Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Spetta alla Corte di appello e non al tribunale di prevenzione, il cui provvedimento di dissequestro dei beni, per contestuale rigetto della proposta di confisca, sia stato dalla Corte di appello sospeso nella sua esecutività, la competenza a decidere sulla richiesta del terzo interveniente che, a seguito della declaratoria di nullità di un contratto di compravendita, rivendichi la proprietà del bene sequestrato e chieda l'immissione nel possesso del medesimo, nonché la consegna dei canoni di locazione già percepiti dall'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 27558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27558 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1606
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 6933/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO PALERMO - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE PALERMO - CONFLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 12/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Gialanella A. che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'Appello di Palermo. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 26 settembre 2008 il Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di ES TO, ai sensi della L. n.1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, e successive modifiche, e L. n. 152 del 1975, art. 19 la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di due anni. Con il medesimo decreto il Tribunale rigettava la proposta di confisca dei beni e revocava i decreti di sequestro in via cautelare disposti con i Decreti del 16 marzo, 6 aprile, 19 aprile, 28 maggio 2001, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.
2. Con ordinanza del 20 novembre 2008, la Corte d'appello di Palermo, investita del gravame proposto dal locale Procuratore della Repubblica, in accoglimento della richiesta dallo stesso avanzata L. n. 575 del 1965, ex art.
3-ter, comma 3, e successive modifiche,
disponeva la sospensione dell'esecutività del decreto del Tribunale di Palermo nella parte in cui aveva revocato i decreti di sequestro in precedenza indicati.
3. Il 23 giugno 2009 il Giudice delegato disponeva la trasmissione, per competenza, alla Corte d'appello di Palermo della nota redatta, il 12 giugno 2009, dall'amministratore giudiziario dei beni confiscati in danno di ES TO e dell'istanza presentata alla predetta Autorità giudiziaria, "per le sue determinazioni", da parte di LV SI - interveniente nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di ES TO - istanza volta ad ottenere l'"immissione in possesso del bene di sua proprietà" e la "consegna dei canoni di locazione percepiti dall'Autorità giudiziaria" in conseguenza della sentenza emessa, il 11 aprile 2008, dal Tribunale civile di Palermo, che aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita di un bene immobile, stipulato dal predetto SI con il figlio di TO.
4. Il 9 dicembre 2009 la Corte d'appello di Palermo dichiarava la propria incompetenza a provvedere e ordinava la trasmissione degli atti al Giudice delegato, osservando che l'istanza concerneva i poteri di gestione a lui attribuiti.
5. L'8 gennaio 2010 il Giudice delegato trasmetteva gli atti al Tribunale di Palermo per quanto di sua competenza in base al rilievo che l'istanza era chiaramente volta ad ottenere la restituzione di un immobile in sequestro (oltre alla restituzione dei canoni percepiti in costanza di amministrazione giudiziaria) e che, quindi, la decisione esulava dai suoi poteri di gestione.
6. Il 15 gennaio 2010 il Tribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza a provvedere e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, argomentando che la domanda proposta da SI LV, intesa ad ottenere l'esecuzione della statuizione del giudice civile e, quindi, il dissequestro del bene, riproduceva il petitum principale della domanda già formalmente avanzata con atto di intervento nella procedura di prevenzione. Poiché il Tribunale aveva rigettato la proposta di confisca e disposto il dissequestro del bene e il relativo provvedimento era stato impugnato dal Procuratore della Repubblica, la cognizione apparteneva alla Corte d'appello dinanzi alla quale pende il gravame.
7. Il 10 febbraio 2010 la Corte d'appello di Palermo declinava la propria competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, evidenziando che, alla luce della persistenza di un vincolo reale sul bene di SI a causa dell'accoglimento della domanda, formulata dal pubblico ministero, di sospensiva della revoca del sequestro disposto dal Tribunale, rientrava nei poteri di gestione del Giudice delegato la verifica della sussistenza delle condizioni per un'eventuale immissione interinale di SI nel possesso del bene in attesa della definizione della procedura in appello. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Tale conflitto deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza della Corte d'appello di Palermo.
3.1. La L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter avente, tra l'altro, ad oggetto la disciplina del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale stabilisce, al comma 5, che se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
In assenza di ulteriori specificazioni normative, si tratta di ricostruire il significato e la portata delle nozioni di "terzo" e di "appartenenza" dei beni.
La questione si colloca sul più ampio sfondo dei rapporti tra misure patrimoniali e diritti dei terzi, particolarmente avvertito nella materia della prevenzione, posto che i "terzi" possono vantare non solo diritti reali di godimento, di garanzia o essere aventi causa, ma possono altresì essere i diretti titolari del bene aggredito. La tematica è resa ancor più complessa dalla circostanza che il legislatore, al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata, nel disciplinare gli istituti del sequestro e della confisca dei beni, non ha preso in considerazione la titolarità piena o limitata da parte del soggetto passivo ovvero il semplice possesso, ma ritiene sufficiente la disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso o ad essa assimilata. Per disponibilità si intende una situazione di fatto tra il soggetto indiziato e la cosa, a nulla rilevando l'esistenza dei vari titoli giuridici.
4. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essere inteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre a confisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio. Tale approdo ermeneutico è il frutto di una complessa attività interpretativa, caratterizzata da posizioni estremamente diversificate della giurisprudenza di legittimità, civile e penale, ispirata a principi talora del tutto opposti che, formatasi inizialmente a proposito della confisca ex art. 240 c.p., ha progressivamente dilatato il concetto di "appartenenza" dapprima ai diritti reali di godimento e ai diritti del venditore con patto di riservato dominio ovvero di riscatto (Sez. 5, 21 febbraio 1968, ric. Gallo) e, poi, anche ai diritti reali di garanzia (Sez. 3, 30 novembre 1978, ric. Giorni) costituiti sul bene oggetto del provvedimento di confisca sul rilievo che il concetto di appartenenza non può intendersi limitato al solo diritto di proprietà (Sez. 1,17 aprile 1996, n. 3528, rv. 205420). Con specifico riguardo alla materia di prevenzione la giurisprudenza di questa Corte, in una prima fase applicativa, ha negato qualsiasi tutela al terzo che vantava diritti reali di garanzia sul bene sequestrato, negando anche il diritto del predetto terzo ad intervenire. In seguito ha riconosciuto alle persone che subiscono un sequestro ex L. n. 646 del 1982, compresi i soggetti che sulla cosa vincolata vantino diritti reali parziali ovvero situazioni oggettive equiparate (Sez. 1, 5 maggio 1969, ric. Di Leva;
Sez. 1, 30 novembre 1978, ric. D'Andria), la possibilità di intervenire per chiedere la revoca (anche parziale) della misura cautelare al giudice che procede (Sez. 1, 2 aprile 1987, ric. Greco ed altri, Sez. 2, 16 febbraio 2000, ric. Ienna). Le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà, ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Sez. Un., 18 maggio 1994, ric. Comit Leasing s.p.a., in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri). In senso analogo è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Sez. Un. civ, 30 maggio 1989, n. 2635). È, stato, in particolare, precisato che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Sez. Un., 28 aprile 1999, ric. Bacherotti ed altri, cit.).
Si è in proposito argomentato (Sez. 1, 11 febbraio 2005, ric. Fuoco, cit.) che, se è vero che la L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, comma 5, correla la partecipazione al procedimento di prevenzione (e, in mancanza, la proponibilità dell'incidente di esecuzione) alla circostanza che "i beni sequestrati appartengono a terzi", è non di meno certo che nella nozione di "appartenenza", che figura anche nelle norme sulla confisca quale misura di sicurezza e nella confisca amministrativa, sono inclusi, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato. Tali diritti, col delimitare la giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprietario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concorrono a circoscrivere l'oggetto effettivo della confisca ex art.
2-ter, di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei quali detto soggetto è titolare, senza sopprimere i diritti dei terzi che siano completamente estranei all'attività illecita del proposto.
5. Tanto premesso, è indubbio che l'istanza dell'interveniente, diretta alla immissione nel possesso del bene di sua proprietà e alla consegna dei canoni di locazione percepiti dall'Autorità giudiziaria dall'inizio del suo mandato è tesa ad ottenere l'esecuzione della statuizione del giudice civile e, quindi, il dissequestro del bene immobile, in relazione al quale la Corte d'appello ha disposto la sospensione dell'esecutività del provvedimento del Tribunale di Palermo nella parte in cui aveva revocato i decreti di sequestro in precedenza adottati e SI vanta un diritto di proprietà.
La domanda di SI riproduce, pertanto, il petitum principale della domanda avanzata con atto di intervento nell'ambito del procedimento di prevenzione, in cui si discute della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per l'applicazione del sequestro e della confisca sugli immobili ricadenti nella disponibilità diretta o indiretta di ES TO.
La diversa soluzione prospettata dalla Corte d'appello di Palermo, che ha sollevato il conflitto, svuoterebbe di significato la misura cautelare del sequestro, disposto dalla medesima Autorità giudiziaria a seguito dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di confisca e di revoca delle misure cautelari reali in precedenza disposte.
Essa determinerebbe, inoltre, un non consentito automatismo tra le statuizioni del giudice civile e le decisioni del giudice della prevenzione, cui spetta in via esclusiva la verifica circa l'insussistenza di forme di intestazione fittizia del bene di cui il terzo interveniente rivendica la proprietà.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d'appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010