Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
Le disposizioni regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., non si applicano nei confronti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso. (Vedi C. cost. sent. nn. 306 del 1993, 445 del 1997, 137 del 1999 e 257 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2006, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3438
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021354/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LU SS AN, N. IL 28/11/1971;
avverso ORDINANZA del 16/12/2004 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 16.12.2004 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha rigettato il reclamo presentato da De CA BO ON, condannato in esecuzione di pena per reati contemplati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, contro il provvedimento del direttore dell'istituto in cui era detenuto che aveva limitato, nei suoi confronti, i colloqui visivi e telefonici mensili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2003, n. 230, art. 37, comma 8 e art. 39, comma 2, ultima parte, (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario). Il Magistrato di Sorveglianza ha rilevato che le disposizioni regolamentari sulla limitazione dei colloqui erano state già ritenute conformi alla legge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e che non appariva consentita neppure la applicazione della Circolare del DAP del 3.11.2000, che, in sede di interpretazione della norma regolamentare, aveva disposto che dovesse essere concesso un numero superiore di colloqui a quei detenuti che fruivano già di colloqui premiali al momento della emanazione del regolamento, poiché il reclamante nel periodo suddetto non godeva di colloqui premiali in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, non rilevando che successivamente tale regime fosse stato disapplicato a causa delle sue precarie condizioni di salute poiché il ripristino del regime ordinario doveva avvenire in base alle norme vigenti al momento della sua applicazione, a nulla rilevando il beneficio premiale antecedente addirittura alla applicazione del regime detentivo speciale.
Ha proposto ricorso per Cassazione il condannato personalmente lamentando violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché la Circolare del DAP aveva previsto che la concessione di colloqui oltre i limiti stabiliti nell'art. 37, comma 8, del Regolamento fosse possibile anche a favore di soggetti già ristretti per reati ostativi ed ammessi ai colloqui premiali, al fine di evitare una regressione del trattamento in corso, per cui la deroga prevista dalla Circolare poteva essere applicata anche nei suoi confronti considerato che in passato era stato ammesso ai colloqui premiali anche se non ne usufruiva di fatto al momento della entrata in vigore del Regolamento poiché sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, peraltro in seguito annullato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Come già correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto legittima la disciplina differenziata dei colloqui visivi e telefonici introdotta rispettivamente dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 37, comma 8 e art. 39, comma 2, nei confronti di detenuti per reati previsti dall'art. 4 bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, non risultando leso il diritto all'uguaglianza di trattamento di detenuti in condizioni soggettivamente identiche (v. Cass. Sez. Un. n. 25079 del 2003, Rv. 224603), poiché la pericolosità sociale derivante dalla condanna per taluni reati di criminalità organizzata giustifica alcune limitazioni nei rapporti fra il detenuto e l'esterno per esigenze di tutela della collettività. Il ricorrente non contesta comunque la applicabilità, in via generale, della limitazione del regime dei colloqui ai condannati per reati previsti dall'art 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ma ritiene che nei suoi confronti possa essere applicata la deroga di cui alla Circolare del DAP del 3.11.2000 considerato che, pur non godendo del numero superiore dei colloqui al momento in cui in cui era entrato in vigore il più restrittivo regolamento penitenziario del 2000, peraltro ne aveva goduto in passato, prima che fosse applicato nei suoi confronti il regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, il che avrebbe imposto, in applicazione della suddetta Circolare, che, una volta venuto meno il regime speciale, venisse ripristinato il numero maggiore di colloqui previsto nel regime anteriore al 2000, di cui aveva goduto in precedenza. La suddetta Circolare ministeriale, in mancanza di disposizioni transitorie al momento della entrata in vigore, in virtù del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, di un regime più restrittivo dei colloqui per i condannati per i reati previsti dall'art. 4 bis, ha fatto applicazione di un orientamento della Corte Costituzionale in materia di istituti premiali secondo cui le disposizioni restrittive non si applicano nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della disciplina più rigorosa, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, non potendosi ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa della pena, prescritta dall'art. 27 Cost., con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure (v. Corte Costituzionale n. 306 del 1993 laddove ha ritenuto non in linea con la finalità rieducativa della pena la scelta di precludere l'accesso ai benefici penitenziari in ragione del semplice nomen iuris per il quale era stata pronunciata la condanna;
Corte Cost. n. 445 del 1997 in tema di semilibertà e n. 137 del 1999 in tema di permessi premio). Tale filo conduttore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato di recente ripreso con la sentenza n. 257 del 2006 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 quater, introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7 (Modifiche al Codice penale e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti genetiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reati per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, così da rendere evidente come l'introduzione di una sostanziale regressione nella fruizione del permesso premio, non collegato ad una corrispondente regressione comportamentale da parte del condannato, si pone in evidente frizione rispetto alla stessa logica di progressività che muove l'intero e individualizzato programma trattamentale.
Orbene, lo scopo e l'intento della Circolare, diretta ad una interpretazione costituzionalizzante della nuova disciplina restrittiva dei colloqui visivi e telefonici per i condannati per i reati di criminalità organizzata, entrata in vigore nel 2000, in mancanza di norme transitorie dirette ad impedire la regressione nella fruizione dei più estesi benefici da parte dei soggetti che già ne godevano, rendono evidente come la interpretazione normativa contenuta nella disciplina ministeriale fosse diretta ad assicurare la continuità del trattamento in atto a favore di coloro che godevano, al momento della entrata in vigore del nuovo regolamento, un trattamento di migliore favore, già facente parte in quel momento del programma di trattamento, ma non anche a coloro, come il De CA, che ne avevano goduto in passato, poiché in tal caso non si trattava di una regressione del trattamento bensì della ingiustificata instaurazione ex novo di un regime di favore a chi ne aveva goduto in tempo passato.
Sotto tale profilo appare del tutto corretta e giustificata la motivazione del provvedimento impugnato che, proprio partendo dalla identica ratio decidendo posta in luce dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, ha ritenuto che non fosse consentito un ingiustificato arresto dell'iter trattamentale in corso, in virtù di una nuova disposizione di sfavore, ma non anche che il trattamento di maggior favore potesse spettare al condannato che non ne godeva al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, indipendentemente dal motivo del mancato godimento. Non rileva quindi, a tale proposito, neppure la circostanza che, successivamente alla entrata in vigore del nuovo regolamento, sia stato ripristinato in favore del De CA il regime detentivo ordinario, stante la sopravvenuta revoca del regime speciale, poiché tale revoca è comunque avvenuta a causa delle condizioni di salute e non a causa di una ridotta pericolosità del detenuto che perciò è stato correttamente sottoposto alla disciplina dei colloqui in vigore al momento in cui è cessato il regime speciale, in mancanza di qualsiasi giustificazione per il ripristino di un regime premiale goduto negli anni passati, addirittura prima della applicazione del regime detentivo speciale che ha interrotto il trattamento ordinario in virtù della pericolosità sociale del soggetto e della sua attitudine a mantenere rapporti e collegamenti con la organizzazione criminale di appartenenza, non venuta meno in conseguenza della revoca del regime speciale per motivi di salute e cioè per motivi esclusivamente umanitari. In ogni caso, anche ad ammettere la applicabilità della Circolare nel caso in esame la eventuale violazione della stessa non potrebbe mai essere denunciata come motivo di ricorso per Cassazione poiché non integra una violazione di legge nel senso richiesto dall'art. 606 c.p.p., lett. b), nel cui concetto non possono essere ricompresse le circolari ministeriali che non sono munite di efficacia erga omnes ed impegnano soltanto la pubblica amministrazione.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto poiché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007