Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA AR DI NO E DI ES;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 15085/98 proposto da:
CA AR DI NO & DI ES in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, difeso dall'avvocato NAPOLI MARCO, giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE, DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CORTI (con delega) che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
FATTO
La AN PO di LU e Varese, in qualità di tesoriere e di sostituto d'imposta di alcuni comuni e di altri soggetti pubblici, chiedeva all'Intendenza di finanza, in data 12 (o 14) luglio 1993, il rimborso delle somme versate in Tesoreria a titolo di ritenuta d'imposta sugli interessi corrisposti sui conti di tesoreria e di cassa al 31 dicembre 1991. Fondava tale istanza sul disposto dell'art. 88 DPR n. 917/1986 in virtù del quale gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica , i Comuni, le Province e le Regioni, vengono assimilati allo Stato e sono, quindi, esentati dall'IRPeG e dall'ILOR.
Formatosi il silenzio rifiuto, la banca adiva la C.T. di primo grado di Varese che accoglieva il ricorso. Sull'appello dell'Ufficio, la C.T.R. della Lombardia confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese.
Avverso detta decisione, propone ricorso per Cassazione il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, sulla base di due motivi;
resiste con controricorso la AN PO di LU e Varese, che propone, a sua volta, ricorso incidentale basato anch'esso su due motivi.
Ambedue le parti hanno presentato memorie per l'udienza del 12 aprile 2000, durante la quale è stato disposto rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale riguardo all'art. 21 l. n. 133 del 1999, emanata nelle more del giudizio, nella parte in cui
"interpreta autenticamente l'art. 38, comma secondo, del d.lgs, 31.12.1992, n. 546", nel senso che per far decorrere il termine breve per ricorrere per Cassazione la sentenza di secondo grado deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura della Stato, competente per territorio.
DIRITTO
Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992 e 335 c.p.c..
Il ricorso principale va dichiarato inammisibile perché proposto tardivamente.
La sentenza impugnata, infatti fu, notificata alla Direzione regionale delle Entrate, sezione di Varese, su istanza della AN PO di LU e di Varese, in data 15 maggio 1998.
Il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulta notificato il 22.7.1998, e cioè, oltre il termine di 60 giorni (per la precisione il 68 giorno) dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325, 2 comma, c.p.c., 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Costituisce consolidato e, comunque, assolutamente prevalente orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, sentenze, nn. 9846, 10420 e 10752 del 1998, 4276 del 1999, 12790 del 2001 e 2711 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, che ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie era sufficiente, prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 comma 1 della legge 13.5.1999 - n. 133, la loro notificazione all'ufficio tributario che aveva emesso l'atto impugnato e che non aveva esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado (cfr. art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992).
D'altra parte, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1 della legge 13 maggio 1999 n. 133 il quale dispone che "l'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali... ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente..." - nella parte in cui estende al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18 maggio 1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica - da essa dettata dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità debbono ritenersi tuttora idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie le notificazioni delle stesse eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso l'atto impugnato e che non hanno esercitato la predetta facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre solo successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine unicamente le notificazioni delle sentenze eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.
Sulla base di tale principio la notificazione della sentenza impugnata, in quanto ritualmente eseguita in data 15.5.1998, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata - secondo l'orientamento dianzi rammentato - ai fini della decorrenza del termine breve per la sua impugnazione mediante ricorso per Cassazione.
L'inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell' art. 334 comma 2^ c.p.c., l'inefficacia di quello incidentale tardivo (proposto anche esso oltre il termine breve per impugnare decorrente dalla data di notificazione della sentenza).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004