Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 504 del 1995 prevede sanzioni penali in caso siano rinvenute in un deposito fiscale deficienze od eccedenze di prodotto soggetto al pagamento dell'accisa ed anche deficienze ed eccedenze di prodotti denaturati, in quanto lo scopo della norma è evitare che il titolare di un deposito di alcol denaturato, o di prodotto esente da imposta, introduca e commerci un prodotto non esente; pertanto il prodotto che risulta mancante si presume comunque sottratto al pagamento dell'accisa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 44249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44249 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1922
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 24249/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NO AN, nato a [...] il 23 febbraio del 1930;
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 14 marzo del 2003;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo del 2003, la corte d'appello di Napoli confermava quella pronunciata il 18 aprile del 2002 dal tribunale monocratico della medesima città, con la quale NO AN era stato condannato in concorso di circostanze attenuanti generiche alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e lire 10.000.000 di multa, quale responsabile del reato p. e p. dall'art. 47 in relazione, al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, gestiva il deposito fiscale di alcol denaturato sito in S. Giuseppe Vesuviano, via Purgatorio n. 136, con una deficienza per l'alcool a 90 pari a 2439 litri anidri e, dunque, superiore al 10% rispetto al calo legale corrispondente a 861 litri anidri, sottraendo in tal modo il prodotto al pagamento dell'accisa (in San Giuseppe Vesuviano il 03/04/2000). La vicenda in base alle decisioni dei giudici del merito si può sintetizzare nella maniera seguente.
Il giorno 03/04/2000, i militari della Guardia di Finanza di Napoli, si recavano presso l'azienda dell'attuale ricorrente per effettuare gli ordinari controlli sugli alcoli in materia di accise. Nell'ambito di tale attività era riscontrata discrepanza tra la quantità di alcoli riportata nei registri contabili e quella realmente esistente in magazzino: vi era deficienza superiore a quella ammessa dalla legge. Per tale contrasto l'attuale ricorrente era tratto a giudizio per la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47 (che rinvia quoad poenam all'art. 43) e condannato alla pena indicata nella premessa La corte territoriale, dopo avere premesso che la "deficienza" indicata nel capo d'imputazione era stata accertata sulla base della documentazione acquisita nel procedimento (verbale di constatazione e determinazione di giacenze nei confronti della ditta "NO") e, dopo avere richiamato la motivazione della sentenza impugnata, osservava conclusivamente che la normativa attualmente vigente in materia, non risultando sopravvenuta in proposito alcuna modificazione con effetto abrogativo o depenalizzante, considera penalmente rilevante la condotta di "chiunque: sottrae con qualsiasi mezzo alcol o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; detiene alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione" (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 43); che nell'ambito applicativo della normativa citata si inseriva, pertanto, a pieno titolo il caso in questione, così come ricostruito nella impugnata sentenza sulla base del materiale probatorio acquisito.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore denunciando la violazione della norma incriminatrice e carenza di motivazione sul punto. Sostiene che entrambe i giudici erano incorsi nello stesso errore per avere ritenuto la norma incriminatrice applicabile allo NO che era titolare di un deposito di alcol non soggetto ad accisa mentre l'articolo 47, come emerge dalla sua stessa intitolazione, si riferisce alle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e punisce le deficienze riscontrate nei depositi fiscali.
DIRITTO
Il ricorso è infondato
È opportuno premettere che i prodotti alcolici sono soggetti a livello comunitario ad una speciale imposizione indiretta, denominata "Imposta indiretta sui consumi o accisa", la quale, aggiunta al costo del prodotto, va a costituire la base imponibile su cui viene poi conteggiata l'I.V.A. La vigilanza sui prodotti alcolici, essendo questi soggetti a tassazione rilevante, inizia dalla produzione o dall'importazione del prodotto nella Comunità europea e termina con il pagamento nello Stato in cui esso viene immesso in consumo. L'imposta (accisa) sorge, quindi, all'atto della produzione o dell'importazione del prodotto in uno Stato comunitario e diventa esigibile solo con l'immissione al consumo. Fino a tale momento il pagamento dell'imposta resta sospeso (regime di "sospensione di imposta") ed il prodotto può essere fabbricato o tenuto solo in particolari depositi a ciò autorizzati dall'amministrazione finanziaria, denominati "depositi fiscali". I prodotti soggetti ad accisa ed in regime di sospensione di imposta possono liberamente circolare in ambito comunitario unicamente tra un deposito fiscale e un altro, anche se siti in Stati comunitari diversi. La circolazione deve essere accompagnata da un particolare documento di accompagnamento: il DAA (Documento di Accompagnamento delle Accise), costituito da quattro esemplari. Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 27 del indica i prodotti soggetti ad accisa e quelli esenti da imposta. È esente dal pagamento dell'accisa l'alcol quando è denaturato con denaturante generale e destinato alla vendita o denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.
L'amministrazione finanziaria con D.M. 9 luglio 1996 n. 524, ha indicato le norme tecnico - regolamentari per disciplinare l'impiego dell'alcol e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa. Il decreto amministrativo tra l'altro subordina la concessione dell'esenzione prevista dall'art 27 n. 1 lettera b) della Direttiva comunitaria a talune condizioni, al fine di prevenire abusi o violazioni delle norme.
L'art. 1, comma 8, del decreto amministrativo anzidetto prescrive che chiunque intende detenere in deposito alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a litri 300 deve farne denunciala competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza d'esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 63, comma 2 lettera d).
Sempre in base all'articolo 1 del decreto amministrativo citato il titolare del deposito di alcol denaturato con denaturante generale deve tenere un registro di carico e scarico preventivamente vidimato dall'UTF competente nel quale devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. La tenuta di tale registro, tra l'altro, ha lo scopo di consentire all'amministrazione il controllo sulla movimentazione dei prodotti esenti al fine di evitare che possa essere sottratto al pagamento dell'imposta un prodotto che non è esente da accisa.
Fatta questa premessa si rileva che l'ipotesi criminosa contestata contrariamente all'assunto del ricorrente è configurabile ed è prevista proprio dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, il quale riguarda sia i depositi fiscali che quelli relativi ad alcol denaturato, invero, il primo comma dell'articolo dianzi richiamato, dopo il riferimento alle deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali, stabilisce.
"Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'1 per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino ad E. 2582,00. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa" In base all'art. 43, comma 2, il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
Con la norma anzidetta vengono stabilite le sanzioni dovute a seguito di deficienze o eccedenze di prodotto rinvenute all'interno del deposito fiscale e, per i prodotto denaturati, anche al di fuori del deposito fiscale. In particolare è stabilito che le sanzioni sono connesse all'entità degli ammanchi rispetto ai cali ed alle eccedenze consentitela per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa che quelli esenti. Le sanzioni indicate dalla norma non risultano applicabili solo qualora il depositario dimostri che il prodotto mancante rispetto alle risultanze contabili è andato smarrito e distrutto. La norma mira, non solo ad evitare che il titolare di un deposito fiscale sottragga prodotto soggetto al pagamento dell'accisa, ma anche che il soggetto autorizzato a gestire un deposito di alcol denaturato o comunque esente da imposta introduca e commerci prodotto che esente non è.
Il prodotto risultante mancante si presume sottratto al pagamento dell'accisa si presume cioè che il prevenuto abbia introdotto e venduto prodotto che non era esente in misura pari alla deficienza riscontrata, posto che l'imputato non è stato in grado di dimostrare la perdita o la distruzione del prodotto risultante mancante. Per quanto concerne la dedotta omessa motivazione, si rivela che una risposta esauriente alla questione posta dal ricorrente è contenuta nella sentenza di primo grado richiamata sul punto dalla corte d'appello. In conclusione il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, è applicabile sia ai titoli di deposito fiscale sia ai soggetti autorizzati a detenere alcol denaturato.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'articolo 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 ottobre del 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005