Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI ROPOL TALLA NO0 41 2 7/ 03 IN NOME D LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13552/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente 18170/00 Dott. Gianmarco Cron. 9606 CAPPUCCIO Cons. Relatore Rep.1178 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI RORDORF Dott. Renato Consigliere Ud. 22/11/02 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:procetio dell'antistatario - SE N T E NZA termine breve per і парцитате sul ricorso proposto da: IO CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Viale Tiziano 80, presso l'avv. Paolo Ricciardi, rappresentato ē difesc cal_' avv. Edilberto Ricciardi del foro di Salerno, giusta delega in atti;
TT ricorrente
contro
IN HE, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana 30 presso avy.Massimo Caravetta, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Martini del foro di Salerno, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale 2132 I 2002 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 486 del 1'11.05/15.06.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Relatore Cons.G.Cappu ccio;
Udito l'avv. Filippo IN, con delega, per il ricorrente;
Udito 초고 P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito I' incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza 11.05/15.06.99 il Tribunale di Salemo dichiarava tardivo e perciò inammissibile l'appello proposto da IO IN, contumace in primo grado, avverso la sentenza che risolveva, per sua morosità, il rapporto di locazione con IN SE e lo condannava alle spese, da distrarsi a favore del procuratore del SE Rilevava il tribunale che le formalità costitutive della notifica della sentenza ai sensi dell'art. 140 cpc si erano esaurite il 23.07.98 onde il termine per appellare, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale, veniva a scadere 1'8.10.98. Pettanto tardivo risultava l'atto d'appello, notificato solo il 16 11.98. Ricorre per cassazione IO IN, con atto notificato il 21.06.00, sostenendo che la sentenza impugnata è incorsa in error in procedendo perché non ha considerato che la notificazione della sentenza del Pretore era stata effettuata dal procuratore distrattario ai fini del pagamento delle sue 2 Cof competenze legali e non poteva quindi, per tale ragione e perché il procuratore distrattario, in quanto adiectus solutionis causa, non è parte del processo, valere a far decorrero il termine breve per impugnare. Il motivo è illustrato anche con memoria. Resiste, con controricorso notificato il 31.07.00, IN Noschcse, proponendo contestuale ricorso incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese d'appello, perchè il generico richiamo a ragioni d'equità non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione a cui il giudice è tenuto. Motivi della decisione [I tenore dell'atto di precetto -esaminabile data la natura processuale del vizio denunciato- evidenzia che l'avv. A. Camerata, "rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cpe", in forza della sentenza "che in uno al presente atto si notifica" intima, appunto, precetto a "IN IO, via Casa d'Urso, San Cipriano Piacentino" per il pagamento delle spese processuali, di sentenza e di precetto. E' quindi indubbio che il precetto è stato intimato e la sentenza notificata in relazione al credito del distrattario. Tuttavia, tale elemento non è idoneo ad escludere che, per effetto della notifica, sia decorso il termine breve per impugnare la sentenza nei confronti del SE. Anzitutto, occorre ricordare che nei confronti del contumace -quale era il IN nel giudizio a quo- la sentenza deve essere notificata ai sensi dell'art. 292.4 cpc e quindi alla parte personalmente. In secondo luogo, l'effetto come è norma per gli atti processuali si collega all'adempimento delle formalità previste, senza che abbia alcun rilievo la intenzione della 3 برة parte notificante. In conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla spedizione in forma esecutiva della sentenza notificata. trattandosi di clemento ulteriore ed estraneo rispetto a quelli necessari al decorso del termine breve. Infine, è evidente l'impossibilità, per il IN, di mutare il decisum ovverosia di paralizzare il diritto (indubbiamente autonomo: Cass. 13165/91) del difensore distrattario se non impugnando la sentenza nei confronti del SE, dal momento che il distrattario è l'unico soggetto legittimato ad intimare precetto di pagamento delle spese (Cass. 3474/97; 2768/74) ma assume la qualità di parte soltanto quando sorga controversia sulla distrazione (Cass. 3624/01; 9097/00). con la conseguenza che pertinenza ed ammontare delle spese così come il merito della lite, da cui la statuizione sulle spese dipende- possono essere discusse soltanto in contraddittorio con la parte vincitrice. Il ricorso incidentale è inammissibile perché il regolamento delle spese processuali, ove non violi i principi stabiliti dagli artt. 91 ss cpc, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che non deve fornire alcuna specifica motivazione al riguardo.
P.QM.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale, compensa le spese. Roma, 22 novembre 2002 President Cons est CORTE SUS ION IL CANCELLIERE Prit Anthea Bianchi Depox Caf. IL CHANELLIENT