Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La cessione del contratto di locazione che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può opporsi per gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito "aliunde", occorrendo in tal caso che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata, secondo la regola generale di cui all'art. 1407 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA DELL'ALPINO SAS, in persona disgiunta di entrambi i soci accomandatari IR IS PI e PI TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MAMELI n.30 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Del Vecchio, difesa dagli Avvocati SILVIO BERARDI GIOVANNI PASANISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato ROTILI CARLO A, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO QUADRUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 231/97 del Tribunale di L'AQUILA, emessa il 23/4/97; depositata il 02/06/97;
RG.154/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GIOVANNI PASANISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di L'Aquila del 21 giugno 1996 TE PI, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. "Casa dell'alpino sport", premesso che il 1^ marzo 1984 la detta società, all'epoca ditta IS IR impresa familiare, aveva stipulato con AN LM il contratto di locazione dell'immobile ad uso di "negozio articoli sportivi" sito a L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 136, e che a seguito di disdetta del locatore il detto contratto era cessato alla scadenza del 29 febbraio 1996, chiedeva la condanna del LM al pagamento dell'indennità di avviamento.
Costituitosi il LM, il Pretore adito, con sentenza del 13 dicembre 1996, condannava AN LM a corrispondere alla società "Casa dell'alpino sport" la somma di L.40.500.000 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Proposto appello dal LM, il Tribunale di L'Aquila, con sentenza depositata il 12 giugno 1997, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda della società "Casa dell'alpino sport". Il Tribunale ha osservato che il contratto di locazione era stato stipulato dal locatore LM con la conduttrice IS IR PI, la quale, con altre persone fisiche, aveva costituito la società in accomandita semplice "Casa dell'alpino sport di IS IR e C.", conferendo in essa l'impresa familiare esercitata nei locali oggetto del contratto di locazione, onde si era avuta una cessione di tale contratto alla detta società unitamente al trasferimento dell'azienda. Tale cessione ha effetto nei confronti del locatore, a norma dell'art. 36 della legge n.392 del 1978, dalla data della sua comunicazione allo stesso o, in difetto, dalla sua accettazione, non essendo invece rilevante la conoscenza che della cessione il locatore abbia acquisito aliunde. Il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, vi sia stato un atto formale di comunicazione al LM della cessione dell'azienda, tenuto anche conto che non assumono rilievo gli atti intervenuti dopo la cessazione del rapporto locatizio avvenuta il 29 febbraio 1996.
Avverso la sentenza del Tribunale la s.a.s. Casa dell'alpino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui AN LM ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 36 della legge n.392/78, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata ha parificato alla cessione di esercizio commerciale la trasformazione di una ditta individuale in s.a.s., in cui il precedente titolare della ditta assume la posizione di socio accomandatario illimitatamente responsabile, restando pertanto soggetto obbligato del rapporto di locazione. Nel caso di specie, la locataria IS IR PI ha trasformato la propria ditta individuale in una società di persone della stessa famiglia, in cui alla sua responsabilità si è aggiunta quella dell'altro socio accomandatario (il figlio TE).
Il motivo di ricorso è infondato.
La società ("Casa dell'alpino sport di IS IR e C." in accomandita semplice), che ha instaurato il presente giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di avviamento prevista dall'art.34 della legge n.392 del 1978, è un soggetto diverso dalla persona fisica (IS IR PI) che ha stipulato il contratto di locazione a cui si riferisce il dedotto avviamento. Tale diversità non viene meno per il fatto che nella costituita società la persona fisica, conduttrice dell'immobile locato, abbia assunto la qualità di socio accomandatario, poiché l'essere quest'ultimo responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali non comporta una sua identità con la società. Nè assume rilievo, ovviamente, il fatto che la società sia stata costituita tra persone della stessa famiglia della conduttrice, non incidendo esso sulla disciplina applicabile alla società stessa.
Tenuto conto che la società attrice è subentrata nella posizione di conduttrice derivante dal contratto di locazione stipulato dalla persona fisica, si è avuta - come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata - una cessione del detto contratto di locazione, disciplinata dall'art.36 della legge n.392 del 1978. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 36 della legge n.392178 e degli artt. 81, 100 e 360 n.3 e 5 c.p.c., osservando che:
a) essa ha sempre corrisposto i canoni al locatore mediante accrediti sul conto corrente bancario del LM, che questi ha accettato;
b) essa, alla scadenza del contratto, con raccomandata del 23 febbraio 1996, ha offerto al LM ed al suo legale la restituzione dell'immobile locato;
c) il 7 maggio 1996 IR IS PI, nella qualità di socia accomandataria della società ricorrente, ha notificato al LM "atto di significazione e diffida", nel quale ha riassunto tutto il rapporto, senza che il locatore si sia opposto alla trasformazione della ditta individuale in società. Tali atti sono stati erroneamente ritenuti equivoci dalla sentenza impugnata. La conoscenza e la implicita accettazione di detta trasformazione, da parte del locatore, si desumono anche dal fatto che egli, convenuto nel giudizio di primo grado, non ha eccepito il difetto di legittimazione della società attrice, prospettando la questioni solo come motivo di appello.
Il motivo di ricorso è infondato.
Secondo l'art.36 della legge n.392 del 1978, la cessione del contratto di locazione che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di tale comunicazione (secondo la regola generale posta per la cessione del contratto dall'art.1407 c.c.) salva la eventualità che il locatore vi si opponga per "gravi motivi". Non è, invece, rilevante la conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito aliunde, occorrendo che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata (secondo la previsione del citato art. 1407). In tal senso v., di recente, Cass. 11 marzo 1998 n. 2675, ove si precisa che la comunicazione può essere data anche con forma idonea diversa dalla raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art.36. La sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione della cessione della locazione (realizzatasi con la costituzione della società attrice) non sia avvenuta, poiché ha considerato equivoci gli atti indicati dalla società ricorrente (e sopra elencati sub a- b) ed irrilevanti a tal fine gli atti intervenuti successivamente alla scadenza del rapporto locativo (avvenuta il 29 febbraio 1996). Dette affermazioni del Tribunale vanno qui confermate. Per quanto attiene al significato equivoco degli atti sopra indicati sub a) e b), inidonei perciò a concretizzare la comunicazione al locatore prevista dal citato art.36, trattasi di valutazione di merito, che è stata motivata anche con la corretta considerazione che detta comunicazione deve contenere gli elementi che valgano ad identificare la persona del cessionario in modo da porre in grado il locatore di manifestare la menzionata opposizione (Cass. 25 novembre 1993 n. 11685; 25 giugno 1990 n. 6402; 19 agosto 1989 n. 3730). Il fatto che da tali atti potesse trarsi la mera conoscenza, da parte del locatore, della sostituzione, nella posizione di conduttore, della società alla persona fisica che aveva stipulato il contratto, non è, come si è detto, sufficiente, essendo necessaria la prova della accettazione di tale sostituzione da parte del locatore medesimo.
In ordine agli atti successivi alla scadenza del 29 febbraio 1996 (notifica dell'atto di "significazione e diffida" del 7 maggio 1996 ed atti posti in essere nel corso del successivo giudizio), essi sono intervenuti dopo la cessazione del contratto di locazione e sono stati correttamente ritenuti ininfluenti, perché la cessione della locazione presuppone che il contratto sia in corso (Cass. 23 gennaio 1998 n. 667), mentre, successivamente alla sua scadenza, il godimento del bene locato si fonda su fatti diversi dal contratto. 3.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato e la società ricorrente va condannata a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.176.000=, delle quali L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999