Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 4 1 6 L Z 0.1 LA CORT SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTAIN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRELIMINARE ---- - Presidente- R.G.N. 19486/98 PONTORIERI Dott. NC SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. 4985 Dott. Enrico Rel. Consigliere Rep. 752 Dott. Roberto Michele TRIOLA SCHERILLO Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Giovanna BUCCIANTE Consigliere Dott. Ettore ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato AT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FRUGONI GIANLUIGI, giusta delega in atti;
dal Sig IL SOLE 24 ORE ricorrente per diritti L. 6000 19 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE GAIANO EDIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore IN IA, elettivamente domiciliata in F. ROMA VIA CESI 72, presso lo studio dell'avvocato 0975946 BENEDETTO GIUSEPPE, che la difende unitamente 0975947 all'avvocato LODI BRUNO, giusta delega in atti;
2000 0975993 1875 - controricorrente 0975994 -1- nonchè contro то FALL. DI MERICO MARIA LUISA, in persona del curatore ses. Dr.ZUBANI Bruno, IA DI TO RO & C, in O COME persona del legale rappresentante pro tempore;
bi la copia studio Hal Sig. AT intimati per dinte 1.6002. avverso la sentenza n. 285/98 della Corte d'Appello di 5 GLU, 2001. CANCELLIERE BRESCIA, depositata il 14/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato COGGIATI Claudio, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il --- ----- rigetto del ricorso. CANCELLERIA 1600 NCELLERIA BB42 EVA 0,52 11000 CANCELLERIA 1000 1 €0,52 CANCELLERIA CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 12 maggio 1988 la NO ED s.r.l. di Costa Volpino citava davanti al Tribunale di Brescia la SI di TA NC & C. s.a.s. per ottenere la esecuzione specifica del contratto preliminare in data 29 novembre 1983, con il quale la società convenuta (rappresentata da IA CO) le aveva promesso in vendita un appartamento con garage in Brescia, Via Scuole, Condominio "Le Querce". La società convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, deducendo: -di avere venduto in data 12 setembre 1980 l'appartamento in questione a IA CO;
-che in data 11 marzo 1983 aveva rilasciato procura a vendere in favore di IA CO;
-che tale procura era simulata;
-che successivamente IA CO era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 20 novembre 1986; -che il curatore del fallimento aveva acquisito all'attivo fallimentare, 1'appartamento trasferendolo poi ad essa convenuta con atto in data 5 marzo 1988; -che successivamente l'appartamento era stato 3 trasferito a terzi;
La società convenuta chiamava, poi, in causa il fallimento di IA CO, chiedendo, in subordine, la condanna dello stesso alla restituzione della somma pagata in base all'atto del 5 marzo 1988. La curatela del fallimento di IA CO, costituitosi, resisteva a tale domanda. Con sentenza in data 30 giugno 1993 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda ex art. 2932 cod. civ. e rigettava la domanda proposta dalla SI s.a.s. nei confronti del fallimento di IA CO. Contro tale decisione proponevano appello la Silva s.a.s. di TO TA & C. e NC RA, quale successore a titolo particolare della stessa. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 14 maggio 1998, confermava la decisione di primo grado in base alla seguente motivazione: "1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere escluso la natura parzialmente simu.simul ta della procura da essa rilasciata in data 11 marzo 1983 a CO IA e per averne affermato la natura di negozio indiretto. Riproponendo la tesi prospettata in 4 primo grado rileva che il contenuto di tale atto è quello tipico della compravendita di cui presenta tutti gli elementi costitutivi, pur in mancanza di sottoscrizione della mandataria e che la procura, come atto simulato, era stata voluta per evitare un doppio passaggio di proprietà dell'immobile già appartenente alla CO in forza dell'atto di vendita 12 settembre 1980. 2) Con il secondo motivo, che conviene esaminare congiuntamente, l'appellante lamenta che il Tribunale, escludendo la necessità della certezza della data nei rapporti tra mandante e mandatario, non abbia considerato la peculiarità della fattispecie caratterizzata dal fatto che l'immobile era stato acquisito dal curatore all'attivo fallimentare sulla base di una corretta interpretazione della natura simulata della procura da essa rilasciata in favore della CO (dissimulante un atto di compravendita) e che lo stesso era stato successivamente ritrasferito dagli organi fallimentari in proprietà ad essa deducente dell'importo di £ 76.000.000. dietro versamento Secondo l'appellante la suddetta circostanza da una parte valeva ad evidenziare l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di adempimento della procura 5 (in quanto relativa ad un bene già in precedenza alienato alla mandataria), dall'altra non poteva riflettersi sui suoi rapporti con la NO non ED nel senso che quest'ultima, per ottenere l'intestazione della proprietà sulla base dell'atto 29 settembre 1983, avrebbe dovuto dimostrarne la data certa anteriore all'acquisizione del bene da parte del NT di CO IA e al trasferimento della proprietà del bene stesso in capo ad essa deducente. Le censure, come sopra esposte, si appalesano infondate e vanno, pertanto, disattese. Riguardo alla prima questione, relativa alla asserita simulazione della procura, ritiene invero la Corte che debba essere senz'altro condiviso 1'" iter" argomentativo seguito dal Tribunale il quale ha, con estrema chiarezza, rilevato che l'intento delle parti, a fronte di una fattispecie caratterizzata dal fatto che il rappresentante era divenuto proprietario del bene in forza di un precedente negozio, era quello di conferire ad esso un potere rappresentativo effettivo e non meramente apparente per modo da consentirgli di disporre del bene stesso mediante la spendita del nome del primo venditore (con gli effetti propri conseguenti di 6 determinare il passaggio di proprietà direttamente in favore del nuovo acquirente) senza ncessità di ricorrere alla sua formale intestazione. In tale situazione non può dirsi compiuta, sul piano oggettivo, alcuna simulazione perché anzi il negozio è stato realmente voluto dalle parti quale strumento per perseguire lo scopo che le stesse si erano prefisse di attuare: una duplice alienazione del bene Civitando la trascrizione del primo può sostenersi che la trasferimento. Tanto meno un atto di compravendita procura dissimulasse dell'immobile di cui la CO risultava proprietaria per acquisto fattone con atto 12 settembre 1980, secondo l'assunto della stessa società appellante (recepito dal Tribunale e non più contestato). La circostanza che il rappresentato non fosse più proprietario dell'immobile per averne già in precedenza disposto (nella specie in favore dello stesso rappresentante) non vale, d'altra parte, ad l'operatività del rapporto escludere rappresentativo. dichiarazione del La rappresentante, in quanto voluta, deve ritenersi infatti comunque impegnativa per il rappresentato (non diversamente da quanto avverrebbe nell'ipotesi 7 in cui il predetto procedesse direttamente alla stipulazione dell'atto di vendita, pur in difetto di titolarità del bene per precedente alienazione non trascritta. Il rilievo rende ragione dell'infondatezza del secondo motivo di gravame nella parte in cui si ipotizza una sostanziale carenza della NO ED ad agire nei confronti dell'appellante per avere questa in precedenza alienato l'immobile a CO IA. Il fatto che la prima alienazione sia stata occultata e che 1'immobile sia rimasto formalmente intestato alla SI s.a.s. induce, in contrario, a ritenere che l'azione sia stata correttamente proposta nei confronti di detta società che nei rapporti con la promissaria acquirente è la sola legittimata a dare esecuzione al preliminare. Ogni altra questione relativa alla mancanza di data certa dell'atto di cui è chiesta l'esecuzione in fonda sull'erroneoforma specifica si presupposto che la SI s.a.s. abbia assunto la veste di "avente causa" dal NT di CO IA. In realtà le risultanze documentali in atti non autorizzano affatto a ritenere che i rapporti il NT e la società appellante sianotra stati regolati in forza di un atto di 8 (ri) trasferimento della proprietà del bene in capo alla SI s.a.s. La fonte della regolamentazione di tali rapporti risulta essere, infatti, l'atto di transazione, debitamente autorizzato dal Giudice delegato e sottoscritto dalle aprti (curatore da un lato e legale rappresentante della SI s.a.s. dall'altro), con il quale, preso sostanzialmente atto che l'immobile acquistato dalla fallita CO e dalla stessa pagato risultava ancora intestato alla società venditrice, si concordava di lasciare l'immobile stesso nella disponibilità della SI s.a.s. dietro corresponsione dell'importo di £ 76.000.000 (in gran parte destinato al pagamento dei residui ratei di mutuo e al pagamento delle spese condominiali a definizione di ogni rapporto derivante dalla "mala gestio" della fallita. 3) Le suesposte considerazioni valgono altresì ad evidenziare l'infondatezza del terzo ed ultimo motivo di gravame con il quale la società appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda proposta in via subordinata nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 1483 C.C. sul presupposto dell'esistenza di un atto di trasferimento della proprietà dell'immobile." Contro tale decisione ha prposto ricorso per 9 cassazione, con quattro motivi, NC RA. Resiste con controricorso la NO ED s.r.l. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che la domanda ex art. 2932 cod. civ. era stata trascritta dalla NO ED s.r.l. successivamente alla dichiarazione di fallimento di IA CO e quindi era inopponibile alla curatela e ad esso ricorrente quale avente causa dal fallimento. accoglimento, in La doglianza non può trovare quanto a prescindere dalla esattezza delle considerazioni svolte a sostegno della stessa, la questione relativa alla applicabilità Hella specie delle norme che regolano il conflitto tra più acquirenti non risulta sollevata nel corso del giudizio di merito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la convenzione stipulata in data 5 marzo 1988 tra il fallimento di IA CO e la SI s.a.s. non andava qualificata come transazione, ma come (ri) trasferimento. La doglianza, a prescindere dalla esattezza o meno delle argomentazioni addotte a sostegno della stessa, è inammissibile per difetto di interesse. 10 Anche volendo, infatti, ritenere che la convenzione in data 5 marzo 1988 aveva operato un ritrasferimento dell'appartamento dal fallimento di IA CO alla società promittente venditrice, per effetto di tale (ri) trasferimento risultava realizzata la condizione per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. costituita dalla proprietà dell'appartamento in capo alla società promittente venditrice. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, per effetto del fallimento di IA CO, si era verificata la risoluzione con effetto retroattivo della procura alla stessa rilasciata dalla SI s.a.s., che aveva travolto anche il contratto preliminare in base ad essa stipulato. La doglianza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza (in quanto ipotizza una inammisibile "risoluzione", con effetto retroattivo, della procura a seguito del fallimento del mandatario), inammissibile, in quanto investe una questione che non risulta abbia formato oggetto del giudizio di appello. Con il quarto motivo il ricorrente si lamenta del mancato accoglimento della domanda di restituzione, alla SI s.a.s. ed in suo favore, della somma 11 dalla prima pagata in esecuzione della convenzione in data 5 marzo 1988 intercorsa con il fallimento di IA CO, domanda da ritenere fondata sotto vari profili alternativi. La doglianza è inammissibile. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, infatti, non può far valere diritti EN TRATE che assume spettare al suo dante causa in base ad atti ai quali è stato estraneo. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna 60000 del ricorrente al pagamento, in favore della NO 310000 ED s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della NO ED s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione, che somma di lire 3.082000 liquida nella complessiva di cui lire 3.000.000 per onorari. ola Roma, 17 novembre 2000 P Frames Piles FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Valeria Weri 19 CY CAN 12