Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
La facoltà riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato, in base alle quali il giudice ne è investito per effetto della sola volontà della parte, la richiesta di procedere con rito abbreviato, una volta formulata, non è revocabile. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato come disciplinato nel 1995, aveva chiesto nel giudizio di rinvio di procedere con rito ordinario, sulla scorta di argomenti tratti dalla nuova regolamentazione medio tempore intervenuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2004, n. 28355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28355 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 04/05/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 733
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 31512/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NI, n. a Bolzano il 20 febbraio 1962;
nei confronti della sentenza in data 4 aprile 2002 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio COLLA;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fava.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Bolzano, appellata da MA NI, con la quale il predetto, a seguito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e di lire venticinque milioni di multa - con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per il rito prescelto - per il reato di cui all'art. 73, comma primo, e 80, comma secondo, del d.p.r. n. 309/1990, per avere detenuto illecitamente un quantitativo di circa un kg. di cocaina che poi spacciava sulla piazza di Bolzano con il concorso, tra gli altri, di IC MA (nel frattempo deceduto), in quantitativi di 40 - 50 gr. alla volta (in Bolzano, verso la fine del 1993 e l'inizio del 1994).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il NI che deduce i seguenti motivi.
Violazione degli artt. 438 e 441 bis c.p.p.. Nullità dell'ordinanza del G.u.p. pronunciata alla udienza del 30 maggio 2001. Il giudizio di primo grado si era concluso con la sentenza del G.u.p. del 19 ottobre 1995, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello, la cui decisione veniva però annullata da questa Corte (n. 13284/1998) per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativamente al capo a), oggetto del presente giudizio, con rinvio al G.u.p. di, Bolzano il quale rigettava la richiesta di revoca del giudizio abbreviato allora formulata dalla difesa secondo cui le novità normative che si erano succedute dopo la prima sentenza di primo grado (soprattutto la riforma dell'art. 111 cost. e la riforma del rito abbreviato) consentivano all'imputato di rimeditare sulla scelta allora adottata, optando per il giudizio ordinario, oggi maggiormente garantista rispetto al passato. Tale richiesta veniva rigettata sul presupposto che sia inibito all'imputato, dopo la scelta del rito abbreviato, di aderire alla celebrazione del processo con il rito ordinario. Subordinatamente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 bis c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 cost. nella parte in cui non prevede che possano essere revocate le richieste di giudizio abbreviato formulate precedentemente alla riforma dell'art. 111 Cost. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 73, comma primo, d.p.r. n. 309/1990 e dell'art. 192 c.p.p., comma terzo. La Corte si era servita per la motivazione di argomenti e di elementi probatori che facevano parte non del reato di cui al capo a), ma che erano invece relativi ai capi b) (cessione in conto vendita avvenuta in Bolzano nel febbraio 1994 da parte del NI a TR MA di un quantitativo di circa 150 grammi di cocaina per un corrispettivo di lire 25 milioni) ed e) (cessione in conto vendita da parte di NI e NI al AI di 40 grammi di cocaina per un importo di 150.000 lire al grammo che poi il AI avrebbe spacciato in Bolzano nella misura di 30 grammi) della originaria rubrica. Su tali reati si era formato il giudicato interno. Sul capo a), gli unici elementi probatori erano dati dalle dichiarazioni etero-accusatorie di NI e di AI, correi separatamente giudicati, rese nella fase delle indagini preliminari. NI aveva riferito che lo stesso NI gli aveva detto di avere ricevuto da una persona di NO un quantitativo di un kg. di cocaina. Il AI, a sua volta, aveva affermato di sapere che il NI ed il NI, oltre a essere dediti al consumo della cocaina, erano pure dediti allo spaccio, e aveva, altresì, saputo dal MA che NI aveva ricevuto un quantitativo di un kg. di cocaina dalla Colombia tramite una persona di NO, che il NI aveva regolarmente pagato. Tali dichiarazioni, certamente utilizzabili siccome assunte in giudizio celebrato con rito abbreviato, non rispondevano ai canoni fissati da questa Corte in tema di chiamate di correo. Esse, infatti, non tenevano conto della personalità dei chiamanti. Si trattava di soggetti sottoposti a procedimenti penali e che inoltre, erano stati già condannati con sentenza irrevocabile nell'ambito del medesimo processo. Il NI, inoltre, era dedito all'uso di sostanze stupefacenti. Entrambi avevano interesse a coinvolgere altre persona per alleggerire la propria posizione. Le dichiarazioni inoltre erano difformi (NI aveva riferito di un kg. di cocaina,poi di tre, spediti dalla Colombia via NO;
AI aveva parlato di un Kg. proveniente dalla Colombia). Le dichiarazioni, per di più, apparivano non verosimili (NI aveva detto prima di un costo di 180 milioni, poi di 150 e poi di 130; e poiché il costo del corriere era stato di lire 15 milioni, si sarebbe giunti a un totale minimo di 145 milioni: avendo rivenduto la sostanza a lire 150.000 al grammo avrebbe concluso in perdita). Sul punto la Corte aveva ritenuto che la droga sarebbe giunta pura e poi tagliata, ma questa era una mera congettura, non essendo mai stata sequestrata la sostanza. Era, poi, altamente improbabile che la droga fosse passata al controllo dell'aeroporto (riposta in una valigia). Infine le dichiarazioni dei propalanti erano generiche (nessuno di loro riferisce i nomi del milanese ne' si dice alcunché sul nascondiglio della droga, ne' sui nomi dei clienti). Le dichiarazioni, comunque, erano entrambe de relato.
Il NI deposita memoria difensiva.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, anteriormente alla riforma del rito abbreviato, si è sempre espressa nel senso che "Una volta che, con il consenso del pubblico ministero, il giudizio abbreviato è stato incardinato, la proposta dell'imputato non può più essere ne' modificata ne' revocata, dovendo la scelta del rito considerarsi definitiva, giacché l'unica alternativa prevista dalla legge consiste nella possibilità per il giudice delle indagini preliminari, che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di declinare autonomamente il giudizio. Ne consegue che è inammissibile la declinazione della competenza motivata da parte del G.I.P. con la semplice dichiarazione di volontà dell'imputato di revoca del precedente consenso prestato al rito abbreviato. SENT. 0 3406 DEL 28/10/1991 (CC. 26/09/1991), Confl. comp. Pret. e G.I.P. Pret. Firenze in proc. Egada, RV. 188451; SENT. 00 272 DEL 13/01/1999 (UD. 06/11/1998) Fiordi RV. 212200.
La ratio decidendi che ha orientato tutta la giurisprudenza formatasi sul punto prima della riforma della c.d. legge Carotti non è quella prospettata dalla difesa, secondo cui l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato era considerata irrevocabile perché frutto di un negozio processuale tra pubblico ministero e imputato, ma quella, del tutto diversa, in forza della quale, una volta investito il giudice di una richiesta di giudizio abbreviato, "dominus" del rito da seguire diventava il giudice, di modo che l'unico modo perché l'abbreviato non potesse celebrarsi era quello del rifiuto del giudice di procedere con tale rito perché il processo non poteva essere deciso allo stato degli atti, non potendo più incidere sulle scelte del giudice la volontà della parti di revocare la richiesta fatta. La situazione non è mutata oggi a seguito delle modifiche apportate al rito abbreviato anche in relazione ai processi che devono svolgersi col rito abbreviato riformato. Si è infatti deciso nel senso che "La facoltà, riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341/2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti, sicché una volta esercitata nei termini previsti, il giudizio deve necessariamente svolgersi con le forme del rito ordinario, non essendo ammissibile la richiesta di porre nel nulla una precedente revoca ritualmente formulata (SENT. 15151 DEL 22/04/2002 (CC. 22/03/2002), Di Stefano, RV. 221866). E non v'è dubbio che la ragione di tale soluzione sia sempre la stessa: la richiesta di giudizio abbreviato, ancorché il giudice ne sia oggi investito per effetto della sola volontà della parte (non essendo più necessario il consenso del pubblico ministero), non è revocabile non già perché il richiedente non sia più vincolato da un patto col pubblico ministero, bensì, ancora una volta, perché arbitro della ammissibilità del giudizio abbreviato, sia che sia richiesto nella forma semplice che in quella condizionata a una richiesta di integrazione probatoria diviene il giudice: investito quest'ultimo, tutte le inerenti valutazioni sono a lui rimesse ed egli potrà ammettere o non ammettere il rito richiesto. Tutto ciò dimostra un primo errore di fondo del ragionamento dell'imputato (v. in particolare il contenuto della memoria difensiva dep. il 26 aprile 2004): non può, infatti, affermarsi che ove prima l'irrevocabilità della richiesta era impedita dalla esistenza di un patto di natura pubblica col pubblico ministero, oggi, venuta meno la possibilità di configurare un tale patto, non dovrebbero esservi ostacoli ad ammettere la revoca: invero sia prima che dopo la riforma deve affermarsi che la richiesta di giudizio abbreviato è irrevocabile perché l'unica possibilità perché tale giudizio non si celebri è quella per cui il giudice riconosca insussistenti le condizioni relative.
Ma la prospettazione della difesa è infondata anche per una ragione ulteriore, ben più solida. Le due diverse discipline del rito abbreviato anteriore e posteriore alla riforma non possono avere alcuna interferenza per ragioni temporali legate al principio "tempus regit actum", trattandosi di modifiche di legge processuale e non esistendo una norma transitoria che nel passaggio dal precedente al successivo regime di giudizio consenta di revocare, in base al nuovo processo abbreviato, una richiesta di giudizio abbreviato che doveva celebrarsi secondo le regole vigenti anteriormente alla riforma. Dopo l'annullamento con rinvio da parte di questa Corte per ragioni che nulla avevano a che vedere con i problemi del rito abbreviato, il G.u.p., Giudice del rinvio, doveva procedere come ha proceduto con il rito abbreviato come disciplinato nell'anno 1995 in cui è stato celebrato il primo giudizio, applicando quella disciplina, senza che sussistesse alcuna possibilità di revoca della richiesta formulata in base alla precedente disciplina sulla scorta di argomenti tratti dalla nuova regolamentazione. Bene ha fatto quindi a rigettare la richiesta di revoca.
D'altra parte questa Corte ha già avuto modo di stabilire che :
"L'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. di uniformarsi alla sentenza di annullamento,
riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno". (SENT. 00 108 DEL 17/03/1993 (CC. 14/01/1993), Primerano, RV. 193365).
Il ricorrente, in subordine, ha rilevato che l'art. 441 bis c.p.p. dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentirebbe di revocare le richieste di rito abbreviato spiegate prima della entrata in vigore del nuovo art. 111 cost., per contrasto con l'art. 111 stesso e 3 cost.. La questione è stata disattesa correttamente dalla Corte d'appello che ha rilevato come la stessa sia manifestamente infondata in quanto con essa si sollecita un inammissibile intervento additivo della Corte costituzionale. Può aggiungersi che una siffatta questione di legittimità costituzionale finirebbe con l'incidere sulla disciplina transitoria di passaggio dal precedente al nuovo rito abbreviato ed è noto che la Corte costituzionale ha sempre ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di norme che riguardino siffatte discipline.
Il secondo motivo è pure infondato.
Con il capo a) NI è accusato di aver detenuto un kg. di cocaina (alla cui importazione non ha collaborato), che spacciava in quantitativi di quaranta - cinquanta grammi per volta (reato commesso alla fine del 1993-inizio del 1994); nei capi b) e ed e) è accusato di avere ceduto a MA 150 grammi in conto vendita (nel febbraio 1994) e di avere ceduto a AI in conto vendita quaranta grammi (nel maggio giugno 1994). Tali reati (capi b ed e) sono stati separatamente giudicati e il processo si è concluso con la pronuncia di colpevolezza. Si tratta di reati diversi, ma la prova dei reati sub b) ed e) è a un tempo prova del reato di cui al capo a) che rappresenta il capo "contenente" rispetto ai capi "contenuti". Non si comprende per quale motivo la prova della cessione di cocaina a MA e a AI non possa costituire - secondo la difesa - nello stesso tempo anche la prova della detenzione in capo al NI della droga di cui al capo a), considerati anche i tempi di contestazione dei due reati. Tale è sicuramente l'opinione dei giudici di merito, quali hanno ritenuto che i quantitativi di cui ai capi b) ed e) facessero parte del quantitativo di cui al capo a (cfr. sent. G.I.P. del 30 maggio 2001, pagg. 4 e 9). Le chiamate di correo di NI e AI, se sono de relato, trovano sicuramente conforto quanto al AI nel suo stesso comportamento, certamente provato, di vendita di un quantitativo proveniente da quella partita, e, quanto al AI stesso e al NI nella vicenda della consegna da parte di NI a MA del consistente quantitativo di cui al capo b), vicenda da loro direttamente vissuta e di cui hanno riferito in modo del tutto concorde sulle difficoltà del defunto MA di pagare il suo debito nei confronti del NI per la droga che questi gli aveva ceduto in conto vendita. Non solo, ma tutte le operazioni di detenzione e di spaccio di cocaina interessanti questo processo e quello precedente (smembratisi dopo l'annullamento parziale di questa Corte della prima sentenza della Corte d'appello) non sono fondati sulle sole dichiarazioni di NI e di AI perché "l'indagine a carico del NI e di altri imputati già giudicati è durata alcuni mesi con continue intercettazioni telefoniche e ambientali, all'interno delle autovetture in loro uso" (v. sentenza G.u.p. del 19 ottobre 1995).
Ciò premesso, sono infondate le altre obiezioni che la difesa ha mosso nei confronti dei chiamanti in correità NI e AI. Le dichiarazioni dei chiamanti in correità non possono essere messe in dubbio sol perché costoro siano gravati da precedenti penali o perché il NI fosse tossicodipendente. Tanto meno si può ipotizzare un interesse a calunniare il chiamato per "alleggerire" la propria posizione, senza fornire il minimo elemento indiziante a loro carico sul punto. Le chiamate in correità sono nel caso sovrapponibili e le "sbavature" sono minime, ed esse, al contrario, contribuiscono anzi a confermare l'autonomia delle dichiarazioni e la loro genuinità. In particolare non ha rilievo insistere sul fatto che un chiamante abbia parlato di un kg. di cocaina venduta al NI da un signore di NO e che l'altro abbia parlato di un Kg ut supra. Si è infatti chiarito che i tre chili importati dal signore di NO avevano destinazioni diverse e che al NI ne era destinato uno solo. Tutte le altre deduzioni sulle chiamate in correità sono manifestamente infondate, attengono al merito e comunque trovano una risposta logica nelle argomentazioni dei giudici di appello.
Il ricorso va conclusivamente rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004