Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3624
CASS
Sentenza 13 marzo 2001

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In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunziato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3624
    Data del deposito : 13 marzo 2001

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