Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 2
La calunnia e la falsa testimonianza sono delitti tra loro distinti per diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la prima diretta a colpire, ai fini della corretta a amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l'innocenza mentre la norma che incrimina la seconda è volta, pur nell'ambito dell'identica tutela, a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire la verità. Ricorre dunque concorso formale tra le due figure qualora nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione.
La calunnia è reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione così determinando la possibilità di inizio dell'azione penale a carico di persona innocente; pertanto le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazione che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possano considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: è punibile l'indagato che, per difendersi, accusi una persona che sa essere innocenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1998, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24.2.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Tito Garribba " N. 234
3. " Francesco Romano " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 36961/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN NI nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 14.5.97. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa G. Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Tedesco del Foro di Salerno che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Figus Diaz Efisio del Foro di Roma Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. AN NI veniva rinviato a giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli per rispondere dei seguenti reati:
I) calunnia continuata, perché, deponendo come teste dinnazi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 13.11.90, nel con fermare le dichiarazioni rese in precedenza dinnanzi al Pro curatore della Repubblica di Paola il 28.8.80 (in altro pro cedimento) nonché con il rendere ulteriori dichiarazioni, incolpava, pur sapendolo innocente, di fatti costituenti reato (abuso di atti di ufficio, interesse privato) il dott. Esposito e precisamente: a) di avere quale TO di Sapri arrestato il Vice Sindaco di tale città (avv. Pini) in quanto quest'ultimo si accingeva a fare un discorso sull'operato della locale magistratura (arresto avvenuto invece per corruzione, con successiva condanna in I e II grado del Pini); b) di avere arrestato il Sindaco di Sapri (avv. Cunto), arresto prospettato come una ingerenza del TO nell'attività amministrativa ed in realtà mai avvenuto.
II) falsa testimonianza continuata resa al Tribunale di Salerno all'udienza del 13.11.90 nonché al P.M. in data 28.8.80, con riguardo a plurime circostanze TI.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 6.5.96, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello AN "per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione".
In particolare tale giudice rilevava che l'obbligo di dire il vero all'A.G. non sorge quando il soggetto in tal modo si esporrebbe ad incriminazione per precedente falsa testimonianza o altro titolo di reato. Evidenziava altresì che le circostanze riferite successivamente, il 13.11.90, non potevano concretare autonomo reato di calunnia in quanto trattavasi di dati che illustravano "in modo più colorito" i fatti attribuiti all'Esposito, lasciando integra l'imputazione e non rappresentando neppure circostanze aggravanti. Tanto premesso, concludeva nel senso che l'unico reato commesso dallo AN si sarebbe verificato il 28.8.80, per cui il termine prescrizionale era ampiamente decorso.
A seguito di gravame del P.M., del P.G. e della parte civile la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 14.5.97, dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Accertava il Giudice di II grado che lo AN aveva rilasciato, sia il 28.8.80 che il 13.11.90, le due incolpazioni calunniose di cui al capo I e riteneva che la ripetizione delle stesse avesse comportato nuova commissione di duplice reato di calunnia;
del pari accertava che il predetto aveva reso, nelle citate occasioni, secondo quanto contestato al capo II, varie dichiarazioni TI (quelle di cui al capo I ed altre ancora) idonee a realizzare, in ciascuno degli interrogatori, un reato di falsa testimonianza. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha ora proposto ricorso l'imputato deducendo gli infradescritti motivi.
I) mancanza ed illogicità di motivazione, travisamento del fatto. Siffatto motivo è inammissibile in quanto si traduce in censure di merito dovendosi al contempo riconoscere che il Giudice di 2 grado ha operato, in termini congrui e logici, ricostruzione della vicenda e valutazione dell'emergenze processuali, con specifico richiamo e riferimento agli atti dei procedimenti nei quali l'imputato ebbe a deporre.
Irrilevante d'altro canto è la denuncia di omessa motivazione in ordine a talune addebitate affermazioni e cioè a quelle indicate al capo II lettere e, f ed ultima parte g.
Basti sul punto rilevare che, poiché una pluralità di TI dichiarazioni rese in un unico interrogatorio dinnanzi all'A.G. integra un solo reato di falsa testimonianza, la Corte, ravvisata la effettività di numerose menzognere affermazioni, quali indicate nell'imputazione, ha legittimamente riconosciuto la sussistenza del reato ed in tale contesto non può incidere la omessa considerazione specifica di talune altre ritenute evidentemente inconsistenti;
ne' per queste s'imponeva formula assolutoria stante la non autonoma penalistica fisionomia delle stesse.
II)- Violazione dell'art. 372 c.p. Siffatto motivo è stato prospettato con riguardo alla dichiarazione dello AN secondo cui il sindacalista AI era stato arrestato nella sede del IT NI (mentre l'arresto era avvenuto fuori) e subito dopo il Consiglio Comunale, nel corso del quale era stato contestato l'operato del TO (arresto avvenuto invece per un eposidio di oltraggio al Sindaco, a seguito di notifica allo AI della cartella esattoriale). Al proposito il ricorrente ha denunciato che non può assumere le caratteristiche della falsa testimonianza il riferire, con riguardo ad un fatto storicamente verificatosi, unicamente dei contorni difformi dalla realtà.
La censura è infondata.
Anche un'inveritiera indicazione di circostanze relative ad un evento reale è idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato de quo qualora dette circostanze, alla luce della natura dell'episodio cui attengono, non abbiano carattere marginale, ma costituiscano connotati essenziali del medesimo.
Orbene nel caso specifico, la divergenza, siccome evidenziata dai giudici di merito, valeva a colorare l'operato del TO come ispirato a motivi politici e pertanto essa non poteva considerarsi priva di portata.
III)- Violazione dell'art. 368 c.p. La censura è inammissibile nella parte in cui si risolve, come già nel primo motivo, in rilievi di mero fatto. La stessa è infondata là ove viene denunciata mancanza del dolo richiesto dalla legge per il reato di calunnia. All'uopo si osserva che la Corte di Appello ha evidenziato l'esistenza di tale elemento, puntualizzando che lo AN - in quanto si occupava attivamente delle lotte politiche cittadine ed in particolare partecipava alle contestazioni contro la magistratura locale - era ben a conoscenza della reale situazione, dell'effettivo operato dell'Esposito e di conseguenza della falsità delle sue accuse.
IV)- Violazione degli artt. 368 e 372 in ordine alla ritenuta configurabilità di concorso formale tra i due reati ascritti. Il motivo è infondato.
La calunnia e la falsa testimonianza sono delitti tra loro distinti per diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la prima diretta a colpire, ai fini della corretta amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l'innocenza mentre la norma che incrimina la seconda è volta, pur nell'ambito dell'identica tutela, a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire la verità. Ricorre dunque concorso formale tra le due figure qualora nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione (Cass. 23.9.80 n. 0 9851 RV 146073; Cass. 29.1.83 n. 00 819 Rv 157170). V)- Violazione artt. 368, 372, 157 c.p. Sotto codesto profilo si è dedotto che la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni poste in essere il 13.11.90 configurassero autonoma violazione di norme incriminatrici. Il motivo è infondato per quanto attiene alla falsa testimonianza. Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte ed in particolare delle Sezioni Unite, nel caso in cui il testimone renda la propria deposizione mendace dinnanzi a giudici diversi, in diverse fasi processuali, esso risponde di autonomi e distinti reati di falsa testimonianza, unificabili se ne ricorrono le condizioni con il vincolo della continuazione (Cass. 14.6.85 n. 0 5783 RV 169741; Cass.12.7.89 n. 10254 RV 181818). Nè può dubitarsi che un siffatto insegnamento - che trova ragione nell'obiettività giuridica sopra richiamata del reato de quo - valga a maggior ragione per ipotesi in cui le dichiarazioni mendaci vengano rilasciate in procedimenti diversi, come nella fattispecie concreta.
Legittimamente quindi la Corte Territoriale ha affermato con riguardo alle varie accertate dichiarazioni TI rese dall'imputato, rispettivamente il 28.8.80 al Procuratore della Repubblica di Paola ed il 13.11.90 al Tribunale di Salerno, la sussistenza di due reati di falsa testimonianza.
Per quanto concerne invece gli addebiti ex art. 368 c.p. la censura è fondata osservandosi quanto segue.
La calunnia è reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce colla comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione così determinando la possibilità di inizio dell'azione penale a carico di persona innocente;
pertanto le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possano considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81 c.p.v. c.p. (Cass. 10.12.80 n. 13147 RV 147034 ; Cass.
6.2.97 n. 0 1126 RV 207509).
Ne deriva che soltanto le due diverse false accuse, contestate al capo I, rese al P.M. il 28.8.80 dallo AN hanno configurato due autonomi eposodi di calunnia, mentre quelle poste in essere dinnazi al Tribunale il 13.11.90, concretatesi in mera conferma delle precedenti, risultano prive di propria penalistica identità perché l'ipotesi delittuosa si era ormai esaurita ed il bene tutelato dalla norma incriminatrice era già stato leso.
Sul punto va rilevato che, proprio alla luce dell'accertamento dei giudici di merito (risultante dal provvedimento impugnato), lo AN nel ribadire sia l'accusa relativa all'arresto del Pini sia quella relativa all'arresto del Cunto, non aggiunse particolari o circostanze ne' tantomento fatti nuovi che valessero ad indicare diversi reati o comunque ad incidere sostanzialmente sugli addebiti che all'accusato erano stati contestati a seguito delle originarie incolpazioni.
In particolare, con riguardo al riferito arresto del Curto, deve escludersi una siffatta valenza all'ultima affermazione dell'imputato secondo cui il sindaco arrestato sarebbe stato poi assolto dal Tribunale di GR (essendo stato lo stesso prosciolto invece dall'Esposito): tale particolare, invero, lasciò immutata la natura e la gravità del fatto attribuito.
Infine risulta infondata l'altra censura, compresa nel motivo in esame, di erronea omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
Infatti se i due reati di calunnia, correttamente individuati, si sono verificati il 28.8.80 va peraltro rilevato che gli stessi sono stati ritenuti dalla Corte di Appello uniti dal vincolo della continuazione con le due false testimonianze, l'ultima delle quali fu commessa il 13.11.90. Siccome ai sensi dell'art. 158 c.p. per il reato continuato il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, non v'è dubbio che la causa estintiva non si sia realizzata. Al proposito occorre segnalare che la regola di cui alla suddetta disposizione è applicabile anche all'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia ravvisato successivamente nella sentenza: ciò perché il reato continuato deve considerarsi ai fini della prescrizione in modo unitario per cui il decorso della causa estintiva non può avere inizio finché sussiste ed è in corso l'attività determinata dall'unicità del disegno criminoso (Cass.21.8.84 n. 0 7144 RV 165479; Cass.
5.12.90 n. 16090 Rv 185963).
In base alle svolte considerazioni ed agli enunciati principi s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla riconosciuta sussistenza dei due reati di calunnia posti in essere il 13.11.90, essendo essi assorbiti da quelli commessi il 28.8.80: la pena inflitta, comprensiva dell'aumento a titolo di continuazione per i reati a cui si riferisce l'annullamento, può essere rideterminata senza rinvio da questa Corte.
Non avendo il Giudice di 2 grado, nello stabilire l'aumento complessivo per la continuazione (mesi sei per tre reati di calunnia e due di falsa testimonianza) indicato quello specifico relativo ai singoli episodi, deve ritenersi (art. 619 co. 5^ cpp che quest'ultimo sia stato adottato per ciascuno in identica misura.
Di conseguenza, individuato secondo il menzionato criterio l'aumento di pena per ogni reato satellite in un mese e giorni sei di reclusione ed eliminato lo stesso per due reati, il trattamento sanzionatorio finale risulta pari ad anni 1 mesi 9 e giorni 18 di reclusione.
Il ricorso deve essere nel resto rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente ai reati di calunnia commessi il 13.11.90 perché assorbiti in quelli commessi il 28.8.80, ferma restando la configurazione di due reati di falsa testimonianza commessi rispettivamente il 28.8.80 ed il 23.11.90. Elimina sulla ritenuta continuazione la pena di mesi 2 e giorni 12 di reclusione, rideterminando la pena complessiva residua in un anno mesi 9 e giorni 18 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessive lire 2.500.000, oltre IVA e CPA, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998