Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 29/1/1998
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 429
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 43918/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI MI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal tribunale di Bari, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 29 gennaio 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
RI MI venne tratto in arresto dai carabinieri di Triggiano il 19 giugno 1997, perché sorpreso in flagranza del reato di contrabbando di tabacco lavorato estero. Il 23 giugno 1997 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari convalidò l'arresto applicando al RI la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il 25 luglio 1997, poi, il medesimo giudice per le indagini preliminari sostituì tale misura con l'obbligo della dimora in Bari.
Con istanza del 17 settembre 1997 il RI chiese la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di tre mesi per la custodia cautelare, ed in subordine la revoca della misura per cessazione delle esigenze cautelari.
Con ordinanza del 23 settembre 1997, il giudice per le indagini preliminari respinse l'istanza. Il RI propose appello. Con ordinanza del 27 ottobre 1997, il tribunale di Bari rigettò l'appello osservando:
a) che, trattandosi di una misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare, il termine massimo è di sei mesi, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, indipendentemente dal fatto che la misura sia stata preceduta da una altra più grave;
b) che, comunque, anche a volere ritenere, in via puramente ipotetica, che si dovesse tener conto della durata della precedente misura degli arresti domiciliari, non sarebbe ugualmente decorso il termine massimo di custodia cautelare;
c) che permanevano le esigenze cautelari.
Il RI propone ricorso per cassazione deducendo che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto tenere conto di tutto il periodo sofferto a titolo cautelare, a decorrere dall'arresto, giacché altrimenti si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi abbia sin dall'inizio subito l'applicazione degli obblighi e chi vi sia giunto attraverso l'attenuazione di precedenti misure.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Invero, l'art. 308, primo comma, cod. proc. pen. espressamente dispone che "le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303".
Ne consegue che - come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte - il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave (Sez. VI, 28 giugno 1995, Mappelli, m. 203.845). La denunziata ingiustificata disparità di trattamento in realtà non sussiste trattandosi di una evenienza di mero fatto e comunque riguardando la normativa situazioni diverse, essendo ovviamente differente la posizione di colui per il quale sia stata ritenuta non sufficiente l'applicazione di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare e si sia invece ritenuta necessaria l'applicazione di una misura coercitiva personale. Esattamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che nella specie il termine massimo di sei mesi per l'obbligo di dimora applicato al ricorrente non fosse ancora scaduto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1998