Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 18085
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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È ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna allorché l'opponente chieda, ex art.444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena indicando una sanzione più grave rispetto a quella irrogata con il decreto, in quanto l'interesse concreto del soggetto che propone l'impugnazione deve essere commisurato al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione e non solo alla valutazione dell'entità della pena inflitta o dell'esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Tali vantaggi sussistono nell'ipotesi di procedimento ex art.444 cod. proc. pen. il quale, concludendosi con sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a fare conseguire all'imputato gli effetti di cui all'art.445 cod. proc. pen., sicché deve ravvisarsi l'interesse dell'opponente ad ottenere tale diversa pronuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 18085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18085
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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