Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11057 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
li l e p r o n REPUBBLICA ITALIANA Li IN NOMAR DEL POPOLNITALIANO SUPRE ADI CAS LA C RT: Z ONE Oggetto lolezione SEZIONE TERZA CIVILE non abstelove Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10996/00 Dott. Angelo - Presidente - GIULIANO LIMONGELLI Dott. Antonio 28663 Cron. - Rel. Consigliere 2843 Rep. Dott. Michele LO PIANO · Consigliere - Ud. 26/02/02 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL-SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti il 29 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL AN IM LA, elettivamente domiciliata in ROMA DE DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato VIA PIERGIORGIO VILLA, che la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato ROBERTO DE CATALDIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 124/99 della Corte d'Appello di 525 SALERNO, emessa il 9/3/99 e depositata il 21/04/00 1 (R.G. 316/1997); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO VILLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16.11.1992 MO UC, pro- prietario di un immobile condotto in locazione dal Mi- nistero delle Finanze, premesso che in data 5.5.1989 il Pretore di Salerno aveva convalidato lo sfratto intima- to al conduttore per finita locazione alla data del 27.9.1988, lamentò che ciononostante il conduttore ave- ☑ va continuato a detenere illegittimamente l'immobile fino all'1.12.1990, pagando, durante il periodo di in- debita detenzione, il pattuito canone mensile di L.
1.500.000. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero delle Finanze per sentirlo condan- nare, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. ed a titolo di risarcimento del maggior danno, al pagamento della dif- ferenza tra il canone mensile di L. 5.000.000, ritenuto congruo dall'U.T.E. con riferimento all'anno 1989, e quello corrisposto dal Ministero. Assunta una consulen- 2 za tecnica, il Tribunale, con sentenza del 26.5.1997, in accoglimento della domanda, condannò il Ministero al pagamento della somma di L. 136.851.030 (comprensiva di rivalutazione dei canoni e produttiva di interessi) in favore del MO. Il Ministero propose appello, lamen- tando che il Tribunale avesse ritenuto sussistente un maggior danno che non era stato provato ed avesse, inoltre, calcolato gli interessi mensili, riferendoli all'unico importo del canone del mese di dicembre 1990, anziché agli importi dei canoni mensili rivalutati. Con sentenza del 21.4.1999 la Corte di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto a L. 82.600.000 l'importo del risarcimento, osservando che l'obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo della locazione durante il periodo di indebita deten- zione, rivestendo natura di debito di valuta, non avrebbe potuto comportare la rivalutazione dei canoni ed avrebbe comportato il pagamento di interessi solo a decorrere dalla domanda giudiziale. Ricorre con quattro motivi De SI IA, erede universale del MO UC, deceduto nelle more. L'intimato Ministero delle Finanze non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta che, incorrendo in ultra- petizione, la Corte di merito abbia escluso la rivalu- tazione dei più elevati canoni posti a carico dell'amministrazione conduttrice, quantunque l'appellante Ministero si fosse limitato a dolersi del fatto che il Tribunale aveva calcolato gli interessi in relazione al canone del dicembre 1990, assoggettato al- la massima rivalutazione, anziché in relazione ai sin- goli canoni volta per volta rivalutati. La doglianza non ha fondamento. Il Ministero appellante aveva innan- zitutto lamentato che il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza del maggior danno lamentato dal locatore con riferimento all'art. 1591 C.C. e, quindi, aveva censurato non soltanto l'attribuzione al locatore di un canone più elevato di quello contrattuale, ma ancor più (anche se implicitamente) la disposta rivalutazione di tale maggior canone. Ne consegue che la Corte di meri- to, escludendo la rivalutazione, ha accolto in parte la doglianza del Ministero e, quindi, non ha ecceduto i limiti del corrispondente motivo di impugnazione. La reiezione del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo (con cui la ricor- rente lamenta che la Corte territoriale, in diretta conseguenza dell'ultrapetizione in cui sarebbe incorsa, abbia pregiudicato il diritto dell'appellato MO di proporre le proprie difese in ordine al nuovo criterio adottato dalla Corte di merito per la determinazione del risarcimento spettante al locatore) e del terzo mo- tivo (con cui la ricorrente lamenta che, sempre a causa dell'ultrapetizione, la Corte territoriale abbia con- traddetto il giudicato interno formatosi con la pronun- zia del tribunale sul punto relativo alla rivalutazio- ne, che -secondo la ricorrente- sarebbe stata accettata dall'appellante Ministero), che appaiono assorbiti. Col quarto motivo la ricorrente lamenta che la Cor- te salernitana, con motivazione contraddittoria o quan- to meno insufficiente, abbia escluso la rivalutazione dei maggiori canoni posti a carico del Ministero, quan- tunque quei canoni, formando oggetto di un debito di valore, dovessero essere rivalutati e considerati pro- duttivi di interessi. Questa doglianza (con cui la ri- corrente, nonostante la imprecisa intestazione del mo- T tivo, addebita sostanzialmente alla Corte distrettuale E d'aver violato gli artt. 1591 e 1224 c.c.) è fondata solo in parte. Il risarcimento del maggior danno, rico- nosciuto al locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c., non avrebbe potuto farsi consistere nell'intero ammontare dei più elevati canoni imposti al Ministero, ma soltan- to nelle differenze tra quei canoni ed i canoni pattui- ti col contratto di locazione ed effettivamente corri- sposti dall'amministrazione conduttrice nel periodo di illegittima detenzione, posto che questi ultimi corri- spondevano a debiti di valuta. Solo su tali differenze, che costituivano -esse soltanto- gli oggetti di altret- di valore, avrebbe dovuto applicarsi latanti debiti rivalutazione ed avrebbero dovuto computarsi gli inte- ressi a decorrere dal momento iniziale del periodo di illegittima detenzione. La Corte di merito, che invece -come si è visto- ha escluso la rivalutazione degli in- teri importi dei maggiori canoni addebitati al Ministe- ro e su questi imposti ha attribuito al locatore gli interessi solo a decorrere dalla domanda giudiziale, è, quindi, effettivamente in corsa nei vizi giuridici so- 109T129.11 stanzialmente denunciati dalla ricorrente. 8966456T 20,66 La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- TOT. 149.77 mente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla li- quidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in quan- to di ragione. Cassa la impugnat one sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spes e, alla Corte d'Appello di Napoli. Roma, 26.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE EL CANGEL ERE C Dottes d