Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28355
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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La facoltà riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato, in base alle quali il giudice ne è investito per effetto della sola volontà della parte, la richiesta di procedere con rito abbreviato, una volta formulata, non è revocabile. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato come disciplinato nel 1995, aveva chiesto nel giudizio di rinvio di procedere con rito ordinario, sulla scorta di argomenti tratti dalla nuova regolamentazione medio tempore intervenuta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28355
    Data del deposito : 4 maggio 2004

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