CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 15467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15467 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA N. Po 5 REGISTRO GENERALE n. 24206 del 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 54 RGSENT Tribunale di Prato del 16 gennaio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15467 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 16 gennaio 2025 il Tribunale di Prato - dichiarata la penale responsabilità di AN RI in ordine ai reati a lui contestati, afferenti alla violazione dell'art. 45, comma 1, del dlgs n. 81 del 2008, per avere, in qualità di titolare della ditta individuale denominata Confezioni Giovanni di AN RI, omesso di prendere i necessari provvedimenti in materia di primo soccorso dei lavoratori ad essa addetti, omettendo, in particolare di dotarsi di cassetta di pronto soccorso, e dell'art. 37, comma 1, del medesimo dlgs n. 81 del 2008, per avere omesso, nella ricordata qualità, di accertarsi che taluni dei lavoratori addetti alla citata attività di impresa ricevessero la adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - lo ha condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, consistente in € 1.600,00 di ammenda. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'imputato, affidando le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione. Di questi il primo ha ad oggetto la nullità della sentenza impugnata per essere stata omessa la notificazione della data di rinvio della udienza fissata in esito all'avvenuto differimento della trattazione del giudizio essendo stato ritenuto legittimo l'impedimento addotto dal difensore dell'imputato a comparite di fronte al Tribunale procedente. Con il secondo motivo di impugnazione è censurata la motivazione della sentenza in esame in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato; in particolare la difesa del rTcorrente si duole del criterio di giudizio adottato in relazione alla attribuzione del fatto omissivo di cui alle due imputazioni al prevenuto, non potendo ritenersi elemento a ciò idoneo il solo dato che il prevenuto fosse il titolare della impresa di cui al capo di imputazione. Infine, con il terzo motivo di doglianza si lamenta la omessa pronunzia del Tribunale in relazione alla formale istanza di riconoscimento della sospensione condizionale della pena articolata dalla ricorrente difesa di fronte al giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento al terzo dei motivi di doglianza. Invero, quanto al primo di questi motivi - riferito al preteso vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Prato nel non provvedere alla notificazione al difensore del prevenuto della ordinanza con la quale, accolta la istanza di differimento della trattazione del processo stante il legittimo impedimento allegato da tale difensore, il Tribunale aveva disposto per la fissazione della data della nuova udienza di trattazione - osserva il Collegio, peraltro emendando taluni errori materiali contenuti nella ricostruzione degli avvenimenti fatta dal Tribunale, che - secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata - il Tribunale di Prato, dopo che all'udienza del 19 ottobre 2023, aperto il dibattimento, erano state ammesse le prove richieste dalle parti, alla successiva udienza del 6 maggio 2024, in accoglimento della istanza di differimento presentata dal difensore dell'attuale ricorrente a causa dell'impedimento da questo allegato, ritenuto legittimo l'impedimento, aveva disposto il rinvio del processo alla successiva udienza del 18 luglio 2024, data in cui, stante un'ulteriore istanza della difesa del prevenuto, motivata sulla base di un concomitante impegno professionale, il processo era stato ulteriormente differito alla successiva udienza del 19 settembre 2024, data in cui si è svolta una parte della istruttoria dibattimentale, essendo stato, nella specie, ascoltato un testimone a carico dell'imputato ed essendo stata acquisita documentazione. Il processo è stato, quindi, differito, per la discussione, alla udienza del 16 gennaio 2025, data in cui, la difesa dell'attuale ricorrente, richiamando anche il contenuto di una sua precedente memoria del 30 settembre 2024, depositata fuori udienza, ha eccepito la nullità della attività processuale svolta in data 19 settembre 2024 e di quelle ad essa conseguenti, non essendo stata notificata al difensore del prevenuto (assente per legittimo impedimento sia alla udienza del 6 maggio 2024 che in quella successiva del 18 luglio 2024) la ordinanza contenente la data per la quale era stata, appunto, fissata la udienza in questione. Tale eccezione era stata disattesa dal Tribunale di Prato in sede di sentenza con la quale era stato definito il processo di primo grado, avendo tale organo giudiziario rilevato che non vi era alcun diritto da parte del difensore fiduciario dell'imputato ad essere informato della data di differimento della trattazione del giudizio, essendo stato, nell'occasione il citato difensore sostituito da altro professionista, ai sensi dell'art. 97, comma 3 4, cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., mutua tutti i diritti e tutti i doveri dalla posizione del difensore fiduciario;
essendo stata letta in udienza, alla presenza del citato sostituto, la ordinanza contenente la indicazione della data del rinvio della trattazione del processo, nessuna ulteriore notificazione doveva essere disposta nei confronti del difensore impedito. Tale statuizione, come detto, è stata ora oggetto di ricorso, avendo il difensore del ricorrente osservato che sarebbe stato, viceversa, onere del Tribunale, avendo egli fatto presente sin dal 3 luglio 2024 che non avrebbe potuto prendere parte alla udienza del 18 luglio 2024 stante un concomitante impegno professionale, notificargli, una volta preso atto della legittimità dell'impedimento a comparire, il provvedimento di differimento della udienza. La censura non è fondata. Osserva, infatti, il Collegio, non ignaro della presenza di un orientamento giurisprudenziale, avente segno diverso rispetto a quello ora preferito, secondo il quale la notificazione del provvedimento di rinvio della trattazione del processo, anche in presenza del difensore dell'imputato nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., é dovuta nel caso in cui risulti che il difensore sia rimasto assente per assoluta impossibilità a comparire derivante da un legittimo impedimento (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 marzo 2025, n. 10968, rv 287652; analogamente Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2022, n. 15470, rv 283223), che l'articolazione della normativa ora pertinente fa, invece, motivatamente propendere per la tesi opposta. Va, infatti, premesso come l'art. 420-ter cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che, ove risulti che la assenza dell'imputato ad una udienza sia dovuta, fra l'altro, ad un suo legittimo impedimento, "il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato"; ai sensi del successivo comma 5 è stabilito che il giudice provveda in conformità del citato comma 1 anche nel caso in cui risulti che l'assenza in udienza del difensore dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento, purché questo sia stato prontamente comunicato;
tuttavia il secondo periodo della disposizione citata prevede che quanto stabilito dal primo periodo non si applichi sia nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, ove l'impedimento riguardi uno solo di costoro, ovvero nel caso in cui il difensore impedito abbia nominato un sostituto. 4 Ciò posto si osserva che la citata normativa va interpretata sistematicamente con quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; norma questa che dispone che, quando è richiesta la presenza del difensore (cosa che, evidentemente, ricorre nel caso della celebrazione del processo di primo grado) e questi non è comparso, il giudice provvede a designare "come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102", norma quest'ultima che, al comma 2, prevede che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore. Deve, pertanto, convenirsi con quanto stabilito dal Tribunale di Prato, nel senso che l'avvenuta nomina del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. solleva, con riferimento al caso che ora interessa, il giudice del dibattimento dall'onere di notificazione della ordinanza contenente la data di rinvio della celebrazione del processo al difensore assente, essendo stato di ciò informato - in ossequio al diritto in tale senso a lui spettante - il difensore sostituto. Siffatto onere, evidentemente, sarà, invece, nuovamente gravante sull'Ufficio giudiziario laddove (ma solo laddove) il giudice si sia limitato a rinviare il processo a nuovo ruolo, senza che sia stata individuata nel provvedimento con il quale è stata procrastinata la celebrazione del giudizio la data di differimento della udienza (in tale senso, infatti: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 luglio 2015, n. 30466, rv 264159; Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 dicembre 2013, n. 51427, rv 258065). Né, è bene chiarire, tale interpretazione si pone in contrasto con quanto dianzi riportato nell'illustrare il contenuto dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., posto che la norma ora citata disciplina non il regime della notificazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta la fissazione della nuova udienza ma il regime della scansione temporale della celebrazione dei processi in caso di assenza del difensore del prevenuto. Vuole, in altre parole, intendersi che la espressione "tale disposizione (cioè il precedente comma 1) non si applica (...) quando il difensore impedito ha designato un sostituto" nel senso che in caso di designazione di un sostituto da parte del difensore dell'imputato (cosa che effettivamente si è verificata nella presente occasione, atteso che, ai sensi del mentovato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il sostituto del difensore del AN è stato designato dal giudice di prima istanza) il processo può (anzi deve) essere celebrato sebbene il difensore in precedenza investito della rappresentanza e difesa dell'imputato si trovi impedito a presenziare alla udienza;
mentre, in assenza 5 di designazione del sostituto da parte del ricordato difensore, quindi nel caso in cui il sostituto sia stato designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da giudice procedente, il processo deve essere bensì rinviato, ma non per questo deve essere anche eseguita la notificazione al difensore impedito della ordinanza contenente la indicazione della data della udienza di rinvio, essendo stato informato di tale notizia il sostituto .93/ nel predetto modo designato. Si precisa per completezza - e per evidenziare che il sistema non presenta contraddittorietà ma semplicemente un diverso trattamento di situazioni fra loro differenti - che la notificazione della ordinanza contenente la indicazione della data del differimento deve essere, invece, eseguita, secondo quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato che non abbia potuto, non per sua volontà, presenziare alla udienza non potendo, ovviamente, operare, diversamente che per il difensore, in relazione alla posizione di costui alcuna ipotesi di sostituzione soggettiva. Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata contestata la concludenza della motivazione della sentenza con la quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, osserva il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nella presente fattispecie la personale partecipazione dell'imputato alla commissione dell'illecito, direttamente connessa allo svolgimento dei compiti che la normativa di carattere antiinfortunistico dettata dal dlgs n. 81 del 2008 demanda al "datore di lavoro", è stata adeguatamente desunta dal giudice del merito dalla circostanza che la impresa in questione è operante sotto la forma della ditta individuale, nella quale, pertanto, la compenetrazione operativa fra l'impresa e l'attività dell'imprenditore che la esercita è di immediata percezione. Fondato è, invece, il terzo motivo di impugnazione;
infatti, fin dalla rassegna, delle conclusioni formulate dalla difesa del ricorrente contenuta nella sentenza impugnata risulta che questa, subordinatamente alla assoluzione di quello, aveva chiesto, oltre alla "concessione delle attenuanti generiche", anche il riconoscimento dei "benefici di legge". Posto che, per inveterato stilus fori, in tale espressione si intendono compendiati i benefici della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della sentenza di condanna nei certificati penali spediti a richiesta dei privati (cfr: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 ottobre 2018, n. 48376, rv 274702), sarebbe stato obbligo del Tribunale pratese 6 quello di corrispondere motivatamente, accogliendola o rigettandola, al merito di tale richiesta. Cosa che, invece, il Tribunale non ha fatto, senza che - quanto meno dal contenuto della restante motivazione del provvedimento - siano emerse ragioni che possano far pensare ad una avvenuta reiezione implicita della istanza in questione. Nei limiti della omessa motivazione - peraltro contenuti in relazione alla sola sospensione condizionale della pena, non avendo inteso il ricorrente estendere la sua censura anche alla omessa pronunzia sulla richiesta di non menzione della sentenza di condanna - la pronunzia impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Prato che, in diversa composizione personale, provvederà sul punto rimasto impregiudicato. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. deve, invece, dichiararsi la definitività della sentenza impugnata per ciò che attiene alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto ai reati a lui contestati.
PQM
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15467 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 16 gennaio 2025 il Tribunale di Prato - dichiarata la penale responsabilità di AN RI in ordine ai reati a lui contestati, afferenti alla violazione dell'art. 45, comma 1, del dlgs n. 81 del 2008, per avere, in qualità di titolare della ditta individuale denominata Confezioni Giovanni di AN RI, omesso di prendere i necessari provvedimenti in materia di primo soccorso dei lavoratori ad essa addetti, omettendo, in particolare di dotarsi di cassetta di pronto soccorso, e dell'art. 37, comma 1, del medesimo dlgs n. 81 del 2008, per avere omesso, nella ricordata qualità, di accertarsi che taluni dei lavoratori addetti alla citata attività di impresa ricevessero la adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - lo ha condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, consistente in € 1.600,00 di ammenda. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'imputato, affidando le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione. Di questi il primo ha ad oggetto la nullità della sentenza impugnata per essere stata omessa la notificazione della data di rinvio della udienza fissata in esito all'avvenuto differimento della trattazione del giudizio essendo stato ritenuto legittimo l'impedimento addotto dal difensore dell'imputato a comparite di fronte al Tribunale procedente. Con il secondo motivo di impugnazione è censurata la motivazione della sentenza in esame in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato; in particolare la difesa del rTcorrente si duole del criterio di giudizio adottato in relazione alla attribuzione del fatto omissivo di cui alle due imputazioni al prevenuto, non potendo ritenersi elemento a ciò idoneo il solo dato che il prevenuto fosse il titolare della impresa di cui al capo di imputazione. Infine, con il terzo motivo di doglianza si lamenta la omessa pronunzia del Tribunale in relazione alla formale istanza di riconoscimento della sospensione condizionale della pena articolata dalla ricorrente difesa di fronte al giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento al terzo dei motivi di doglianza. Invero, quanto al primo di questi motivi - riferito al preteso vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Prato nel non provvedere alla notificazione al difensore del prevenuto della ordinanza con la quale, accolta la istanza di differimento della trattazione del processo stante il legittimo impedimento allegato da tale difensore, il Tribunale aveva disposto per la fissazione della data della nuova udienza di trattazione - osserva il Collegio, peraltro emendando taluni errori materiali contenuti nella ricostruzione degli avvenimenti fatta dal Tribunale, che - secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata - il Tribunale di Prato, dopo che all'udienza del 19 ottobre 2023, aperto il dibattimento, erano state ammesse le prove richieste dalle parti, alla successiva udienza del 6 maggio 2024, in accoglimento della istanza di differimento presentata dal difensore dell'attuale ricorrente a causa dell'impedimento da questo allegato, ritenuto legittimo l'impedimento, aveva disposto il rinvio del processo alla successiva udienza del 18 luglio 2024, data in cui, stante un'ulteriore istanza della difesa del prevenuto, motivata sulla base di un concomitante impegno professionale, il processo era stato ulteriormente differito alla successiva udienza del 19 settembre 2024, data in cui si è svolta una parte della istruttoria dibattimentale, essendo stato, nella specie, ascoltato un testimone a carico dell'imputato ed essendo stata acquisita documentazione. Il processo è stato, quindi, differito, per la discussione, alla udienza del 16 gennaio 2025, data in cui, la difesa dell'attuale ricorrente, richiamando anche il contenuto di una sua precedente memoria del 30 settembre 2024, depositata fuori udienza, ha eccepito la nullità della attività processuale svolta in data 19 settembre 2024 e di quelle ad essa conseguenti, non essendo stata notificata al difensore del prevenuto (assente per legittimo impedimento sia alla udienza del 6 maggio 2024 che in quella successiva del 18 luglio 2024) la ordinanza contenente la data per la quale era stata, appunto, fissata la udienza in questione. Tale eccezione era stata disattesa dal Tribunale di Prato in sede di sentenza con la quale era stato definito il processo di primo grado, avendo tale organo giudiziario rilevato che non vi era alcun diritto da parte del difensore fiduciario dell'imputato ad essere informato della data di differimento della trattazione del giudizio, essendo stato, nell'occasione il citato difensore sostituito da altro professionista, ai sensi dell'art. 97, comma 3 4, cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., mutua tutti i diritti e tutti i doveri dalla posizione del difensore fiduciario;
essendo stata letta in udienza, alla presenza del citato sostituto, la ordinanza contenente la indicazione della data del rinvio della trattazione del processo, nessuna ulteriore notificazione doveva essere disposta nei confronti del difensore impedito. Tale statuizione, come detto, è stata ora oggetto di ricorso, avendo il difensore del ricorrente osservato che sarebbe stato, viceversa, onere del Tribunale, avendo egli fatto presente sin dal 3 luglio 2024 che non avrebbe potuto prendere parte alla udienza del 18 luglio 2024 stante un concomitante impegno professionale, notificargli, una volta preso atto della legittimità dell'impedimento a comparire, il provvedimento di differimento della udienza. La censura non è fondata. Osserva, infatti, il Collegio, non ignaro della presenza di un orientamento giurisprudenziale, avente segno diverso rispetto a quello ora preferito, secondo il quale la notificazione del provvedimento di rinvio della trattazione del processo, anche in presenza del difensore dell'imputato nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., é dovuta nel caso in cui risulti che il difensore sia rimasto assente per assoluta impossibilità a comparire derivante da un legittimo impedimento (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 marzo 2025, n. 10968, rv 287652; analogamente Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2022, n. 15470, rv 283223), che l'articolazione della normativa ora pertinente fa, invece, motivatamente propendere per la tesi opposta. Va, infatti, premesso come l'art. 420-ter cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che, ove risulti che la assenza dell'imputato ad una udienza sia dovuta, fra l'altro, ad un suo legittimo impedimento, "il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato"; ai sensi del successivo comma 5 è stabilito che il giudice provveda in conformità del citato comma 1 anche nel caso in cui risulti che l'assenza in udienza del difensore dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento, purché questo sia stato prontamente comunicato;
tuttavia il secondo periodo della disposizione citata prevede che quanto stabilito dal primo periodo non si applichi sia nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, ove l'impedimento riguardi uno solo di costoro, ovvero nel caso in cui il difensore impedito abbia nominato un sostituto. 4 Ciò posto si osserva che la citata normativa va interpretata sistematicamente con quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; norma questa che dispone che, quando è richiesta la presenza del difensore (cosa che, evidentemente, ricorre nel caso della celebrazione del processo di primo grado) e questi non è comparso, il giudice provvede a designare "come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102", norma quest'ultima che, al comma 2, prevede che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore. Deve, pertanto, convenirsi con quanto stabilito dal Tribunale di Prato, nel senso che l'avvenuta nomina del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. solleva, con riferimento al caso che ora interessa, il giudice del dibattimento dall'onere di notificazione della ordinanza contenente la data di rinvio della celebrazione del processo al difensore assente, essendo stato di ciò informato - in ossequio al diritto in tale senso a lui spettante - il difensore sostituto. Siffatto onere, evidentemente, sarà, invece, nuovamente gravante sull'Ufficio giudiziario laddove (ma solo laddove) il giudice si sia limitato a rinviare il processo a nuovo ruolo, senza che sia stata individuata nel provvedimento con il quale è stata procrastinata la celebrazione del giudizio la data di differimento della udienza (in tale senso, infatti: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 luglio 2015, n. 30466, rv 264159; Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 dicembre 2013, n. 51427, rv 258065). Né, è bene chiarire, tale interpretazione si pone in contrasto con quanto dianzi riportato nell'illustrare il contenuto dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., posto che la norma ora citata disciplina non il regime della notificazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta la fissazione della nuova udienza ma il regime della scansione temporale della celebrazione dei processi in caso di assenza del difensore del prevenuto. Vuole, in altre parole, intendersi che la espressione "tale disposizione (cioè il precedente comma 1) non si applica (...) quando il difensore impedito ha designato un sostituto" nel senso che in caso di designazione di un sostituto da parte del difensore dell'imputato (cosa che effettivamente si è verificata nella presente occasione, atteso che, ai sensi del mentovato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il sostituto del difensore del AN è stato designato dal giudice di prima istanza) il processo può (anzi deve) essere celebrato sebbene il difensore in precedenza investito della rappresentanza e difesa dell'imputato si trovi impedito a presenziare alla udienza;
mentre, in assenza 5 di designazione del sostituto da parte del ricordato difensore, quindi nel caso in cui il sostituto sia stato designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da giudice procedente, il processo deve essere bensì rinviato, ma non per questo deve essere anche eseguita la notificazione al difensore impedito della ordinanza contenente la indicazione della data della udienza di rinvio, essendo stato informato di tale notizia il sostituto .93/ nel predetto modo designato. Si precisa per completezza - e per evidenziare che il sistema non presenta contraddittorietà ma semplicemente un diverso trattamento di situazioni fra loro differenti - che la notificazione della ordinanza contenente la indicazione della data del differimento deve essere, invece, eseguita, secondo quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato che non abbia potuto, non per sua volontà, presenziare alla udienza non potendo, ovviamente, operare, diversamente che per il difensore, in relazione alla posizione di costui alcuna ipotesi di sostituzione soggettiva. Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata contestata la concludenza della motivazione della sentenza con la quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, osserva il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nella presente fattispecie la personale partecipazione dell'imputato alla commissione dell'illecito, direttamente connessa allo svolgimento dei compiti che la normativa di carattere antiinfortunistico dettata dal dlgs n. 81 del 2008 demanda al "datore di lavoro", è stata adeguatamente desunta dal giudice del merito dalla circostanza che la impresa in questione è operante sotto la forma della ditta individuale, nella quale, pertanto, la compenetrazione operativa fra l'impresa e l'attività dell'imprenditore che la esercita è di immediata percezione. Fondato è, invece, il terzo motivo di impugnazione;
infatti, fin dalla rassegna, delle conclusioni formulate dalla difesa del ricorrente contenuta nella sentenza impugnata risulta che questa, subordinatamente alla assoluzione di quello, aveva chiesto, oltre alla "concessione delle attenuanti generiche", anche il riconoscimento dei "benefici di legge". Posto che, per inveterato stilus fori, in tale espressione si intendono compendiati i benefici della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della sentenza di condanna nei certificati penali spediti a richiesta dei privati (cfr: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 ottobre 2018, n. 48376, rv 274702), sarebbe stato obbligo del Tribunale pratese 6 quello di corrispondere motivatamente, accogliendola o rigettandola, al merito di tale richiesta. Cosa che, invece, il Tribunale non ha fatto, senza che - quanto meno dal contenuto della restante motivazione del provvedimento - siano emerse ragioni che possano far pensare ad una avvenuta reiezione implicita della istanza in questione. Nei limiti della omessa motivazione - peraltro contenuti in relazione alla sola sospensione condizionale della pena, non avendo inteso il ricorrente estendere la sua censura anche alla omessa pronunzia sulla richiesta di non menzione della sentenza di condanna - la pronunzia impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Prato che, in diversa composizione personale, provvederà sul punto rimasto impregiudicato. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. deve, invece, dichiararsi la definitività della sentenza impugnata per ciò che attiene alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto ai reati a lui contestati.
PQM
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025