Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
La nozione di udienza si riferisce allo svolgimento dell'attività giudiziaria da parte del magistrato prevista per un determinato giorno, con inizio all'ora indicata ed in un determinato luogo e comprende tutta l'attività che il magistrato compie in tale occasione anche se relativa a distinti soggetti. Il relativo avviso comporta la possibilità per le parti di intervenire all'attività ad esse relative, con l'onere di tenersi a disposizione fino a che l'esame della posizione non è esaurito. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame in cui si è escluso che la chiusura del verbale seguita dall'immediata riapertura, determinata dalla necessità di rinnovare gli atti alla presenza dell'interprete, possa dar vita a udienze distinte e comportare la nullità degli atti compiuti nella prima fase in mancanza dell'interprete o di quelli compiuti nella seconda, in presenza dell'imputato e del difensore di fiducia, per mancato avviso al secondo, trattandosi in entrambi i casi di nullità a regime intermedio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/1998, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Spagnuolo Consigliere N.3782
3. Dott. Francesco Malagnino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott.ssa Luisa Bianchi rel. Consigliere N.42360/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OM Ajele Olivia, n. in Nigeria il 9.7.1973 avverso l'ordinanza in data 3.8.98 del Tribunale di Venezia, sez. riesame Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luisa Bianchi;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso Motivi della decisione
Con il presente ricorso l'imputata - cittadina straniera che, non conoscendo la lingua italiana, aveva diritto all'assistenza dell'interprete - chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la rimessione in libertà per mancanza dell'interprete all'udienza svoltasi davanti il Tribunale del riesame o in subordine, per mancato avviso d'udienza al secondo difensore di fiducia.
Al riguardo deduce che l'udienza in questione si è svolta in due fasi;
una prima, nella quale, presenti uno solo dei due difensori di fiducia e l'imputata, veniva svolta la relazione ed esposte le conclusioni, in assenza però dell'interprete; una seconda, instauratasi quando già la prima era stata ultimata, alla quale l'imputata, già uscita dall'aula, veniva richiamata, nella quale, nominato l'interprete, venivano rinnovate la relazione e le conclusioni delle parti. La mancata partecipazione dell'interprete fin dal primo momento costituirebbe nullità atta a viziare l'ordinanza cautelare, a nulla rilevando che l'udienza sia stata rinnovata subito dopo. Sussisterebbe inoltre una ulteriore causa di nullità in relazione alla asserita seconda udienza, da considerarsi ben distinta dalla prima, per la quale sarebbe stato necessario provvedere alle tempestive notifiche degli avvisi di fissazione ad entrambi i difensori. Invece la presenza di un difensore di fiducia fu possibile solo in quanto il medesimo si trovava ancora nelle vicinanze, mentre del tutto omessi furono gli avvisi all'altro difensore di fiducia.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, per entrambe le nullità dedotte (quella derivante dalla mancanza dell'interprete e quella relativa all'asserita necessità di un ulteriore avviso al secondo difensore di fiducia), ammesso che sussistano, è sufficiente osservare che trattasi di nullità generale da dedurre ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e cioè "quando la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo", rimanendo preclusa, in mancanza di tale tempestiva deduzione, ogni successiva doglianza. In tal senso, con riferimento all'avviso al difensore, si è espressa anche di recente questa Corte con sentenza sez. 3 n. 7697 del 30/07/97 imp. Gangemi RV. 209088, che ha ribadito che "nell'ipotesi in cui uno dei componenti del collegio difensivo compare e non rileva la nullità, derivante dall'omesso avviso al condifensore - desumibile dagli atti di causa - e partecipa all'intero dibattimento (nella specie anche concludendo), si verifica la sanatoria di cui all'art.184 cod.proc.pen. e la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente (art.182 cod.proc.pen.), poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero".
Deve peraltro escludersi la sussistenza stessa delle eccepite nullità.
La nozione di udienza si riferisce infatti allo svolgimento dell'attività giudiziaria da parte del magistrato prevista per un determinato giorno, con inizio all'ora indicata, ed in un determinato luogo, e comprende tutta l'attività che il magistrato compie in tale occasione anche se relativa a distinti soggetti. Pertanto ove, come nella specie, si sia verificata, con la sottoscrizione del Presidente, la chiusura del verbale, seguita peraltro dall'immediata riapertura del medesimo per procedere ad ulteriori adempimenti, non può certo ritenersi che l'attività così posta in essere dia vita a due udienze distinte, per le quali sono necessari appositi avvisi alle parti non presenti. Deve infatti tenersi presente che l'avviso di una determinata udienza effettuato alle parti con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione (art. 429 cpp per la citazione a giudizio) comporta che le medesime hanno la possibilità di intervenire all'attività, ad esse relativa che in tale udienza si terrà, tenendosi a disposizione fino a che l'esame della singola posizione processuale cui sono interessate non è esaurita, e rimanendo pertanto priva di conseguenze l'eventuale assenza, ove l'avviso stesso sia stato regolarmente effettuato. È dunque da escludersi che la mancata presenza del secondo difensore abbia comportato una qualsivoglia nullità, atteso che il medesimo, regolarmente avvisato della data di udienza, avrebbe potuto se presente, partecipare all'intera attività svolta davanti al giudice anche dopo la riapertura del verbale.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999