Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2006, n. 1591
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Sentenza 21 novembre 2006

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Le disposizioni regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., non si applicano nei confronti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso. (Vedi C. cost. sent. nn. 306 del 1993, 445 del 1997, 137 del 1999 e 257 del 2006).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2006, n. 1591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1591
    Data del deposito : 21 novembre 2006

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