Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Costituisce "modus", e non condizione risolutiva, un obbligo morale apposto ad una donazione che non diviene inefficace in caso di inadempimento, ma obbliga il donatario al trasferimento del bene ad altri per realizzare le finalità stabilite dal donante, ancorché sia previsto a carico di questi ultimi l'obbligo di rimborsare miglioramenti e addizioni apportati su di esso dal primo donatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC DI RT IO, IC DI RT GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato ELIO FAZZALARI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE "ISTITUTO DI N.S. DEL CARMELO", in persona del legale rappresentante Suor Pierina Natalini, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA 5 GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MERLINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONGREGAZIONE PIE SUORE REDENZIONE, ARCIDIOCESI DI FIRENZE;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 00308/97 proposto da:
CONGREGAZIONE PIE SUORE REDENZIONE, in persona dell'economa generale e legale rappresentante S. Rachele Murru, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 95, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che la difende unitamente all'avvocato FILIBERTO GORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IC DI RT IO, IC DI RT GI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 00309/97 proposto da:
ARCIDIOCESI FIRENZE, in persona dell'Arcivescovo SI Piovanelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 95, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che la difende unitamente all'avvocato SANDRO MANZATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IC DI RT IO, IC DI RT GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 637/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 30/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato FAZZALARI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi N. 308/97 e 309/97;
udito l'Avvocato MERLINI, difensore del resistente Congregazione Suore Carmelitane, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato MANZATI, difensore del ricorrente incidentale AR di Firenze, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso N. 309/97 e il rigetto dei ricorsi N. 13512/96 e 308/97;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29-30 ottobre 1991 AN di EF ER e RG convenivano dinanzi il Tribunale di Firenze la Congregazione Pie Suore della Redenzione (in seguito: solo Congregazione), l'AR di Firenze e la Congregazione delle Suore Carmelitane "Istituto di Nostra Signora del Carmelo" (in seguito: solo Istituto) esponendo che la loro nonna NN ZI NT della Rovere con rogito Golini del 16.10.1953 aveva donato all'Istituto un edificio costruito nel 1923 dalla madre in Borgo San Lorenzo e destinato ad attività benefiche di asilo, scuola di lavoro ed ambulatorio in ricordo dei figli ZO e IC premorti;
si precisava nella donazione che essa veniva fatta e doveva essere accettata, fra altre condizioni, alla seguente: "per il caso, se pur imprevedibile che, per qualsiasi motivo l'Istituto donatario non potesse o volesse continuare a prestare l'opera propria in favore dell'infanzia di Poggiale, la donante fa al medesimo il più rigoroso obbligo morale di mettere a disposizione dell'Arcivescovo pro tempore di Firenze il complesso dei beni donati, per la continuazione, alle stesse condizioni, a mezzo di altra Congregazione femminile, a sua scelta, delle benefiche attività che essa, con la presente donazione si è proposta di perpetuare. Si intende che in tal caso la Congregazione subentrante dovrà rimborsare all'Istituto di N.S. del Carmelo l'importo delle addizioni e dei miglioramenti che avesse fatto sui beni donati".
Precisavano gli attori che con rogito Rogantini del 18.12.1959 l'Istituto, avendo rappresentato all'Arcivescovo di Firenze l'impossibilità di proseguire nell'opera benefica, su designazione dello stesso, aveva donato i beni alla Congregazione con sede in Roma;
in seguito, anche quest'ultima, trovandosi nell'impossibilità di adempiere, aveva riconsegnato i beni alla Curia di Firenze. Nel luglio 1988 si era poi quest'ultima obbligata a restituire agli aventi diritto i beni di cui aveva avuto il possesso;
la restituzione era però avvenuta solo in parte.
I AN di EF chiedevano quindi la risoluzione di entrambi gli atti di donazione del 16.10.1953 e del 18.12.1959; la restituzione dei beni ancora in possesso della Curia, il risarcimento dei danni.
I convenuti resistevano alle domande;
l'Istituto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
la Congregazione e l'AR quello di legittimazione attiva;
la Congregazione proponeva anche una domanda riconvenzionale.
Con sentenza 13.4.1993 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dei AN di EF condannando i medesimi alle spese del giudizio.
L'impugnazione dei soccombenti, alla quale resistevano la Congregazione, l'AR e l'Istituto veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 30.5.1996. La Corte riteneva gli attori privi di legittimazione perché la clausola inserita nel rogito 16.10.1953 non poteva qualificarsi condizione o modo ma costituiva solo imposizione di un obbligo morale;
soggiungeva, inoltre, che non esisteva un collegamento fra le due donazioni del 16.10.1953 e del 18.12.1959.
Avverso la sentenza, notificata l'11.9.1996, hanno proposto ricorso con atto del 14.11.1996 e con tre motivi di censura ER e RG AN di EF;
resistono con controricorsi la Congregazione delle Suore Carmelitane "Istituto di Nostra Signora del Carmelo"; l'AR di Firenze e la Congregazione Pie Suore della Redenzione;
queste due ultime hanno proposto anche ricorso incidentale in base ad un motivo.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, relativi alla stessa sentenza, devono, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., essere riuniti. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 sgg. c.c., 1362 S99- c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugnata ha escluso che la clausola di destinazione dei beni, inserita dalla donante nell'atto 16.10.1953 e ribadita in quella del 18.12.1959, potesse essere considerata come condizione risolutiva, in base all'erronea argomentazione che era impossibile oberare il bene donato di un vincolo reale. La Corte fiorentina non aveva tenuto conto del fatto che nei negozi di liberalità la condizione è configurabile anche quando non si impone al donatario un onere di tipo patrimoniale (nel qual caso viene istituito un modus).
La sentenza, proseguono i ricorrenti, ha escluso la configurabilità della condizione risolutiva perché la donazione prevedeva la successione di un altro ente capace di assolvere il munus ove il primo avesse abdicato, ma non ha considerato che l'evento finale di risoluzione rimaneva ugualmente contemplabile. La sentenza - inoltre - ha ritenuto la Curia semplice mandataria della donante ignorando che il CO aveva disposto del donatum più volte con il trasferimento ad altra congregazione (obbligandosi anche alla restituzione dei beni) e non ha neppur considerato che alla donazione del 1959 era allegato - come atto propedeutico - il decreto vescovile 372/D del 12.12.1959 con il quale il CO "disponeva" che la congregazione delle Pie Suore della Redenzione assumesse gli obblighi della prima donataria.
La sentenza, infine, ha erroneamente escluso un collegamento fra le due donazioni legate invece fra loro da una connessione teleologica;
la seconda trovava infatti causa nella prima. Il motivo è infondato.
Premesso che l'indagine diretta a stabilire se la donazione sia sottoposta a condizione o a modus si risolve in una quaestio facti, dovendosi volta per volta accertare quale sia stata la reale intenzione delle parti, con la conseguenza che la qualificazione data dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, purché sia stata fatta con l'osservanza dei criteri giuridici che valgono a distinguere la condizione dal modus (v. Cass. 29.5.1973 n. 1602) la sentenza impugnata ha condiviso la qualificazione di modo e non di condizione data dai giudici di primo grado alla clausola inserita da NN ZI NT della Rovere nel rogito Golini del 16.10.1953 (in precedenza riportata) non per l'impossibilità di vincolare in modo reale i beni allo scopo prefissosi dalla donante, ma perché non era previsto un obbligo di restituzione ove le finalità non fossero state realizzate.
La sentenza ha precisato, al riguardo, che se nel diritto italiano fosse configurabile la proprietà fiduciaria intesa come vincolo di destinazione imposto al bene, con carattere reale, la volontà della donante avrebbe potuto trovare in tale istituto la propria giusta collocazione;
senonché nessuna delle poche norme dettate in tema di fondazioni (artt. 28 e 32 c.c.) e di comitati per la raccolta di fondi (art. 42 c.c.) appariva applicabile nella fattispecie, trattandosi di una donazione rivolta ad un istituto religioso, non perché perseguisse meglio i propri fini, ma perché attuasse quelli voluti dalla donante.
L'impossibilità, per quest'ultima, di sottoporre l'atto a vincoli di carattere reale non costituisce, nella sentenza, la ragione per cui viene esclusa la configurabilità della condizione;
tale assunto è basato sulla diversa considerazione che a ciascun donatario veniva imposto, per il caso di impossibilità di adempiere all'onere, l'obbligo di ritrasferire i beni in discorso, mentre non era prevista l'inefficacia della liberalità ricevuta. Il ritrasferimento doveva attuarsi in favore dei successivi donatori designati dall'Arcivescovo e conseguiva all'assunzione di un obbligo morale (ex art. 2034 c.c.) espressamente dichiarato tale dalla donante con una disposizione che la ZI precisava essere irrevocabile;
l'inadempimento dell'obbligo non determinava effetti risolutori, perché non era prevista in alcun caso la restituzione dei beni alla donante o ai suoi aventi causa.
L'intervento della Curia Vescovile nel rapporto derivante dall'atto di liberalità (l'obbligo di restituzione dei beni viene esaminato con il terzo motivo di ricorso) era limitato alla designazione della congregazione femminile che doveva subentrare alla prima o alle successive donatarie, senza trasferimenti intermedi della proprietà dei beni in suo favore. Gli effetti risolutori non possono derivare da un collegamento tra la prima e la successiva donazione;
il collegamento è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono nell'ambito dell'autonomia contrattuale un risultato economico unitario e complesso non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti ciascuno dei quali pur conservando una causa autonoma, è finalizzato ad un unico regolamento di interessi, sicché le vicende che investono uno dei contratti, quali quelle relative all'invalidità, l'inefficacia o la risoluzione possono ripercuotersi sull'altro (v. Cass. 27.4.1995 n. 4645). Nella specie, una volta esclusa la possibilità di risoluzione del primo atto di liberalità del 16.10.1953, la situazione del secondo del 18.12.1959 rimane identica.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dei principi in materia di legittimazione ad agire, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, in relazione alla dedotta configurabilità di una condizione risolutiva nella prima donazione e di un collegamento fra la stessa e la successiva del 1959, avrebbe dovuto ritenerli legittimati a chiedere, quali eredi della donante, la restituzione dei beni.
Il motivo va respinto per le considerazioni già esposte circa l'impossibilità di ritenere la prima donazione sottoposta a condizione risolutiva e per l'irrilevanza del collegamento della stessa con quella successiva.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c. ed omessa pronunzia, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nell'esame dell'impegno assunto dall'Arcivescovo nel 1988, non si è posta la questione del riconoscimento - da parte del Presule - della detenzione dei beni, dell'obbligo assunto e dei poteri sugli stessi esercitati;
l'accertamento di tali fatti comportava la condanna generica dell'AR di Firenze al risarcimento dei danni.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile, la domanda dei ricorrenti intesa a conseguire la restituzione dei beni in base all'accordo transattivo del 9 luglio 1988 e il risarcimento dei danni perché, secondo i giudici del merito, tale domanda non era stata riproposta in appello e l'esame che il tribunale aveva fatto della scrittura privata qualificata dai AN di EF "convenzione e verbale di immissione in possesso" si riferiva alla riconvenzionale della Congregazione nei confronti degli attori per la restituzione del podere che l'Arcivescovo aveva consegnato agli stessi il 9.7.1988.
Il motivo di ricorso non censura la pronunzia di inammissibilità della domanda, ma denuncia il mancato esame delle questioni di merito dalla stessa introdotte;
è quindi inconferente, per essersi formato il giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sulla preclusione della domanda.
Passando all'esame dei ricorsi incidentali, con un unico identico motivo l'AR di Firenze e la Congregazione Pie Suore della Redenzione denunciando violazione dell'art. 92 C.P.C. lamentano che la sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese con richiamo all'intento degli eredi di far rispettare la volontà della donante;
alla tutela che tali finalità trovano da tempo in altri ordinamenti come il trust del diritto inglese, alla particolare complessità della materia, senza considerare - invece - che l'intento degli eredi era solo quello di riappropriarsi dei beni;
che il riferimento ad ordinamenti stranieri era inutile essendo sufficiente il richiamo alle disposizioni fiduciarie ricordate nella sentenza;
che la affermata complessità delle questioni contrasta con le modeste dimensioni della motivazione.
Anche questi ricorsi vanno respinti.
La compensazione delle spese corrisponde ad una valutazione discrezionale del giudice e il relativo potere non richiede una specifica motivazione ed è incensurabile in sede di legittimità salvo che i motivi addotti risultino illogici o contraddittori (v. Cass. 19.5.1998 n. 4997; Cass.
8.10.1997 n. 9762). Nel caso di specie la complessità della materia cui ha fatto richiamo la Corte fiorentina non appare illogica e non può essere scalfita dal rilievo della brevità della motivazione, perché la concisione o meno di un provvedimento non costituisce sicuro parametro delle difficoltà della decisione adottata. Essendo le ragioni della decisione ora in esame plurime ed autonome, è sufficiente a sorreggerla l'ultima, inadeguatamente censurata.
Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999