Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Integra l'elemento costitutivo della violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si era dato alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, aveva posto in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo).
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La Suprema Corte con la sentenza n. 26258 del 24 giugno 2015 ha dichiarato manifestatamente infondato e pertanto inammissibile, il ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Lecce alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.), per aver omesso, mentre era alla guida della propria autovettura, di fermarsi al posto di blocco autostradale della Polizia di Stato, mettendo in atto una fuga con condotta di guida oggettivamente pericolosa. In particolare, l'imputato, dopo aver completamente ignorato il segnale di alt della Polizia, sottraendosi al posto di blocco, teneva una condotta di guida connotata da manovre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2009, n. 41419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41419 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/09/2009
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 3727
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 33256/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LO, N. IL 26/02/1972;
avverso la sentenza n. 231/2006 CORTE APPELLO di POTENZA, depositata il 03/05/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS EO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza 3.5.2007 della Corte d'Appello di Potenza con cui, in riforma della sentenza 22.11.2005 del GUP del Tribunale di Matera, riqualificato come reato di lesioni personali aggravate la condotta ascritta al capo G) dell'imputazione (configurata come omicidio tentato), veniva ridotta ad anni 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa la pena inflitta per i residui reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 110 del 1975, art.23, comma 4; art. 110 c.p., commi 1 e 2, L. n. 895 del 1967; artt.110 e 648 c.p.; artt. 110 e 337 c.p.; art. 110 c.p. e art. 703 c.p., commi 1 e 2.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo: 1) violazione e/o erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 5, in relazione ai capi A) e B), per illegittimità e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui a detta norma non potendosi, nella specie, rapportare la potenzialità offensiva dell'arma al fatto che essa era priva di matricola ovvero con numero di matricola abraso;
2) violazione dell'art. 337 c.p. in relazione al capo D), posto che, nel caso di specie, l'alta velocità dell'autovettura in cui si trovava il ricorrente non integrava il reato di resistenza a p.u., in assenza di manovre atte ad intimidire o a contrastare l'attività del pubblico ufficiale;
peraltro, difettava la prova che il SS avesse contribuito, sia pure sotto il profilo morale, alla consumazione della condotta posta in essere materialmente dal conducente dell'auto; 3) violazione dell'art. 703 c.p. in relazione al capo sub E), tenuto conto che il locale "Glamour", in prossimità del quale erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco, era distante dalla via pubblica e dal centro abitato: 4) violazione dell'art. 62 c.p., in quanto il danno procurato all'unica persona danneggiata era stato integralmente risarcito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. In ordine alla prima doglianza va ribadito che l'attenuante invocata riguarda il reato satellite di lesioni e non è applicabile ai reati sub A) e B) (porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di rivoltella sprovvista del numero di matricola progressivo), trattandosi di arma clandestina che,nel caso in esame, si è accertato avere il numero di matricola abraso. Priva di fondamento è pure la seconda censura avendo la Corte territoriale accertato che il SS aveva concorso con l'autista dell'autovettura nel darsi alla fuga "benché avessero entrambi riconosciuto la pattuglia della polizia e si fossero resi conto che venivano inseguiti in relazione all'episodio di sangue poco prima consumato", In particolare è stato evidenziato nella sentenza impugnata che gli imputati avevano proseguito la corsa con detta auto "a folle velocità" invece di fermarsi ed avevano posto in pericolo anche l'incolumità degli agenti di polizia per indurli a desistere dell'inseguimento. Alla stregua di tale accertamento in fatto correttamente è stato configurato il reato di cui all'art. 337 c.p., dovendosi ritenere, in conformità alla costante giurisprudenza in materia della S.C., che nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza è integrata da un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo con la conseguenza che deve rispondere di tale reato il soggetto alla guida di un'autovettura (e nella specie, a titolo di concorso, anche il SS) che anziché fermarsi, a fronte dell'inseguimento degli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere una condotta di guida tale da creare, come accertato nel caso in esame, una situazione di pericolo (Cfr.Cass. n. 41936/2006). Il concorso del SS non è stato oggetto di specifica censura in appello con riferimento all'accertamento delle modalità del fatto (gli agenti avevano notato che il passeggero dell'auto e cioè il SS, a seguito dell'inseguimento degli agenti, aveva lanciato dal finestrino una pistola e gli occupanti dell'auto perquisiti, erano stati trovati tutti in possesso di cartucce e bossoli). Quanto al motivo sub 3), l'accertamento in fatto sull'esplosione dei colpi di pistola in luogo abitato e nel piazzale antistante un pubblico locale, non è sindacabile in sede di legittimità sicché deve escludersi la configurabilità del diverso reato di cui all'art.703 c.p.. Manifestamente infondato è, infine, la doglianza sub 4), avendo i giudici di appello dato conto che non era stata fornita la prova del ristoro integrale del danno e che parti offese dovevano considerarsi pure gli agenti di polizia. Il ricorso va, pertanto, Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009