Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunziato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'ANDREA SERGIO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANDREA SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3899/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/08/97 R.G.N. 41758/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza del 30 aprile 1995, il Pretore - giudice del lavoro di Napoli riconosceva in favore della parte ricorrente il diritto al trattamento di invalidità nei confronti del Ministero dell'interno che veniva condannato alle spese con distrazione in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. Sergio D'Andrea. Su appello di quest'ultimo che si doleva dell'erroneità della liquidazione delle spese e della violazione dei minimi tabellari, il Tribunale/Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 10 aprile /12 agosto 1997, dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese del grado.
Ha ritenuto il Tribunale che il procuratore distrattario era parte limitatamente al capo della sentenza concernente la distrazione delle spese, ma non per la pronuncia relativa alla loro liquidazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'avv. D'Andrea con unico motivo.
Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360, comma 3 c.p.c.) degli artt. 91, 92, 93 c.p.c., con riferimento all'art. 24 della L. 13.06.1942, n. 794, sostiene che erroneamente la propria legittimazione a proporre appello avverso il capo concernente la liquidazione delle spese era stata esclusa dal Tribunale in quanto, secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 2 agosto 1995, n. 8458, nell'ipotesi in cui la distrazione delle spese sia stata disposta (e non soltanto nel caso di omissione di tale pronuncia) il procuratore distrattario può azionare autonomamente il diritto di impugnazione in relazione a qualsiasi censura attinente al capo delle spese e quindi anche in punto di liquidazione.
Nello stesso senso deporrebbe la considerazione che il procuratore distrattario è titolare di una autonoma azione esecutiva;
- che lo stesso è legittimato passivamente, in caso di avvenuta riscossione da parte sua, all'azione di ripetizione, in caso di condanna, con la sentenza di appello, alle spese di primo grado della parte da lui rappresentata;
- che la parte vittoriosa in primo grado deve ritenersi esonerata, nei limiti dei minimi tariffari, dall'obbligo di corrispondere al proprio difensore le spese processuali e comunque non sempre è interessata a sopportare il rischio dell'impugnazione nei confronti dell'altra parte. Tale impugnazione della parte potrebbe inoltre incontrare preclusioni (che non si determinerebbero se ad impugnare è il procuratore in proprio) - per acquiescenza - ad eventuali impugnazioni incidentali nel caso in cui la sentenza sia impugnata anche dalla controparte per altri capi.
Dopo avere posto in ulteriore rilievo l'autonomia e l'indipendenza della pretesa fatta valere dal difensore che richieda la distrazione delle spese, il ricorrente sostiene che da tali caratteristiche dell'azione deriva un proprio interesse a contestare sia l'an che il quantum del proprio diritto anche in sede di impugnazione.
Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non ha pronunciato sull'istanza, o l'ha respinta, oppure quando il gravame investe la pronuncia stessa di distrazione. Quando, invece, come nel caso in esame, la richiesta di distrazione delle spese è stata accolta dal primo giudice ed è stata confermata in appello e ciò di cui si controverte è solo l'ammontare della liquidazione delle spese processuali, unica legittimata a dolersi dell'inadeguatezza di tale liquidazione è la parte rappresentata, che è il soggetto comunque obbligato, nel rapporto col professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze (Cass. 3 novembre 1992, n. 11912 e giurisprudenza ivi citata).
La sentenza delle Sezioni unite 2 agosto 1995, n. 8458 non ha affatto derogato alla linea tracciata dalla precedente giurisprudenza di legittimità (alla quale si è anzi espressamente richiamata) ed ha ribadito che il procuratore distrattario è parte soltanto limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono. Egli quindi non è legittimato a proporre impugnazione, deducendo motivi che, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale, attengono alla causa, quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso, sicché è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia sulla distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
La Corte non ritiene di doversi discostare dall'esposto, consolidato orientamento giurisprudenziale, contro il quale il ricorrente non ha addotto argomenti decisivi.
La titolarità in capo al difensore distrattario di una autonoma azione esecutiva verso la parte condannata alle spese è solo indice dell'autonomia dell'azione dello stesso difensore per il conseguimento delle somme anticipate e di quelle non riscosse. La circostanza eventuale che lo stesso si sia attivato per conseguire ed abbia riscosso gli importi distratti in suo favore comporta, necessariamente che, qualora il relativo capo di sentenza venga meno a seguito di impugnazione, egli sia legittimato all'azione restitutoria, ma non comporta anche una propria legittimazione ad impugnare la liquidazione delle sue spettanze.
Non è corretto, poi, il rilievo del ricorrente circa il ritenuto esonero della parte vittoriosa, sia pure nei limiti dei minimi tabellari, dalla responsabilità verso il proprio difensore per il pagamento delle somme distratte in suo favore e poste a carico della parte soccombente. Permangono, infatti, a carico del mandante le obbligazioni ex artt. 1719 e seg. e 2233 e seg. c. civ., sia pure con vincolo di solidarietà per le spese poste a carico della controparte processuale condannata a pagarle con distrazione in favore del procuratore avversario (cfr. Cass. 7 luglio 2000, n. 9097 che ha riconosciuto alla parte vittoriosa, in via esclusiva, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda il pagamento alla parte stessa, invece che alla parte soccombente).
È infine il caso di aggiungere che le preclusioni processuali prospettate dal ricorrente come derivanti, eventualmente, alla parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalla legittimazione del suo procuratore ad impugnare esclusivamente il capo concernente la distrazione delle spese, sarebbero inconvenienti comunque riconducibili al comportamento ed alla strategia processuale che la parte medesima abbia inteso adottare.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese del giudizio di legittimità in L. 10.000=, oltre a L. 1.500.000=, per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001