Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
La nomina di ulteriori difensori, operando "ex nunc", diviene efficace ai sensi dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. anche nel caso di successiva rinuncia al mandato di difensore precedentemente nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che non vi sono ragioni sistematiche per distinguere, ai fini dell'applicazione dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., tra rinuncia e revoca, unica situazione, quest'ultima, alla quale si riferisce espressamente la disposizione normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2014, n. 53695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53695 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1917
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 30670/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO EO N. IL 03/09/1968;
avverso la sentenza n. 1975/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI che ha concluso per l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 6.2-3.3.2014 ha confermato la condanna di LA AZ, deliberata il 10.5.2011 dal Tribunale di Trapani-Alcamo per reato di calunnia consumato il 31.8.2007. Nell'epigrafe della sentenza d'appello LA è indicato come detenuto per altro assente per rinuncia.
2. Nell'interesse di LA ricorre l'avv. Vito Di Graziano che, qualificandosi difensore fiduciario, enuncia unico motivo di nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), art. 181 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 5. Deduce in particolare la nullità del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello, emesso il 16.12.2013, perché notificato solo al LA ed all'allora codifensore avv. Sebastiano Dara.
Premesso in fatto di essere stato nominato insieme con l'avv. Dara da LA con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa circondariale di Palermo Tagliarellì il 3.2.2012 e che in tempi successivi l'avv. Dara aveva rinunciato al mandato, rileva che all'udienza d'appello non aveva partecipato ne' l'imputato ne' l'avv. Dara (appunto già rinunciante al mandato), sicché l'eccezione sarebbe tempestiva posto che il difensore d'ufficio, nominato in udienza, nulla avrebbe potuto eccepire con l'ordinaria diligenza, non risultando in atti la nomina dell'avv. Di Graziano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo infondato. Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa per le ammende, equa in relazione al caso. Risulta infatti che:
- fino alla sentenza di primo grado (10.5.2011), unico difensore di fiducia è l'avv. Dara, che pure redige l'atto d'appello;
- il 27.6.2011 LA conferma la nomina dell'avv. Dara e nomina come codifensore l'avv. Vincenzo Cotroneo del Foro di Milano, specificamente revocando ogni altra nomina: fg. 49 fase. Tribunale;
- il 3.2.2012 (fg. 50 atti Trib.) LA nomina l'avv. Dara e l'avv. Di Graziano, ma non revoca le precedenti nomine, in particolare quella dell'avv. Cotroneo.
L'avv. Di Graziano risulta quindi nominato come terzo difensore. Il che, ai sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.p., ha reso la sua nomina originariamente inefficace.
L'avv. Di Graziano pertanto non aveva alcun diritto alla notifica che lamenta non essergli stata fatta, atteso che la rinuncia al mandato da parte dell'avv. Dara è successiva alla notifica eseguita nei confronti di quest'ultimo. Nè l'avv. Di Graziano ha svolto alcuna deduzione relativa all'eventuale omessa notifica del decreto di citazione in favore dell'avv. Cotroneo.
Da quanto sopra argomentato consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, e quindi, appunto, l'inammissibilità di quest'ultimo.
3.1 La Corte deve tuttavia spiegare perché ha esaminato il ricorso, che potrebbe apparire proposto da soggetto non legittimato: il che costituirebbe ragione concorrente ma pregiudiziale di inammissibilità.
Orbene, l'art. 24 disp. att. c.p.p. prevede che la nomina di ulteriori difensori si considera "senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza" rispetto al numero rispettivamente previsto dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p..
Nel caso di specie non è intervenuta alcuna revoca da parte dell'imputato.
Vi è stata, invece, la rinuncia di uno degli originari primi due difensori.
Rinuncia e revoca sono all'evidenza istituti diversi, in relazione al soggetto che si attiva per interrompere il mandato fiduciario: il professionista difensore, nel primo caso, la parte personalmente, nel secondo.
Rinuncia e revoca ricevono tuttavia la medesima disciplina quanto a tempi ed obblighi dell'essenziale aspetto della loro efficacia nel processo, (artt. 107 e 108 c.p.p.). Ora, l'inefficacia prevista dall'art. 24 disp. att. c.p.p. non è definitiva (nel senso di richiedere necessariamente una seconda, ulteriore ed essa solo efficace, nomina del medesimo difensore già nominato in soprannumero), ma conserva una sorta di latente potenziale efficacia, la quale assume pienezza, determinando il sorgere ex nunc della qualità di attuale difensore, nel caso dell'atto di revoca di uno dei precedenti difensori. Deve pertanto concludersi che l'istituto appare costruito dal legislatore nel senso di non ancorare ad una rinnovata volontà della parte la conferma dell'attualità dell'interesse ad essere assistita dal quel difensore in precedenza nominato in soprannumero.
In altri termini: per come costruito, l'istituto rende possibile che la parte che aveva nominato un difensore in soprannumero si ritrovi assistita da quel difensore, appunto prima in soprannumero, in ragione della sopravvenuta revoca del precedente originario difensore, senza una verifica (e quindi la conferma espressa) del suo attuale interesse a quell'assistenza difensiva fino a quel momento inefficace. Ciò, ovviamente, quando la revoca non contenga diverse ed estensive indicazioni.
Se quindi l'efficacia sopravvenuta della nomina in soprannumero prescinde dalla conferma dell'attualità del corrispondente interesse da parte del titolare de potere di nomina, non si rinvengono ragioni sistematiche per le quali escludere che quell'originaria inefficacia venga meno, e quindi la precedente nomina in soprannumero acquisisca efficacia, anche nel caso in cui uno dei difensori nominato in precedenza rinunci al proprio mandato. Quindi, ciò che solo rileva è che il numero di difensori rientri in quello indicato dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p., indipendentemente dal fatto che ciò avvenga a seguito di revoca o rinuncia.
Va quindi affermato il principio di diritto che "la nomina di ulteriori difensori diviene efficace, ai sensi dell'ari. 24 disp. att. c.p.p., anche nel caso di successiva rinuncia al mandato di difensore nominato In precedenza, operando ex nunc". Invero, l'espressione normativa "si considera senza effetto finché" indica inequivocamente che l'efficacia della nomina avvenuta in eccedenza opera solo dal momento in cui viene meno il numero eccedente di difensori.
L'avv. Di Graziano era pertanto legittimato alla proposizione dell'odierno ricorso.
3.2 In sintesi ed in definitiva, applicando il principio di diritto nel caso di specie, osserva la Corte che:
- dagli atti risulta che l'avv. Dara ha rinunciato al mandato con atto depositato il 24.1.2014 in vista dell'udienza del 6.2.2014 (in atti app. fg. 24);
- l'avv. Di Giordano non aveva pertanto alcun diritto ad ottenere la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del giudizio d'appello, trattandosi di nomina con efficacia successiva alla già intervenuta rituale comunicazione all'imputato ed alla difesa tecnica in allora presente (per tutte Sez. 3, sent 5096/2014);
sarebbe stato onere dell'imputato, ritualmente citato e consapevole sia della precedente nomina dell'avv. Di Giordano in eccedenza, sia della rinuncia dell'avv. Dara (a lui comunicata come documentato in atti), provvedere ad avvertire l'avv. Di Giordano;
- l'efficacia dell'originaria nomina in eccedenza dell'avv. Di Giordano decorre dal 24.12014: egli era pertanto legittimato alla proposizione dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2014