Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
È ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna allorché l'opponente chieda, ex art.444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena indicando una sanzione più grave rispetto a quella irrogata con il decreto, in quanto l'interesse concreto del soggetto che propone l'impugnazione deve essere commisurato al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione e non solo alla valutazione dell'entità della pena inflitta o dell'esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Tali vantaggi sussistono nell'ipotesi di procedimento ex art.444 cod. proc. pen. il quale, concludendosi con sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a fare conseguire all'imputato gli effetti di cui all'art.445 cod. proc. pen., sicché deve ravvisarsi l'interesse dell'opponente ad ottenere tale diversa pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 18085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18085 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Signori:
Dott. Umberto Papadia Presidente
Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
Dott. Guido De Maio Consigliere
Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'ALA. TE UN, difensore di fiducia di:
VE AN MO, n. Cerano D'Intelvi il 9.3.1936;
avverso l'ordinanza in data 5.7.2002 del G.I.P. del Tribunale di Varese, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 24.10.2001 nei confronti del predetto VE per il reato di cui all'art. 30 lett. H) della L. n. 15 7/92.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Varese ha dichiarato inammissibile la opposizione del VE al decreto penale di condanna alla pena di L.
1.000.000 di ammenda emesso in data 24.10.2001 nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 30 lett. H) della L. n. 157/92. L'ordinanza ha rilevato che con l'atto di opposizione l'imputato ha chiesto la applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nella misura di L.
1.500.000 di ammenda, ed ha ritenuto, in considerazione della natura di mezzo di impugnazione da attribuirsi all'opposizione al decreto penale, la inammissibilità della richiesta di applicazione di una pena di maggiore gravità, in assenza di altri benefici o vantaggi derivanti dall'accoglimento dell'opposizione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, premesso che il G.I.P. avrebbe dovuto rigettare la richiesta del P.M. di emissione del decreto di penale di condanna per non essere stata quantificata la pena in euro invece che in lire, osserva che il medesimo G.I.P. si era già espresso per l'ammissibilità dell'opposizione, inviando la richiesta di determinazione della pena sull'accordo delle parti al P.M., che aveva espresso parere favorevole in proposito, di talché non avrebbe potuto deliberare nuovamente in ordine alla ammissibilità dell'opposizione. Si osserva inoltre che l'opposizione al decreto penale di condanna non può essere considerata alla stregua di un'impugnazione in senso stretto, tant'è che nel giudizio che si viene successivamente ad instaurare non trova applicazione il divieto di reformatio in peius.
Si aggiunge che il procedimento per decreto consente la determinazione della pena in misura corrispondente alla metà del minimo edittale, misura non ottenibile con altri tipi di procedimento e che le cause di inammissibilità dell'opposizione sono esclusivamente quelle previste specificamente per detto istituto. Si deduce infine l'illogicità della motivazione del provvedimento in ordine alla affermata assenza di benefici derivanti dal ricorso al procedimento ex art. 444 c.p.p., facendosi rilevare che detto procedimento non implica la affermazione della responsabilità dell'imputato, né le stesse conseguenze del decreto penale di condanna in ordine alla iscrizione della sentenza nel casellario giudiziario ed in punto di dichiarazione di abitualità nella commissione del reato.
Il ricorso è fondato.
Premesso in ordine al primo rilievo del ricorrente avverso l'ordinanza, che l'inammissibilità della opposizione può essere dichiarata fino a quando non sia stata disposta la revoca del decreto penale di condanna (sez. un.
6.3.1992 n. 3, Glarey), osserva la Corte che nel giudizio conseguente alla opposizione al decreto penale il giudice può irrogare, ai sensi dell'art. 464, quarto comma, c.p.p., una pena più grave di quella inflitta con il decreto,
di talché in tale giudizio non opera certamente il divieto di reformatio in peius del provvedimento oggetto di impugnazione. Si palesa, quindi, evidente che il sintetico riferimento contenuto nella ordinanza del G.I.P, alla natura di mezzo di impugnazione propria dell'opposizione al decreto penale di condanna - peraltro incontroversa secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte sez. III 30.11.1998 n. 2737, Preisser, riv. 212170) - debba essere interpretato con riferimento alla conseguente applicabilità a detto mezzo di impugnazione anche delle cause di inammissibilità ex art. 591 c.p.p. ed in particolare a quella della carenza di interesse dell'impugnante, ravvisata dal giudice di merito per essere stata chiesta l'applicazione, sull'accordo delle parti, di una pena più grave di quella irrogata con il decreto stesso, in assenza di altri benefici per l'opponente.
Orbene, tale valutazione del giudice di merito è errata, dovendo essere commisurato l'interesse concreto di colui che propone l'impugnazione al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose, che possono derivare dal giudizio di impugnazione, e non solo alla valutazione della entità della pena inflitta o della esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Si deve rilevare, quindi, che il procedimento ex art. 444 c.p.p. si conclude con sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, che non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a far conseguire all'imputato gli effetti di cui allo art. 445 c.p.p., di talché, pur non sussistendo l'ulteriore beneficio dedotto dal ricorrente in ordine alla iscrizione della sentenza nel casellario giudiziario (art. 689, comma secondo lett. a) n. 5, c.p.p.) deve ravvisarsi senza ombra di dubbio un interesse dell'opponente ad ottenere tale diversa pronuncia. La impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per il giudizio sull'opposizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003 .