Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10581 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 058 1 / 0 1 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPO O I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavo::o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 3654/00 Rel. Consigliere Cron. 23, 199 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 12/05/01 Dott. Florindo MINICHIELLO ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: TRIADE S.N.C., NOBILI GIUSEPPE, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TANCREDI CARTELLA 52 INT 15, presso lo studio dell'avvocato SABRINA ROMANI, rappresentati e difesi dall'avvocato GUIDO ROMANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 2759 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega PONTURO, in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 11/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 08/02/99 R.G.N. 880/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 28 maggio 1997, il Pretore -Giudice del lavoro di accoglieva l'opposizione proposta dalla s.n.c. Triade Rieti nei confronti dell'INPS, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto di previdenza per il pagamento di £.
5.743.867 a titolo di contributi assicurativi, dovuti in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 1° dicembre 1987 al 30 giugno 1988 tra la società e tale AL OT. Il decreto era, pertanto, revocato. Il Tribunale-Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 27 gennaio 18 febbraio 1999, accogliendo l'appello proposto dall'Istituto nei confronti della società, rigettava l'opposizione e condannava l'appellata nelle spese dei due gradi. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono con unico atto, affidandosi a quattro motivi, la Triade s.n.c., in persona del suo liquidatore RG RE, e OB PP, quale opponente, congiuntamente alla società, al decreto ingiuntivo, seppure non destinatario dell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Pretore. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, gli opponenti deducono violazione dell'art. 1331 c.p.c. mancata impugnazione della sentenza d'appello nei - 365400.doc 3 confronti del sig. OB PP nei confronti del quale vi sarebbe stato litisconsorzio necessario in causa inscindibile in quanto concernente l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato quale presupposto per la condanna al versamento di contributi previdenziali. Il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c.. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che, come già detto nel sintetizzare lo svolgimento del processo, il Pretore ha emesso la propria pronuncia nei confronti di La Triade s.n.c., in persona del liquidatore RG RE, oltre che dell'INPS, ma non anche nei riguardi di PP OB, soggetto non menzionato in alcuna parte della sentenza. Ne consegue che, nel proporre appello avverso quest'ultima, l'Istituto di previdenza, attenendosi all'indicazione delle parti nei confronti delle quali era stata resa dal Pretore la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, correttamente ha rivolto l'impugnazione nei confronti della sola controparte La Triade s.n.c., come tale indicata nella sentenza impugnata. L'INPS non era infatti tenuto, a fronte del tenore testuale del provvedimento, a considerare ulteriormente che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della s.n.c. Triade in persona del suo legale rappresentante OB PP nonché dei singoli soci e che il ricorso in opposizione era stato proposto dalla Triade s.n.c. in persona del liquidatore RE RG e da OB PP, essendo vincolante, ai fini dell'impugnazione, la identificazione delle parti del rapporto processuale instauratosi in primo grado quale operata dal Pretore. D'altra parte, non può neppure rilevarsi d'ufficio l'eventuale, e non dedotta, violazione da parte del giudice di primo grado del principio di integrità del contraddittorio in quanto tra i i V 365400.doc destinatari (eventualmente soggettivamente distinti, ed è dubitabile che lo siano, ai fini che qui interessano, la società di persone ed il suo legale rappresentante) di un medesimo decreto ingiuntivo non necessariamente esiste un vincolo che valga a configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario (in particolare, non integra siffatta ipotesi l'eventuale solidarietà tra gli obbligati: Cass.26 marzo 2001, n.4364; 30 gennaio 2001, n.1266; 5 novembre 1999, n.12325; 12 giugno 1997, n.5275). I successivi tre motivi, che per la stretta connessione delle censure è sono del pari infondati:opportuno trattare congiuntamente, col secondo motivo, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché degli artt.251, 252 e 253 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., sostenendosi dai ricorrenti che il Tribunale non avrebbe potuto trarre elementi di prova dalle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Ispettorato del lavoro;
tanto meno, avrebbe potuto ritenerli prevalenti rispetto alla prova testimoniale raccolta nel processo;
-col terzo motivo, è denunciata violazione dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., non essendosi considerato, da parte del Tribunale, che la pretesa lavoratrice era teste avente interesse in causa e non avendone il Tribunale rilevato l'incapacità a deporre;
- col quarto motivo, infine, si deduce omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto in cui è stato tratto argomento di prova dalle dichiarazioni rese dalla teste LL CI, per non essersi considerato dal Tribunale che si trattava di una deposizione de relato per avere la teste riferito quanto sosteneva di avere appreso dalla OT e cioè da soggetto, come detto, portatore di un interesse in causa. 365400.doc Ha ritenuto il giudice di appello che dalle indagini svolte dall'Ispettorato del lavoro era risultato che la OT aveva lavorato come dattilografa, presso il quindicinale MO NO (edito dalla società), per tutto il periodo in contestazione: conformi erano state le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e da altre persone esaminate in sede ispettiva, oltre che le ammissioni di tale RG RE socio della Triade e di fatto effettivo gestore del giornale -, seppure - limitate ad un periodo del rapporto lavorativo di soli venti giorni. Il Pretore aveva, invece, valorizzato le dichiarazioni testimoniali di certo NC RI il quale aveva riferito che, quando egli era direttore di MO NO, la OT si recava in redazione e scriveva alcuni articoli per conseguire il tesserino di pubblicista e, per tre giorni ogni quindici, RG RE, quale effettivo titolare del giornale, utilizzava a turno, a seconda delle disponibilità, uno dei collaboratori per battere al computer i testi da pubblicare, pagandolo in relazione a quanto scritto: in qualche occasione era stata utilizzata in detta attività anche la OT. Tali dichiarazioni, peraltro, secondo il Tribunale, non erano credibili, siccome contrastanti con quanto dichiarato dalla teste LL e dallo stesso RG RE in sede ispettiva. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che della pretesa attività pubblicistica svolta dalla OT non era stata data la minima prova, che pur avrebbe potuto essere facilmente fornita, se la circostanza fosse stata vera. Ritiene la Corte che le ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello non meritino le critiche dei ricorrenti sopra esposte. Costituisce principio costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque da funzionari di enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle 365400.doc 6 dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. in particolare Cass. S.u. 3 febbraio 1996, n.916). Ha anche affermato questa Corte che, allorquando nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare;
tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art.421 c.p.c., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass.4 agosto 1998, n.7661). Vero è che, come ha dato atto lo stesso giudice di appello, il teste NC RI, ha riferito circostanze che escluderebbero una prestazione di attività lavorativa continuativa da parte della OT in favore della società, ma - per quanto è stato posto in luce nella sentenza impugnata -, a parte la circostanza che le prestazioni della OT si sarebbero limitate a tre giorni nell'arco di ogni due settimane, mentre per il resto la stessa si sarebbe limitata a recarsi in redazione per scrivere alcuni articoli per conseguire il tesserino di pubblicista, sta di fatto che lo stesso teste non ha riferito specifici elementi tendenti ad escludere la subordinazione delle prestazioni diverse dal preteso tirocinio. 365400.doc 7 Per contro, il Tribunale ha legittimamente valorizzato una serie di elementi raccolti in sede ispettiva, tutti convergenti nel senso della sussistenza della subordinazione. Anzitutto, le dichiarazioni della stessa lavoratrice che, pur interessata alla affermazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ben avrebbe potuto essere sentita ai sensi dell'art.421 anche in sede giudiziale, onde non può escludersi nemmeno la valutabilità, quale elemento di prova concorrente con altri, delle dichiarazioni rese dalla medesima all'ispettore, contenenti anche l'indicazione di precisi orari di lavoro. Pure a ritenere, poi, che LL CI (come sostenuto dai ricorrenti che, peraltro, hanno riportato solo uno stralcio delle di lei dichiarazioni, così contravvenendo alla regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione discendente dal divieto per il giudice di legittimità di ricercare le prove direttamente negli atti processuali) abbia riferito quanto le avrebbe a sua volta detto la OT, non può criticarsi sul piano logico la valutazione, come elemento indiziante, di quanto, al di fuori della controversia e della stessa attività ispettiva e quindi in condizioni (in astratto) di non sospettabilità, l'OT ebbe a dichiarare all'altra. Nulla hanno poi obiettato i ricorrenti in ordine a quanto riferito in sede ispettiva (e valorizzato dal Tribunale) da tale RI IN AG la quale dichiarò che, dovendosi la OT sposare, una sorella della AG venne interpellata dalla società perché sostituisse, come lavoratrice dipendente, la stessa OT. Soprattutto, legittimamente il Tribunale ha valorizzato le seppur parziali ammissioni rese da un socio della Triade ed effettivo gestore del MO NO, il quale aveva riconosciuto che la OT aveva lavorato come dattilografa Vin 365400.doc 8 presso quel giornale, ricevendone la somma di £.1.000.000, anche se poi il teste ha limitato detta attività a soli venti giorni del mese di giugno: tali dichiarazioni, certamente rese in sede ispettiva, per quanto sopra detto, a proposito del valore del relativo verbale, contrastano in modo netto e su circostanze specifiche rispetto alle dichiarazioni del teste RI. A fronte, dunque, di queste ultime dichiarazioni, seppure raccolte, nel corso dell'istruttoria pretorile, tuttavia non decisive (per quanto, sul piano logico, risulta dalla sentenza) nel senso della esclusione della subordinazione, legittimamente il Tribunale ha dato rilievo prevalente a tutta una serie di elementi, pur raccolti in sede ispettiva, convergenti nel denunciare il carattere subordinato del rapporto e, a conferma delle proprie argomentazioni, ha anche aggiunto la considerazione del tutto rispondente a logica, che non era emerso che la OT avesse pubblicato un solo articolo sulla rivista, nonostante la facilità della relativa prova da parte della società editrice. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 12 giugno 2001. IL PRESIDENTE Лилита IL CONSIGLIERE ESTENSENSORE 365400.doc 9 Dell. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.. - 2 AGO. 2001 A OLCAS M E IL CANCELLIERE R CANCEL P U S I O N E Z વસ્તી