Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 25041
CASS
Sentenza 11 gennaio 2012

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In tema di decreto penale di condanna, tra i benefici previsti dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. non rientra, quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest'ultima tassativamente elencata dall'art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002, lett. g) ed h), che si pone quale unica norma applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 687 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 52 del citato D.P.R.

Commentario1

  • 1Art. 460 - Requisiti del decreto di condanna
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 25041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25041
Data del deposito : 11 gennaio 2012

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