si deve osservare non solo che le attività indicate, peraltro in modo generico, dalla ricorrente non richiedono né le mandirettive né il controllo dell'imprenditore mano che questi procedeva nei lavori di demolizione appaltati, essendo esse, una volta che erano state espletate del LI, del tutto svincolate dall'esecuzione delle demolizioni, ma soprattutto che, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, con accertamento di fatto non sottoposto 7 a censura, "al momento dell'infortunio egli (il LI) si trovava distante diversi metri dal punto in cui stava operando il motocompressore azionato dal ST" e la ricorrente non ha prospettato l'incidenza delle attività, che assume essere state espletate dal marito con riferimento al motocompressore, sulla causazione dell'infortunio. Né infine la ricorrente ha spiegato quale argomentazioni svolte dal l'illogicità delle giudice del rinvio nella valutazione delle circostanze prese in esame per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro in questione. Si deve infatti qui ribadire che il vizio di motivazione della sentenza impugnata esige la specifica indicazione delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione adottata, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le tante Cass. 4 febbraio 2000 n. 1225. Cass. 14 febbraio 2001 n. 2149). Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato. 8 Quanto alle spese del presente giudizio, ricorrendo giusti motivi, devono essere integralmente compensate quelle relative al rapporto tra la ricorrente e il CO;
non si deve provvedere in ordine a quelle nei confronti dell'Inail, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti del CO;
nulla per quelle nei confronti dell'INAIL. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere est. A IL CANCELLER tato inDepe I D , A S O 0 S L 1 L A 3 OG Ride . T O 3 T , B 5 R A I S 'A : D E L N P A L S T E I 9 S D N -7 O I G P -8 S O IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T G O R N T T E E IS IT L S G E IR E A D R L L O E D