Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Il termine di prescrizione del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) non decorre dalla data dell'accertamento ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2010, n. 16859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16859 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/03/2010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 562
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 37090/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC IE nato il [...];
avverso la sentenza del 20.1.2009 del Tribunale di Macerata, sez. di Civitanova Marche;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1) Con sentenza in data 20.1.2009 il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EC IE in ordine al reato di cui al D.P.R. 30 marzo 1942, n. 327, art. 54 e art. 1161, comma 1 ascritto perché
estinto per intervenuta prescrizione.
Riteneva il Tribunale che fosse decorso, alla data di emissione della sentenza (20.1.2009), il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, essendo stato il reato accertato in data 26.5.2003. 2) Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 1161 cod. nav. ed agli artt. 157, 158 e 160 c.p..
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la contravvenzione contestata ha natura di reato permanente, per cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e non certo dalla data di accertamento. Non risultando se e quando sia venuta meno l'abusiva occupazione, il reato non era certamente prescritto. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) Occupare arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo significa esercitare, senza titolo, un potere di fatto sul bene in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Sicché è occupazione abusiva ex art. 1161 cod. nav. l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3 n. 2853 del 12.2.1999). Sotto l'aspetto "oggettivo" il reato de quo non può che avere carattere permanente e cessare solo quando venga meno l'esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell'immobile, l'uso ed il godimento illegittimi. La permanenza si protrae, cioè, fino a quando persista, comunque, l'occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale.
Sicché non ha alcuna incidenza sulla permanenza del reato l'eventuale emissione da parte dell'autorità amministrativa competente di ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (l'inosservanza del provvedimento integra piuttosto l'ulteriore reato di cui all'art. 1164 cod. nav.). Altrettanto irrilevante è che la proprietà dell'opera realizzata sul suolo demaniale venga acquisita ope legis al patrimonio dello Stato. Il vendicarsi dell'accessione incide sulla proprietà dei manufatti, ma non certo sull'uso ed il godimento del bene. Ne discende che, continuando l'occupazione senza titolo del manufatto realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.. Con il protrarsi dell'occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva (cfr. Cass. pen. sez. 3, 12.12.2003 -Duro). La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo o con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione. 3.1.1) Tanto premesso, come ha correttamente rilevato il ricorrente, non risulta dalla sentenza che sia intervenuta la cessazione dell'occupazione abusiva del demanio (con lo sgombero dell'area occupata) o che sia intervenuto un provvedimento che legittimi l'occupazione.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, non risultando cessata la permanenza, ha fatto decorrere la prescrizione dalla data dell'accertamento.
3.2) La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio (ricorso per "saltum") alla Corte di Appello di Ancona che accerterà, tenuto conto dei principi di diritto sopra indicati, se e quando sia cessata la permanenza del reato (oppure se tale cessazione debba ricondursi alla emissione della sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010