Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO LIA5842 / REPUBBLICA ITALIANA 01 LA CORTE SUPREMA D CASSALIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SPESE PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CE BALDASSARRE Presidente R.G.N. 7737/00 Dott. CE PROTO Rel. Consigliere Cron. 12633 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 2112 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 26/02/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig.
5.24 ore sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 23.04 71 domiciliata in ROMA il DI UC GIULIANA, elettivamente IL CANCELLIERE VIA OVIDIO 32, presso l'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, rappresentata e difesa dall'avvocato NZ RUBINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CANCELLERIA
contro
RI EP, RI NZ, RI UA, RI AN, RI EL, RI IL, DEGLIelettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO UBALDI 66, presso l'avvocato GIANFRANCO MOBILIO, che li 2001 rappresenta e difende, giusta mandato a margine del 533 controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti - STUDIO UFFICIO COPIE Rilasciata copia contro al Sig. Mabilio. per diritti 3000 UMBERTO, DI UC LEOPOLDO, EM LAURA, GUARRACINO # 16 LUG ZOOT BANCA POPOLARE DI SALERNO S.C. a r.l.; IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 82/00 della Corte d'Appello di €0.77 11500 CANCELLERIA SALERNO, depositata il 22/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. CE PROTO;
udito iper resistenti, l'Avvocato Mobilio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 13 aprile 1988 i sig.ri Leo- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE poldo Di CI e UR EM convennero davanti al Tri- UFFICIO COPIE Richiesta copia legate bunale di Salerno il sig. ER NO, chiedendo dal Sig. DI per diritti 12000-E la declaratoria di nullità per simulazione (come poi از precisarono nel corso del giudizio) della compravendita RE di due fondi rustici da essi venduti verso il corri- spettivo di lire 230 milioni al convenuto. I✰ NO, costituitosi, contrastò la domanda. La domanda fu contrastata anche dalla BA Popolare di 2 1551699 Salerno e dai sig.ri CE e LE RR, inter- venuti nel giudizio. Con atto notificato il 22 settembre 1993 Giuseppi- CE, LE, ON, VI e ME na, premesso che il NO era stato condanna- RR to al pagamento di lire 712 milioni a loro favore а €0,77 1500 CANCELLER) titolo di risarcimento del danno per avere estromesso AN RR dai fondi rustici già richiamati;
che OP e GI Di CI e UR EM assumendo l'esistenza della trascrizione di un atto notificato al NO, avente ad oggetto la declaratoria di simu- lazione della vendita del '72 - avevano ottenuto la SO- spensione dell'espropriazione da essi promossa nei con- fronti del NO;
che scopo dell'atto simulato era di conseguire fraudolentemente la libertà dei fondi in Y danno di AN RR, affittuario convennero, da- vanti al Tribunale di Salerno, i germani Di CI, la EM e il NO, chiedendo che i convenuti fosse- ro condannati al risarcimento dei danni loro cagionati. Il Tribunale riuniti il procedimento 1475/88 re- lativo alla simulazione ed il procedimento 1126/93 re- lativo al risarcimento dei danni rigettò le domande del Di CI e della EM contro il NO e le domande relative al procedimento 1126/93, e condannò il Di CI e la EM alle spese nei confronti della Ban- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7737 00) 3 ca e di LE e CE RR. Dichiarò compensate tra le parti le residue spese. Avverso tale sentenza proposero appello OP Di CI e UR EM, deducendo fra l'altro la nullità della sentenza stessa nella parte relativa al processo n. 1476/88 sulla simulazione, in quanto non era stata convenuta GI Di CI, figurante tra i simulati alienanti. EP, CE, LE, ON, VI e ME RR resistettero. In via subordinata chiesero la rimessione degli atti al primo giudice per la integrazione del contraddittorio. Il NO e la BA resistettero. GI Di CI, costituitasi, chiese la declara- toria di nullità della notificazione della sentenza re- lativa alla statuizione sulla simulazione, per non es- sere stata citata nel giudizio in primo grado. Chiese, inoltre, il rigetto di tutte le domande proposte con appello incidentale, e la rifusione delle spese proces- suali. Con sentenza depositata il 28 febbraio 2000 la Corte d'appello dichiarò la nullità dell'intera sen- tenza impugnata e rimise la causa al giudice di primo grado per la integrazione del contraddittorio nei con- fronti di GI Di CI. Dichiarò, quindi, intera- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7737 00) 4 mente compensate tra le parti le spese del giudizio di gravame. Avverso questa pronuncia la sig.ra GI Di Lu- cia ha proposto ricorso per cassazione, in base ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso, illu- strato da memoria, CE, EP, LE, An- tonietta, VI e ME RR. Motivi della decisione Con il motivo del ricorso la Di CI, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione, de l'illogicità ل e l'erroneità dell'iter argomentativo adottato dalla sentenza impugnata, nella parte in cui, disponendo la compensazione delle spese processuali tra tutte le par- ti e, quindi, anche nei confronti dell'attuale ricor- rente, ha ravvisato i giusti motivi della compensazione nella complessità della vicenda giudiziaria, nella na- tura della controversia e nella peculiarità delle que- stioni trattate, pur avendo affermato che era pacifico in giurisprudenza la necessità della presenza nel giu- dizio di simulazione di tutti i soggetti partecipi del- l'accordo simulatorio. La censura è infondata, perché le argomentazioni con le quali la Corte d'appello ha giustificato l'opportunità della compensazione delle spese con rife- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7737 00) 5 Di CI, non sono erro- rimento alla posizione della nee, nè illogiche. L'erroneità non sussiste, in quanto l'opportunità della compensazione risponde ad una valutazione equita- tiva, che consente di derogare al criterio della SOC- combenza, e può essere perciò disposta, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. Né sussiste la denunciata illogicità, in quanto la Corte d'appello, col riferimento ai giusti motivi, ha inteso considerare, fra l'altro, che la sig.ra GI Di CI aveva utilizzato l'esistenza del giudizio per ottenere la sospensione dell'esecuzione immobiliare av- viata dai RR, e che, nel corso del giudizio di pri- mo grado ed all'esito della riunione con il giudizio risarcitorio promosso dai RR, la stessa mai aveva rilevato la sua mancata citazione nel giudizio di meri- to. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, spese che si liquidano in complessive lire 2-105000 di cui lire 2 milioni per onorario. Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.7737 00) 6 Così deciso nella camera Sezione civile il 26 febbraio Il Consigliere estensore Vificenzo Proto livunet CORTE SUB Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7737 00) 7 di consiglio della prima 20001. Il Presidente CE Baldassarre Vir Baldassasse h hoos 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dotá Gin 29738 290.000 versait DUECENTON NAUTAMILA p. Dirigente Area S iri (lire (PPO) (D.ssa Maria Grazia Cludiziari It Responsabile Service (Dr. M. RUCCHI