Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59777 ION98 Udienza del 19.11.2001 Oggetto: IRPEF e ILOR 6 8 9 1 5 / . 4 / N Z 6 R.G. 10361 A 2 ISTR . B A .R I DE POPO0 2 5 4 0 02 L .P REG R REPUBBLICA ITALIAN L D A L A . E D B U D ITA TE A B I T I S N ESE 1 A N R E I 3 T S 1 LACOR SUPREMA DI CASSAZIONE R I . E Choir. 6187 A N T A SEZIONE TRIBUTARIA M composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. BR Saccucci Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Stefano Benini Consigliere Consigliere Dott. Francesco Tirelli CORTE SUPREMA DI CASSA N ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59777 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Impresa AT CC & Company s.a.s., in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Genovesi n. 3, presso lo studio dell'avv. Eugenio Merlino, da cui é rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, con l'avv. Anna Maria Cipolla -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, sezione prima, n. 1513, del 18.3/13.5.1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 12.10.1989 venivano notificati all'Impresa AT CC Company s.a.s. due avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1983 e 1984. Tali accertamenti erano conseguenti ad un processo verbale di constatazione redatto in data 21.10.1988 dalla Guardia di Finanza per l'omessa fatturazione di acquisti e vendite effettuate con la Smile di CI BR & C. s.n.c.. Queste operazioni di polizia tributaria di Milano erano successive ad altro verbale di constatazione elevato dalla Guardia di finanza di Perugia nei confronti della Smile s.n.c., con la quale l'Impresa AT CC intratteneva rapporti commerciali. La polizia tributaria aveva rilevato dai libri contabili della Smile s.n.c. una differenza tra il volume delle vendite, effettuate alla CC s.a.s. negli anni 1983 e 1984, e le ricevute bancarie emesse dalla stessa Smile s.n.c. a fronte dei pagamenti dovuti dall'Impresa CC;
nonché l'esistenza di assegni bancari emessi a favore della CC s.a.s. per un importo pari alla differenza tra le fatture e le ricevute bancarie emesse a carico della controricorrente. Nel verbale della Guardia di finanza gli amministratori della Smile s.n.c. avevano sostenuto che la differenza era originata esclusivamente dalla realizzazione di operazioni "non ortodosse" compiute per ottenere finanziamenti dagli istituti di credito necessari al fine di eseguire un ordinativo estero comportante un notevole impegno finanziario. I ricorsi dell'Impresa CC s.a.s., venivano accolti dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, con decisione n. 280/12/91, sul rilievo che si era in presenza non di effettive operazioni commerciali tra le due società ma di una condotta diretta a consentire alla Smile di ottenere finanziamenti da parte degli istituti di credito. 2 La Commissione Tributaria di 2° grado di Milano, con decisione n. 293/02/95, accoglieva l'appello dell'Ufficio. In accoglimento del gravame della contribuente, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa in data 18/3/97, in riforma della decisione della Commissione di secondo grado dichiarava l'illegittimità degli avvisi di accertamento. Osservava la Corte di appello che dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza risultava che la maggior parte degli assegni emessi dalla Smile trovavano più o meno rispondenza sia nella data di scadenza delle ricevute bancarie sia nell'importo delle stesse;
che tale dato suffragava la tesi dell'autofinanziamento in favore della Smile sostenuta da LO CI, socio della predetta società, e da EN CC, socio accomandatario dell'Impresa CC;
che la versione dell'Amministrazione si scontrava anche con quanto accertato in sede penale dal G.I.P. del Tribunale di Milano;
che lo stesso maresciallo CR della Guardia di finanza aveva descritto le operazioni come una sorta di autofinanziamento in favore della società Smile, consistente nell'emissione di tratte, destinate allo sconto bancario, a copertura delle quali venivano emessi alla scadenza assegni a favore dell'asserito debitore;
che la tesi dell'autofinanziamento era già stata recepita in sede giudiziaria nell'ambito di diversi processi penali avviati (e conclusi) sugli stessi presupposti a carico di altre aziende in rapporto con la Smile;
che in sostanza, non essendovi riscontri al fatto che si fosse trattato di movimentazione di merci, e non essendo emersi elementi di univoca interpretazione, non poteva essere superata la tesi difensiva secondo la quale si trattava di mere operazioni cartolari a scopo di autofinanziamento consistenti appunto nell'emissione di tratte per le quali alla scadenza la Smile emetteva assegni di pari importo;
che dal complesso della documentazione acquisita emergevano invero elementi gravi, precisi e concordanti, che inducevano a ritenere che la versione dei fatti fornita dal contribuente, secondo cui le operazioni contestate all'impresa AT CC avevano in sostanza riguardato una sorta di autofinanziamento a vantaggio della Smile, era attendibile e fondata. 3 In sede penale in data 11/12/1990 il G.I.P. del Tribunale di Milano pronunciava sentenza, non impugnata dal P.M., di non luogo a procedere nei confronti di EN, OL, US e RI CC, sul rilievo che non era stata compiuta alcuna frode fiscale ma operazioni non ortodosse di autofinanziamento;
con sentenza depositata il 12/11/91, passata in giudicato, il tribunale penale di Milano assolveva poi EL CC perché il reato di frode fiscale contestatogli non sussisteva. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano propone ricorso per cassazione, con un unico e articolato motivo, l'Amministrazione finanziaria. Resiste con controricorso la contribuente che ha anche presentato memoria. Motivi della decisione 1. L'Amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dpr 600/73, 2697 c.c., 2727-2729 c.c.; dei principi generali in materia di prova e determinazione di reddito di impresa;
dell' art. 12 d.l. 429/82, 28 c.p.p. previgente;
dell'art. 654 cpp vigente ( e dei principi che possono trarsene); dell'art. 132 cpc.; del combinato disposto dei ridetti principi e norme;
b) la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. L'Amministrazione ricorrente sostiene che la pronunzia della Corte d'Appello di Milano aveva travisato i fatti di causa. Deduce al riguardo che, qualora tra due imprese che operino nel medesimo settore e abbiano rapporti pluriennali risulti che una abbia emesso nei confronti dell'altra cambiali tratte, pagate dalla trattaria, per importi maggiori di quelli risultanti dalla fatture emesse, e nulla giustifichi la differenza, si deve presumere che la traente abbia venduto merce alla trattaria senza fattura;
e che qualora una delle due imprese abbia emesso assegni a favore dell'altra, e non risulti dalla contabilità la ragione di tale pagamento, si deve presumere che l'emittente abbia acquistato merce dalla prenditrice. Nel caso di specie non vi era prova del preteso autofinanziamento né vi erano indizi idonei ad inficiare quelli raccolti a carico della contribuente. Non era poi esatta 4 l'affermazione della Corte di appello che dal verbale di constatazione della Guardia di finanza risultava che la maggior parte degli assegni emessi dalla Smile trovavano più o meno rispondenza nella data di scadenza delle ricevute bancarie e nell'importo delle stesse;
invero, il verbale non conteneva né la descrizione degli assegni ne delle tratte, sicché non era dato rilevare le scadenze e gli importi dei singoli titoli. Anzi dal verbale medesimo risultava che vi era una differenza di decine di milioni tra l'importo complessivo delle tratte e, rispettivamente, quello delle fatture e degli assegni. Le pronunzie emesse in sede penale non avevano poi un valore neppure indiziario nei confronti dell'Amministrazione, sia perché questa non aveva partecipato ai relativi processi, sia perché talune sentenze non erano state rese in dibattimento, sia infine perché esse si fondavano sulle risultanze, peraltro del tutto generiche, di un mezzo di prova ( la testimonianza del maresciallo CR) non ammissibile nel processo tributario.
2. Resiste con controricorso la contribuente eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione perché con il ricorso per cassazione non si può denunciare il travisamento dei fatti, implicando tale censura una valutazione demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Nel merito l'Impresa CC deduce che gli accertamenti dell'ufficio erano fondati su elementi inconsistenti e che nessun maggior ricavo era stato occultato avendo l'Amministrazione finanziaria considerato attività di compravendita quelle che erano operazioni di mero autofinanziamento.
3. Il ricorso é infondato. La sentenza impugnata é motivata adeguatamente, e cioè in modo né illogico né meramente apparente, sicché le censure dell'Amministrazione finanziaria si collocano fuori del sindacato di legittimità. In particolare va osservato che é giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di contenzioso tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale, ivi compreso il caso 5 in cui questo sia stato definito con una pronunzia non avente efficacia di “giudicato opponibile" in sede giurisdizionale diversa da quella penale, purché proceda, come é avvenuto nel caso di specie, ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori (Cass. 12577/2000; Cass. 810/1995; Cass. 7405/1994). Da rilevare poi che l'affermazione secondo cui la maggiore parte degli assegni della Smile trovavano “più o meno” rispondenza sia nella data di scadenza delle ricevute bancarie sia nell'importo delle stesse non integra una valutazione fatta dalla Corte di Appello ma un dato emergente dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza che la Corte di appello si é limitata a richiamare. Le argomentazioni della Corte di appello non appaiono del resto illogiche, atteso che gli assegni risultano emessi dalla Smile s.n.c. che, secondo quanto dedotto dalla Guardia di Finanza (cfr. pg. 1 righe 17 e 18 della sentenza impugnata), non era l'acquirente ma la venditrice della merce;
di guisa che, in caso di operazioni commerciali effettive, la Smile avrebbe dovuto ricevere e non eseguire pagaments In sostanza la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione in fatto non sindacabile in queste sede perché priva di vizi logico-giuridici, che la presunzione di fornitura di merce senza emissione di fatture da parte della Smile alla Impresa AT CC non aveva i requisiti della gravità, precisione e concordanza, non potendosi E N escludere, come sostenuto dalla contribuente, che gli assegni emessi dalla prima in O I Z 6 8 A favore della seconda fossero destinati alla copertura di tratte emesse per 9 R 5 1 T / . S 4 N I / finanziamento (ovvero tratte "di favore"). 6 . G A 2 E I B . R . R R . L Il ricorso va, pertanto, rigettato. P A . L A T A D D . Sussistono giusti motivi per compensare le spese. U L B E E B A D T I T I N A R S E 1 I T N
P.Q.M.
S 3 R E 1 E S E . I T rigetta il ricorso e compensa le spese. N A A M Roma, 19.11.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Вишо расчист Equisfunn IL CANCELLIERE C1 Wold Glove Casano Arnal 22 FEB. ZU NOELLERUZ DEPOSITATO IN Oggi. IL CANCELLIERE C1 A ldeArnaldo Casa