Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto, presunzione che impone al terzo convenuto in revocatoria di dare la prova, con ogni mezzo, dell'ignoranza di tale stato. L'accertamento espresso dal giudice di merito sull'esistenza della "inscientia decotionis" nonché sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un'apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, quando il giudizio sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11948 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP AR, elettivamente domiciliato in ROMA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO FASANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL ME DE UC ALBERTO, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO STASI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
EL ME OM ORNELLA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 444/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità; in subordine il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 luglio-24 settembre 1997 il Tribunale di Lecce, adito dalla curatela del Fallimento di BE De CA da Castrano, ha revocato, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall., sei vendite immobiliari effettuate dal fallito, in periodo sospetto, a favore di RE (Salvatore) LU (che acquistava essendo in regime di comunione legale con la moglie LI TO) con rogito per notar AT di ZA (TA) del 27 ottobre 1988, data la notevole sproporzione - accertata anche per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio - fra il prezzo dichiarato e l'effettivo valore degli immobili, ordinandone agli acquirenti il rilascio in favore della curatela.
Ha condannato, altresì, i convenuti, in solido tra loro, a restituire alla curatela i frutti, percepiti e percipiendi da detti immobili nel periodo compreso fra la proposizione della domanda giudiziale e l'effettivo rilascio, quantificandoli globalmente in L..
8.000.000 l'anno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello dinanzi alla corte d'appello di Lecce il solo RE LU, con citazione notificata il 19 novembre 1997, con cui, pur riconoscendo la obbiettiva sperequazione delle prestazioni (peraltro dovuta anche alle circostanze che, con l'atto pubblico, erano state consacrate vendite già da tempo effettuate e che erano stati dichiarati prezzi inferiori a quelli reali per motivi fiscali), ha principalmente sostenuto la propria inscientia decoctionis riguardo all'attività imprenditoriale del De CA, operante fin dagli anni sessanta nel campo della produzione di conglomerati cementiti e della edificazione per la vendita di case di abitazione, senza palesare alcun segno di difficoltà nel far fronte ai propri impegni (non protesti cambiati, ne' esecuzioni in suo danno, ne' revoche di affidamenti bancari).
In subordine, ha lamentato la esagerata quantificazione dei frutti da restituire e delle liquidate spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la curatela appellata, fatto rilevare che il contraddittorio andava integrato nei confronti dell'altra soccombente litisconsorte, LI TO, chiedeva il rigetto del gravame, deducendo che, oltre alla obbiettiva sproporzione fra le prestazioni, anche il gran numero delle alienazioni compiute dal fallito "in blocco", nel periodo sospetto, evidenziando un comportamento tendente alla dispersione del proprio patrimonio, avrebbe dovuto far sospettare che egli si trovava in stato di decozione. Sulla base di ciò, con appello incidentale condizionato, ha riproposto la subordinata domanda di revocazione ai sensi del capoverso dell'art. 67 della legge fall..
Essendo stata LI TO dichiarata fallita, il CI. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della stessa, che, nel costituirsi in giudizio, oltre a far proprie le doglianze del LU, ha sostenuto che la sproporzione tra le prestazioni era ravvisatole soltanto per la vendita della metà indivisa di un fabbricato, sito in Castrano, non anche per le altre cinque vendite aventi ad oggetto fondi rustici, ubicati in territorio di Castrano e di Matino. Con sentenza del 15 giugno-20 settembre 2000 la corte adita respingeva sia l'appello principale, proposto da RE LU, che l'appello incidentale, proposto dalla curatela del Fallimento di LI TO, osservando che, come riscontrato a seguito di c.t.u., la notevole sproporzione fra il valore dei beni venduti ed i prezzi ottenuti riguardava tutti i cespiti compravenduti e che gli acquirenti non avevano vinto la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del venditore dichiarato fallito.
Avverso tale sentenza LU RE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La curatela del Fallimento di BE De CA ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimata curatela del Fallimento di TO LI non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F. e 2697 cod. civ.. Insufficienza, carenza ed illogicità della motivazione. Travisamento dei fatti.
Sostiene il ricorrente di aver fornito la prova della inscientia decoctionis dimostrando che all'epoca degli atti di compravendita non si era verificato alcun fatto idoneo a dimostrare che una impresa, che realizzava un fatturato di circa dieci miliardi di lire annue, si trovasse in stato di insolvenza, non risultando a suo carico ne' protesti, ne' ingiunzioni, ne' esecuzioni. A ciò si deve aggiungere che l'atto notarile di compravendita seguiva e confermava un atto preliminare dello stesso contenuto, stipulato in epoca anteriore e che "l'antico stato di tranquillità economica dell'impresa De CA era chiaramente evincibile dalla relazione del curatore fallimentare al G.D.". Il ricorso è infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice a quo ha revocato le sei vendite immobiliari, effettuate dal fallito nel periodo sospetto, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1), legge fall. Tale disposizione - come si evince dalla espressione "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore" - pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca.
Tale presunzione impone al terzo di dare la prova della ignoranza dello stato di insolvenza, prova che, secondo il costante orientamento di questa corte - che il collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene - può essere fornita dal convenuto con l'azione revocatoria fallimentare con ogni mezzo (cfr. cass. n. 3298 del 1971; cass. n. 932 del 1976; cass. n. 4732 del 1983; cass. n. 792 del 1985). Questa corte ha più volte affermato, altresì, che il giudizio espresso dal giudice di merito sulla esistenza della inscientia decoctionis nonché sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, quando il giudizio stesso sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. cass. n. 3298 del 1971; cass. n. 1839 del 2001). Il giudice a quo dopo aver accertato che gli immobili, per cui è causa, venduti per complessive lire 126.200.000, avevano in realtà un valore di mercato di complessive lire 368.185.400, e che, quindi, sussisteva il requisito della notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni, ha affermato che i convenuti non hanno fornito la prova della propria inscientia decoctionis. Ha osservato, in particolare, la corte di merito che la sola mancanza di protesti o di procedimenti esecutivi a carico dell'imprenditore, poi dichiarato fallito - unici fatti posti in rilievo dai convenuti stessi - non consentiva di concludere che questi ultimi non conoscessero lo stato di insolvenza del venditore all'atto delle alienazioni, ostandovi circostanze quali il carattere anomalo della vendita in blocco di immobili, siti in Castrano e Marino, quindi tutti nella provincia di Lecce, fra parti tutte residenti in [...], fatta a mezzo di un notaio residente nella diversa provincia di Taranto, nonché la fretta mostrata dal De CA nel disfarsi di così consistente parte del suo patrimonio, palesata dalla convenzione fra le parti, nell'atto notarile, di rinunciare "per reciproca fiducia e urgenza nella stipula" "ad ogni indagine ipotecaria e catastale", circostanze queste che un qualsiasi acquirente dotato di ordinaria prudenza ed avvedutezza non avrebbe potuto non percepire se non quale chiaro sintomo di pressanti necessità di liquidità da parte dell'imprenditore alienante. Non sussiste, pertanto, ne' la denunciata violazione di legge, ne' la denunciata carenza ed illogicità della motivazione, avendo il giudice a quo correttamente applicato il principio dell'onere della prova ed avendo fondato il proprio convincimento, circa il mancato superamento, da parte dei convenuti, della presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza, su elementi non controversi ed oggettivamente significativi come risulta dalla congrua e logica motivazione della sentenza.
Per quanto riguarda il denunciato travisamento dei fatti, il collegio osserva che il ricorrente non ha indicato in cosa si sarebbe concretizzato e che, comunque, tale vizio non potrebbe costituire motivo di ricorso per Cassazione, costituendo errore denunciabile con il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato, in quanto soccombente, a rimborsare alla curatela del fallimento di BE De CA le spese del giudizio di cassazione, che tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in euro 3.000,00 (tremila) per onorari, euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento di BE De CA le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) per onorari, euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003