Sentenza 9 luglio 2010
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Gli atti assunti nel procedimento sommario ex art. 700 cod. proc. civ. possono essere acquisiti come documenti ai fini di prova nel procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2010, n. 32214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32214 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/07/2010
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1464
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 27416/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IE, n. a Palermo il 3.7.1974;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa il 21.2.2008;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, GERACI V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 10 luglio 2007, con cui il giudice per l'udienza preliminare del locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, IE AL per i delitti di falsità ideologica in atto pubblico (art. 61 c.p., n. 2 e art. 483 c.p., in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. m) e art. 76 per avere dichiarato, in atto destinato a provare la verità dei fatti attestati, di essere in possesso del diploma di licenza magistrale); calunnia (art. 61 c.p., n. 2 e art. 368 c.p., per avere falsamente incolpato ND NT, amministratore delegato della casa di cura NT di Palermo, del reato di falso in autocertificazione previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000); falsità materiale (artt. 476 e 482 c.p., per avere contraffatto un certificato medico, alterandolo nella parte in cui attestava l'avanzamento del suo tempo di gravidanza).
2. I giudici di merito hanno accertato che:
la falsità ideologica (con riferimento all'assunto di avere conseguito il diploma magistrale, contenuto in una autocertificazione compilata su richiesta della Casa di cura di cui la donna era dipendente) era stata compiuta ai fini all'inquadramento professionale nel livello C, per il quale il Contratto collettivo nazionale di lavoro richiedeva il requisito del diploma di scuola media superiore;
la calunnia era stata commessa ai danni del dr NT, che materialmente aveva compilato l'autocertificazione, per scaricare su di lui la responsabilità della falsa dichiarazione da lei resa;
l'alterazione materiale del periodo di gravidanza (da 16,4 in 18,4 settimane) nel certificato medico redatto dal dr. Lo Bue era volta a bloccare il licenziamento.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione l'imputata, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la violazione degli artt. 191, 192, 238 e 442 c.p.p., contestando ai giudici di avere fondato il proprio convincimento sui verbali di prova assunti nel giudizio introdotto dall'imputata con ricorso innanzi al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. Il motivo è infondato, giacché, a prescindere dall'utilizzabilità con valore di prova ex art. 238 c.p.p., comma 2 e art. 238 bis c.p.p., anche gli atti del procedimento sommario ex art. 700 c.p.c.
possono essere acquisiti come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, ne' risulta che l'imputata e il suo difensore abbiano espresso alcun dissenso sul punto.
Senza pregio è anche il secondo motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 476, 482 e 49 c.p. e art. 192 c.p.p., a proposito della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni di NT ND.
Le argomentate considerazioni di ordine logico svolte dai giudici d'appello sull'interesse dalla AL alla falsa dichiarazione sul possesso del titolo di studio sono del tutto plausibili e corrette, cosicché la sentenza si sottrae al sindacato di legittimità sulla motivazione, mentre appare del tutto irrilevante che il modulo di autocertificazione sia stato materialmente compilato dal NT.
Ciò che conta è il motivato accertamento dei giudici di merito sulla provenienza dalla AL della falsa dichiarazione materialmente redatta dal NT (cfr., proprio in materia di falsa attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad essere trasfusa in atto pubblico, Cass. Sez. U., n. 35488/2007, Scelsi).
Inammissibili, infine, sono i rilievi volti ad affermare la grossolanità della falsa dichiarazione in ordine al capo A) e l'inidoneità dell'alterazione di cui al capo C) a ledere l'interesse tutelato dagli artt. 574 e 582 c.p., non essendo stati dedotti con i motivi d'appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2010