Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12510 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
REB12.51 0/03 Aula B In home del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.4089/01 17 Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere 7077/01 " Giancarlo D'Agostino " I Rep. "" Grazia Cataldi Cron. 26352 "" Saverio Toffoli Ud. 13/3/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.4089/01) proposto da INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMERA DI COMMERCIO del legale rappresentante pro- CATANIA, in persona tempore, elett.dom.in Roma, via Ennio Visconti n.20, presso lo studio dell'avv.Mario Antonini, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1535 CONCETTA POLIZZI;
INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.7077/01) proposto R 1 Da CONCETTA POLIZZI,elett.dom.in Roma,via G. Galilei n.45,presso lo studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio che, unitamente all'avv.Vito Bellia,lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, rappresentata e difesa come sopra;
CONTRORICORRENTE A RICORSO INCIDENTALE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 3 novembre 2000, n.4689 (R.G.N.695/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/3/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Roberto Cascio per delega dell'avv. Andronico;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO PO aveva partecipato ad un concorso pubblico per esami per la copertura di sette posti di assistente presso la Camera di Commercio Industria RT e Agricoltura di Catania ed era risultatą vincita poiché si era classificata utilmente come sestą in graduatoria.Poiché l'ente, in seguito alla riserva di 2 alcuni posti a favore degli iscritti in liste speciali e al mancato aumento del numero previsto dal bando di concorso e dalla suo non inserimento tra i vincitori, lalegge, aveva deliberato il PO aveva adito il Tribunale Regionale che, con pronuncia confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo, aveva annullato per violazione di legge la anzidetta delibera determinandone così l'assunzione. L'ente la aveva però immessą in servizio dal 22 febbraio 1993, invece che dal 1° aprile 1989 come per gli altri vincitori, riconoscendorfi il periodo precedente soltanto ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tanto premesso, la PO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania la Camera di Commercio Industria RT e Agricoltura chiedendone la condanna al risarcimento, oltre che del danno alla persona, di quelli derivanti dalla mancata percezione della retribuzione per il periodo su indicato. L'ente, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito deducendo, nel merito,la mancanza di comportamento doloso ° colposo dell'Amministrazione e l'insussistenza della prova sul danno. 1997, affermata laIl Pretore, con sentenza del 19 maggio giurisdizione del giudice ordinario, rigettava il ricorso ma la della PO e nella resistenzadecisione, su gravame dell'appellata, veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 3 novembre 2000, dichiarava il diritto dell'appellante al risarcimento del danno,pari alla retribuzione non percepita dal 1° aprile 1989 al 21 febbraio 1993, da considerare al netto, rigettando ogni altra domanda e compensando tra le parti le spese del giudizio. La Camera di Commercio Industria RT ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la PO proponendo ricorso solo il primo condizionato incidentale con tre motivi di cui all'accoglimento del principale.La Camera di Commercio ha depositato controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avversO la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi C.C. enonché insufficiente violazione dell'art.2043 su un punto decisivo della contraddittoria motivazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura controversia, ai sensi focalizzarel'impugnata sentenza perché, rnel l'attenzione sul problema della imputabilità ①1 datore di lavoro dell'evento dannoso, ha ritenuto che una "colpa" dell'amministrazione sarebbe emersa dalla 'mancanza di oscurità del panorama normativo applicabile" che peraltro la Camera di Commercio non avrebbe evidenziato. Sennonchè, nella specie, la normativa applicabile, che è uno in considerazione degli elementi da prendere per accertare dell'apparato amministrativo, era l'esistenza di una colpa Commercio aveva tutt'altro che chiara tanto che la Camera di 4 R richiesto, a suo tempo, una parere legale su una serie di questioni attinenti all'espletamento del concorso. D'altro canto, l'esistenza di difficoltà interpretative era denunciata in primo e secondo grado ed aveva ricevuto stata conferma dal Consiglio di Giustizia Amministrativo, laddove nella sentenza è detto che il problema si poneva per i posti resisi successivamente al 26 ottobre 1985 poiché anche questivacanti posti, ai sensi dell'art.5 della legge n.39 del 1985 secondo - l'assunto della Camera di Commercio dovuti - sarebbero essere destinati al riassorbimento dei soprannumerari,cioè dei giovani precari. Né tanto meno vinciture del concorso aveva provato il delle trasgressioni compiute carattere "intenzionale" dall'Amministrazione. In altri termini si verteva in tema di errori scusabili della legge che non integravano unanell'interpretazione violazione di regole di imparzialità e correttezza. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.2043 nonché omessa motivazione su punti decisivi della C.C. controversia,ai sensi dell'art.360 nn. .3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere limitato la sua indagine al profilo della "colpa" della P.A., senza spendere una sola parola sugli altri elementi costitutivi della norma, quali,ad esempio, la nesso di sussistenza di un evento dannoso e l'accertamento di un causalità. 5 R In particolare, il giudice d'appello non ha effettuato quel "giudizio prognostico",ritenuto indispensabile dalle Sezioni Unite con la sentenza n.500 del 1999,in presenza di interessi legittimi pretensivi, al fine di stabilire se l'attore fosse titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure, vanno rigettati perché infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede confermata in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, la risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall'emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della situazioni di interesse legittimo, dipende inP.A.,], lesivi di concreto dal necessario accertamento dell'effettività del danno e della sua "ingiustizia", dall'esistenza di un nesso causale fra l'evento ed il comportamento illegittimo della p.a. e dalla sussistenza di una componente di dolo colpa dell'amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell'azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (cfr., Cass.,21 settembre 2001, n. 11955;vedi Cass., S.U., 22 luglio 1999, n.500). Siffatti principi sono stati applicati dalla impugnata sentenza che, in una fattispecie in cui era in discussione come fonte del danno preteso dal collocato utilmente in graduatoria l'illegittima attività procedimentale dell'ente che aveva bandito 6 R il concorso in ordine alla costituzione del rapporto, ha disposizione di cui all'art.2043 c.c., lariconosciuto nella centralità del danno del quale è previsto il risarcimento qualora ne sia rilevata l'ingiustizia. Ed invero, il Tribunale ha accertato:la sussistenza di un evento dannoso consistito nella lesione della posizione soggettiva della PO interessata ad iniziare tempestivamente il lavoro presso la Camera di Commercio, al pari degli altri vincitori del concorso, senza subire limitazioni di alcuna sorta;
l'ingiustizia del danno, arrecato in difetto di una causa di giustificazione, da trasferire sull'ente come autore del fatto perché lesivo di un interesse giuridicamente tutelato, quale che fosse la sua qualificazione formale;
la sua riferibilità, nel profilo causale, ad una condotta dell'ente in base a criteri generali, essendo dal diniego nell'adozione del corretto provvedimento di assunzione scaturito in concreto la lesione della posizione soggettiva del vincitore del concorso,a più livelli acclarata;
l'imputabilità del detto evento dannoso alla responsabilità dell'ente. Né in quest'ultima indagine il Tribunale si avvalso soltanto del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso, come accertata dai giudici amministrativi, ma, al contrario, ha valutato la colpa, costituente aquiliana, riferendola della responsabilità requisito essenziale all'amministrazione-apparato e non al funzionario agente ma rilevando, in tale profilo, come il richiamo operato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa alle conclamate ed 7 ingiustificate violazioni di legge da parte dell'ente aveva confermato la sussistenza di una colpa della Camera di Commercio la cui azione amministrativa denunciata era stata fonte di un danno ingiusto perché postasi in contrasto con le regole di buona amministrazione. amministrativo di secondo grado Il giudice aveva, infatti, rilevato che la procedura utilizzata aveva comportato una evidente e palese violazione della legge nel profilo testuale e che l'interpretazione di una norma, anche se in ipotesi suffragata da principi di coerenza e di razionalità, non poteva mai pervenire ad una lettura diametralmente opposta a al riassorbimento dei detto e prescritto sicchè quanto soprannumerari si sarebbe dovuto provvedere, secondo i principi di buona amministrazione, solo dopo l'espletamento del concorso e non prima. Quanto alla denuncia di vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa 1'impugnata sentenza nell'affermare l'inesistenza di difficoltà di interpretazione del testo normativo (art.5 della legge n.39 del 1985) circa i tempi di riassorbimento dei soprannumerari, ossia dei giovani precari, prima o dopo la nomina in ruolo degli idonei al concorso, deve rilevarsi l'inammissibilità della stessa censura che, oltre che essere generica per la mancata indicazione degli elementi che avrebbero reso poco chiaro il panorama normativo, presenta profili di novità dato che, secondo quanto accertato dal Tribunale (pag.12 della sentenza 8 R impugnata),la Camera di Commercio anche nelle difese prospettate non aveva evidenziato tali aspetti della normativa. Così è infondata la doglianza di cui al secondo motivo, avendo Tribunale indagato su tutti i presupposti richiesti il dall'art.2043 c.c. per affermare la responsabilità della Camera di Commercio in un caso in cui, oltretutto, sull'assunzione della PO, utilmente collocata in graduatoria, erano intervenuti positivamente i giudici amministrativi. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1223,1225,1226 e 1227,comma 2,c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, salva la generica invocazione dei poteri equitativi,ha commisurato il risarcimento del danno all'importo delle retribuzioni che la PO avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto. Non ha però considerato il giudice d'appello la mancanza,nel periodo in contestazione, di una manifestazione di volontà del vincitore, espressa in modo formale e inequivoco, di rimanere a disposizione dell'ente e, dall'altro, la violazione dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso per non avere provato l'iscrizione tempestiva nelle liste di collocamento o la ricerca di una nuova occupazione per la riduzione dei danni derivanti dalla tardiva assunzione. Il motivo va rigettato perché infondato. 9 R L'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 C.C., che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto а suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, sicchè la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione (vedi Cass.,2 aprile 2001,n.4799;8 aprile 2002,n.5024). Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, sull'implicito postulato dell'assenza di qualsiasi eccezione sul punto dell'appellata, ha determinato in via equitativa il danno subito dalla PO commisurandolo all'importo delle retribuzioni al netto che la stessa avrebbe percepito se fosse stata tempestivamente assuntą. La decisione, che ha dato conto dell'esercizio in concreto di siffatto potere discrezionale conferito al giudice e del processo logico e valutativo seguito, non è quindi suscettibile di sindacato in sede di legittimità tante, Cass., 27 giugno (vedi, tra le 2001, n.8807). incidentale, denunciandosi Con il primo motivo del ricorso omessa ed insufficiente violazione dell'art.2043 C.C. nonché motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 (e 5) c.p.c., nella ipotesi di accoglimento del ricorso principale, si censura 1'impugnata sentenza nella parte in cui,nel pronunciare sulla richiesta di 10 R risarcimento del danno, non ha tenuto conto della prospettazione del diritto soggettivo fatto valere in ordine al quale ben poteva prescindersi anche dall'applicazione dei principi di cui alla sentenza n.500 del 1999 delle Sezioni Unite. A seguito della nomina tra i vincitori del concorso effettuata dalla Camera di Commercio del 30 giugno 1988, n.347,la PO con la delibera il diritto ad essere assunto, essendo aveva, infatti, acquisito disponibili i posti, ma la Camera di Commercio vi aveva provveduto con il ritardo di quattro anni, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonostante il tempestivo invio, sin dal 2 agosto 1988, dei documenti richiesti per l'assunzione. Tale motivo deve ritenersi assorbito essendo stato espressamente proposto del condizionatamente all'accoglimento ricorso principale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dei principi in materia di risarcimento del danno nonché dell'art.1126 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente negato il risarcimento del danno alla persona per mancanza di prova, pur avendo accertato il pluriennale ritardo nell'assunzione della Camera di Commercio. Eppure tale danno andava inteso come mancata realizzazione personale e sociale e come frustrazione per il mancato conseguimento dell'attività lavorativa su cui vi era dell'interessata sicchè ilstato il legittimo affidamento Tribunale avrebbe potuto liquidarlo ex art.1226 c.c.,in quanto non sussisteva alcun ostacolo al riguardo. 11 Il motivo va rigettato perché infondato. Il Tribunale ha invero rigettato la richiesta di risarcimento del danno alla persona per mancanza di qualsiasi prova da parte dell'interessatq. Trattasi di giudizio,congruamente motivato nel profilo logico e giuridico ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede. Con il terzo motivo si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel disporre la compensazione delle spese dell'appello per le evidenziate ragionipoiché l'accoglimento avrebbe dovuto comportare la condanna della Camera di Commercio alle spese di giudizio Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudice d'appello ha compensato interamente tra le parti le spese di quel giudizio in relazione alla complessità delle questioni affrontate. Trattasi di ragioni logiche onde il relativo giudizio sfugge al controllo di questa Corte. In conclusione,va rigettato il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigettati gli altriettat 1 motivi. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso pincipale, assorbito il primo motivo del ricorso 12 R . . . incidentale;
rigetta il secondo il terzo dell'incidentale; compensa le spese del presente giudizio. Con deciso un Roma e 13/3/2003 Muw Palate Arnot t Il Consigliere est. Il Presidente S(uetudo Meiles Alle IL CANCELLIERE Pepesitato in Cancelleria 26 AGO, 2003 Поня C A N CE L L E R E 13 ---