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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 16/12/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 36/20256 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen. nei confronti di XXXXXXXXXXX, in espiazione della pena nel carcere di Agrigento di anni 8, mesi 1 e giorni 23 (fine pena 13 novembre 2032) inflittale con sentenza del GUP di Enna il 6 marzo 2024 per il reato di omicidio aggravato in danno della suocera commesso nel febbraio 2023. 1.1. L’istanza è stata (ri)proposta dalla detenuta madre, dopo oltre un terzo di espiazione della pena, per poter assistere i due figli, il primogenito dei quali affetto da grave handicap per il quale la donna sta fruendo di permessi premio ex art. 21-ter ord. pen. ed a sostegno della stessa la difesa ha prodotto documentazione attestante le condizioni del minore e la correlazione tra il suo peggioramento e l’assenza della madre, nonché il positivo Penale Sent. Sez. 1 Num. 18164 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 percorso trattamentale intrapreso dalla detenuta. La difesa, anche allegando una relazione psicopatologica forense, evidenzia, oltre ai progressi fatti registrare dalla donna in ambito trattamentale e terapeutico, l’indispensabilità del ricongiungimento col figlio portatore di handicap, che la stessa può essere munita di braccialetto elettronico e che le può essere somministrata una terapia long-actingche ne consentirebbe una costante compensazione psicopatologica ed adeguato controllo, evitando così ogni pericolo.
1.2. Il Tribunale ha premesso nell’ordinanza in epigrafe che: - alla ricorrente, nel corso del giudizio sfociato nella condanna in esecuzione, è stato riconosciuto il vizio parziale di mente;
- che la perizia disposta in cognizione aveva ritenuto la donna affetta da «disturbo delirante o follia discordante tipo persecuzione con decorso ad episodi multipli in episodio acuto», nonché socialmente pericolosa, tanto che in sentenza era stata disposta anche la misura di sicurezza di ricovero in REMS per anni tre, a pena espiata;
- che i disagi psichici accusati dalla ricorrente nel suo ambiente domestico, in particolare con la vittima del commesso reato (suocera, attinta in diverse parti del corpo con un coltello da cucina e con una forbice), comportavano non già una mancata comprensione della realtà, ma un’alterazione della sua valutazione non implicante una totale incapacità di intendere e volere (pag. 42 sent. condanna); che, in ordine alla pericolosità sociale, il perito specificava che condannata mostrava “un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di una intensa carica emotivo-affettiva connessa coi contenuti deliranti del pensiero e ciò, assieme all’assenza di coscienza della malattia e della consapevolezza riguardo alla necessità di praticare trattamento specifico, configura una condizione di pericolosità sociale dal punto di vista psichiatrico”, cosicché l’unica misura di sicurezza adeguata a contenere tale pericolosità è stata considerata quella in ambito protetto ad “alta intensità custodiale- terapeutica” (REMS); - che il giudice, attesa l’assenza di consapevolezza da parte della ricorrente della malattia e della necessità di praticare un trattamento specifico, così comel’assenza di qualsiasi resipiscenza rispetto al delitto commesso, ma anzi “…la mancata empatia dimostrata dalla stessa e il tono leggero e ilare col quale la XXXXXX, intercettata in carcere, affermava in presenza dei figli di avere ucciso la nonna e che successivamente avrebbe fatto lo stesso con il padre” (pag. 38 sent.), ha ritenuto che tali “circostanze, invero, non possono condurre in maniera rassicurante ad escludere che la XXXXXX possa rendersi pericolosa, in caso di applicazione di una misura di sicurezza più lieve, anche nei confronti dei suoi più stretti familiari” (pag. 38 sent.); - che il marito della ricorrente, in un colloquio intercettato in carcere, rassicurava la moglie che l’avrebbe fatta dichiarare incapace di intendere e volere e che si stava “muovendo” in tal senso, circostanza che poi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal perito quando riferisce di averlo cacciato dal suo studio una volta compreso che costui volesse istigarlo alla corruzione;
- che entrambi i coniugi hanno dimostrato in sede processuale un’evidente tendenza alla dissimulazione e travisamento della realtà (sia pure paradossalmente per finalità opposte); - che lo stesso 2 marito, che continua a supportare moralmente e materialmente la moglie, giustificandone la condotta delittuosa, in quanto a suo dire cagionata dai continui soprusi della madre (morbosamente gelosa) nei confronti della moglie, ha abbandonato il lavoro per occuparsi dei figli supportato unicamente da una zia materna della detenuta.
1.3. Il Tribunale ha poi richiamato (pag. 3) la propria precedente ordinanza del 21 gennaio 2025 con cui aveva rigettato analoga istanza di detenzione domiciliare speciale dando atto che il Magistrato di sorveglianza, al fine di contemperare le esigenze special- preventive di contenimento e controllo della pericolosità sociale della detenuta col diritto di quella di ricongiungersi al figlio portatore di handicap, le ha concesso permessi ex art. 21-ter ord. pen. con scorta, ad horas ed all’interno dell’abitazione familiare ehaevidenziato, al riguardo, che dopo la fruizione dei primi permessi i rapporti della detenuta con la famiglia della vittima sono stati definiti “pessimi” dai Carabinieri di Petraperzia, emergendo “forti contrasti tra la condannata e i numerosi parenti della vittima residenti in quel piccolo centro urbano e che ‘i permessi concessi alla XXXXXXXXXXX hanno riacceso i risentimenti che sembravano essere stati metabolizzati’ (v. nota Stazione Carabinieri di Petraperzia del 21/03/2025)”.
1.4. Il Tribunale, a fondamento del rigetto, ha ritenuto che “la grave e conclamata patologia psichiatrica di cui risulta affetta la donna, una condotta che solo recentemente ha fatto registrare progressi in termini di apertura al dialogo e consapevolezza, le torbidi e affatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari, non consentano affatto di poter superare quelle stesse considerazioni con le quali il Giudice della cognizione ha ritenuto di non poter escludere che la ricorrente ‘possa rendersi pericolosa, in caso di applicazione di una misura di sicurezza più lieve, anche nei confronti dei suoi più stretti familiari’ (pag. 38 sent.), rendendo necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura di sicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale;
l’accertata elevata pericolosità (anche) in ambito domestico (dove peraltro si è consumato l’efferato delitto) renderebbe inutile, in termini di contenimento e controllo, la prospettata applicazione di braccialetto elettronico”. Pertanto, ha concordato con le conclusioni dell’équipe intramuraria in ordine all’opportunità che gli incontri della donna con figli possano avvenire in ambiente protetto, al fine di contemperare le esigenze specialpreventive con quelle di ricongiungimento familiare. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, la condannata affidato a cinque motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquies ord. pen., come risultante da Corte cost. sent. n. 18 del 2020 e correlato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà manifesta. Si contesta l’unilateralità della valutazione compiuta nell’impugnata ordinanza di rigetto, 3 appiattita sulla sola esigenza di difesa sociale e priva di ogni valutazione sul “preminente interesse del minore” che costituisce il fulcro della norma di cui all’art. 47-quinquies ord. pen.: il Tribunale non si è confrontato con un danno biologico e psicologico attuale, grave e progressivo, scientificamente documentato e direttamente riconducibile alla forzata separazione dalla figura materna, come risulta dalle relazioni acquisite.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale attuale della ricorrente sotto il duplice profilo dell’omessa valutazione dell’evoluzione comportamentale documentata e della progressione temporale del percorso trattamentale, dell’illogica valutazione delle dinamiche socio-familiari e dell’omessa considerazione dell’efficacia delle misure di controllo. Il Tribunale ha costruito una motivazione illogica selezionando solo gli elementi negativi e risalenti nel tempo ed ha ignorato o sminuito irragionevolmente tutte le prove di segno contrario che documentavano il percorso evolutivo in atto e la significativa riduzione della pericolosità sociale della ricorrente, quali la relazione di sintesi dell’istituto penitenziario;
la relazione psicologica sul laboratorio “relazioni familiari e supporto alla genitorialità”. La motivazione dell’ordinanza impugnata trascura di considerare che sono trascorsi quasi tre anni dalla valutazione compiuta dal perito in fase di cognizione, redatta nel marzo 2023, durante i quali la ricorrente è stata inserita in un contesto trattamentale strutturato, ha assunto regolarmente la terapia farmacologica come documentato dalla cartella clinica ed ha partecipato continuativamente alle attività trattamentali;
il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente l’evoluzione comportamentale documentata nella cartella carceraria ed ha altresì operato una valutazione illogica delle dinamiche socio-familiari, enfatizzando unilateralmente le tensioni con i familiari della vittima senza considerare adeguatamente gli elementi contenuti nella stessa relazione dei Carabinieri di Pietraperzia, che dà conto come non siano mai avvenuti episodi incresciosi.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del controllo elettronico, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che lo strumento del braccialetto elettronico sarebbe “inutile” senza spiegarne il perché.
2.4. Con il quarto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà intrinseca della valutazione comparativa delle misure di contenimento della pericolosità sociale. Il Tribunale incorre in una contraddizione logica insanabile quando nega la detenzione domiciliare speciale per presunta pericolosità sociale, omettendo di considerare che alla ricorrente, in ambiente carcerario, viene quotidianamente consentito l’accesso a strumenti potenzialmente lesivi senza monitoraggio continuo (quali posate, utensili da cucina e strumenti per le attività lavorative di addetta alle pulizie, come prodotti chimici), mentre le viene negata una misura alternativa che garantirebbe il controllo elettronico costante e in tempo reale. Si denuncia la contraddizione nella parte in cui il Tribunale riconosce che la 4 ricorrente ha fruito dei permessi senza violazioni, con ciò dimostrando affidabilità, ma contemporaneamente la ritiene troppo pericolosa per la detenzione domiciliare. Si insiste nell’efficacia superiore del controllo elettronico, rispetto al quale il Tribunale non ha fornito alcuna argomentazione logico-giuridica.
2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 220 e 679 cod. proc. pen. e 203 e 208 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa acquisizione di perizia psichiatrica aggiornata per valutare l’attuale pericolosità sociale di un soggetto affetto da disturbo delirante persecutori, limitandosi ad un recepimento acritico della perizia del giudice della cognizione risalente al marzo 2023. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, con requisitoria scritta del 14 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi se non talora duplicati (terzo e quarto motivo) – è inammissibile perché solo formalmente indica una serie di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione dell’ordinanza impugnata senza però rappresentare alcuna manifesta illogicità o incongruenza tra la motivazione ed il contenuto degli atti del procedimento di sorveglianza valutati per la decisione di rigetto, limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dai Giudici specializzati ovvero a prospettare censure meramente assertive e rivalutative, come tali non consentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen., il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Rv. 274481-01; conf. da ultimo, Sez. 1, n. 28889 del 13/05/2025, [...], non mass.: fattispecie relativa all’odierna ricorrente in cui questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la precedente ordinanza del 21 gennaio 2025 in cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’identica istanza nell’assunto dell’inidoneità della misura invocata, in ragione della gravità del delitto posto in essere e della condizione psicopatologica della detenuta, come accertata in fase di cognizione, non confutata dall’osservazione intramuraria, che non evidenziava neppure un inizio di rivisitazione critica in relazione all’efferato delitto, peraltro commesso in ambiente 5 domestico). Secondo quanto affermato da Corte cost. sent. n. 239 del 2014, l’istituto risponde all’esigenza di soddisfare il «prioritario l’interesse del minore» a crescere con la madre in un ambiente normale, esterno al carcere;
l’interesse del soggetto minore in tenera età, o affetto da grave handicap, a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali, non forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano. Proprio a una simile logica di bilanciamento risponde, in effetti (v. Corte cost. sentt. nn. 76 del 2017, 239 del 2014 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare «speciale», stabilita dall'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen.; condizioni tra le quali figura anche quella dell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. 3. Il Tribunale di sorveglianza – con motivazione congrua, priva di aporie e conforme ai suesposti principi di diritto, come tale insindacabile in questa sede – ha fondato il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare speciale prendendo le mosse dalla “grave e conclamata” condizione psicopatologica della condannata, come accertata in sede di giudizio di cognizione, per poi concentrarsi sulla persistente elevata pericolosità sociale rilevata sempre in sede di perizia disposta in cognizione, come desumibile non solo dall’efferatezza dell’omicidio della suocera, ma anche dall’incapacità di autocontenimento tale da rendere necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura di sicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale. Come riepilogato nel § 1.2 del “ritenuto in fatto”, il Tribunale – senza incorrere nelle lamentate contraddizioni ed, anzi, dando conto dei progressi (reputati tuttavia insufficienti) della condannata rispetto al precedente analogo diniego – ha ritenuto che il comportamento della ricorrente, “che solo recentemente ha fatto registrare progressi in termini di apertura al dialogo e consapevolezza”, non consenta affatto di poter superare quelle stesse considerazioni con le quali il giudice della cognizione ha ritenuto il rischio di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui vi è condanna “anche nei confronti dei suoi più stretti familiari” e, a tal fine, ha riattualizzato quelle valutazioni e fatto precipuo riferimento alle “torbidi ed affatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari” (come sopra riassunte: v. “ritenuto in fatto”, qui da intendersi richiamato).
3.1. L’ordinanza impugnata, ponendo centrale rilievo sull’accertata elevata pericolosità (anche) in ambito domestico (dove si è consumato l’efferato delitto) della condannata, si sottrae alle critiche della difesa ricorrente, che appaiono generiche e meramente contestative, avendo il Tribunale operato una doverosa e puntuale ponderazione degli interessi dei minori ma, a fronte della personalità e della (persistente) pericolosità sociale 6 che connota la persona della ricorrente, li ha ritenuti recessivi, anche al fine di evitare possibili reati in danno della prole, tanto più che – come pure ha rilevato l’ordinanza impugnata – nonostante la gravità dell’evento criminoso posto in essere “non risulta alcun provvedimento limitativo in ordine alla patria potestà [recte: genitoriale, NdE] della donna, né risulta alcuna presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali” (pag. 3 ord. imp.). In definitiva il Tribunale, lungi dall’aver del tutto trascurato l’interesse del minore affetto da grave handicap a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure della madre, come infondatamente si lamenta soprattutto nel primo motivo di ricorso, ha ritenuto prevalenti le esigenze di prevenzione e – come suggerito dall’equipe di osservazione inframuraria – ha disposto che il contatto e gli incontri con i figli debbano avvenire in un ambiente protetto per l’impossibilità di escludere che la condannata, anche se munita di braccialetto elettronico, possa rendersi (ancora) pericolosa in caso di applicazione di una misura più lieve;
la personalità e la (persistente) pericolosità sociale ravvisata nei confronti della ricorrente, rendono recessivi – secondo il percorso giustificativo esaustivo e privo di aporie, seguito dal Tribunale – gli aspetti relativi al “deficit” assistenziale sul piano psico-affettivo o una ipotetica compromissione del processo evolutivo ed educativo della prole.
3.2. A tale stregua il provvedimento impugnato appare immune dalle denunciate censure atteso che – con argomentazioni incensurabili in sede di legittimità, ove è consentita, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [...], Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01) – ha ritenuto il comportamento pregresso della condannata e l’attuale contesto socio-familiare rendano evidente l’inadeguatezza della richiesta detenzione domiciliare speciale a perseguire qualsivoglia finalità di recupero, in presenza di un residuo margine di pericolosità sociale vieppiù accentuato in ambiente domestico tale da far ritenere ancora necessario, anche nell’interesse dei figli della condannata, un controllo da parte dello Stato.
3.3. In questa stessa prospettiva va valutata anche la ritenuta inutilità del dispositivo di controllo elettronico, sulla cui mancata adeguata valutazione insiste la difesa nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Gli elementi indicati e la prognosi negativa sulla personalità della condannata giustificano ampiamente la rapida conclusione tratta sul punto dal Tribunale, in quanto si aggancia alla considerazione più generale secondo la quale la misura carceraria in atto è insostituibile con il richiesto beneficio della detenzione domiciliare speciale, inadeguata essendo tale misura a contenere le spinte criminose della ricorrente, non potendosi 7 formulare alcuna prognosi di affidabilità. Per il resto, del tutto rivalutative e comunque aspecifiche sono le considerazioni difensive secondo le quali in carcere la detenuta dispone di strumenti potenzialmente lesivi. D’altra parte – come insegna la giurisprudenza in tema di misura cautelari, qui richiamabile per eadem ratio – il riferimento alla natura meramente presuntiva della ritenuta inidoneità del presidio costituito dal cd. “braccialetto elettronico” a corredo della (richiesta) detenzione domiciliare costituisce doglianza inammissibile posto che detta prescrizione non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare (Sez. 4, n. 15939 del 17/4/2024, [...], Rv. 286343-01), sicché il giudice ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto elettronico (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, [...], Rv. 265891-01). Tali principi sono mutuabili ed estensibili anche alla subiecta materia avendo il Tribunale ritenuto inadeguata, per le plurime ragioni suesposte, la misura della detenzione domiciliare speciale da scontarsi nello stesso ambiente domestico- familiare in cui è maturato il delitto per cui la condannata è in espiazione, con ciò avendo già (implicitamente) espresso un giudizio di inutilità del braccialetto elettronico.
3.4. Del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata, infine, è la doglianza del quinto motivo di ricorso che lamenta l’omessa acquisizione di perizia psichiatrica aggiornata per valutare l’attuale pericolosità della condannata. Invero, anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936- 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, [...], Rv. 287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, [...], Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, [...], Rv. 255152-01), secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, come è a dirsi nella specie, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9793 del 20/02/2026, [...], non mass. in motiv. § 5). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 36/20256 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen. nei confronti di XXXXXXXXXXX, in espiazione della pena nel carcere di Agrigento di anni 8, mesi 1 e giorni 23 (fine pena 13 novembre 2032) inflittale con sentenza del GUP di Enna il 6 marzo 2024 per il reato di omicidio aggravato in danno della suocera commesso nel febbraio 2023. 1.1. L’istanza è stata (ri)proposta dalla detenuta madre, dopo oltre un terzo di espiazione della pena, per poter assistere i due figli, il primogenito dei quali affetto da grave handicap per il quale la donna sta fruendo di permessi premio ex art. 21-ter ord. pen. ed a sostegno della stessa la difesa ha prodotto documentazione attestante le condizioni del minore e la correlazione tra il suo peggioramento e l’assenza della madre, nonché il positivo Penale Sent. Sez. 1 Num. 18164 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 percorso trattamentale intrapreso dalla detenuta. La difesa, anche allegando una relazione psicopatologica forense, evidenzia, oltre ai progressi fatti registrare dalla donna in ambito trattamentale e terapeutico, l’indispensabilità del ricongiungimento col figlio portatore di handicap, che la stessa può essere munita di braccialetto elettronico e che le può essere somministrata una terapia long-actingche ne consentirebbe una costante compensazione psicopatologica ed adeguato controllo, evitando così ogni pericolo.
1.2. Il Tribunale ha premesso nell’ordinanza in epigrafe che: - alla ricorrente, nel corso del giudizio sfociato nella condanna in esecuzione, è stato riconosciuto il vizio parziale di mente;
- che la perizia disposta in cognizione aveva ritenuto la donna affetta da «disturbo delirante o follia discordante tipo persecuzione con decorso ad episodi multipli in episodio acuto», nonché socialmente pericolosa, tanto che in sentenza era stata disposta anche la misura di sicurezza di ricovero in REMS per anni tre, a pena espiata;
- che i disagi psichici accusati dalla ricorrente nel suo ambiente domestico, in particolare con la vittima del commesso reato (suocera, attinta in diverse parti del corpo con un coltello da cucina e con una forbice), comportavano non già una mancata comprensione della realtà, ma un’alterazione della sua valutazione non implicante una totale incapacità di intendere e volere (pag. 42 sent. condanna); che, in ordine alla pericolosità sociale, il perito specificava che condannata mostrava “un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di una intensa carica emotivo-affettiva connessa coi contenuti deliranti del pensiero e ciò, assieme all’assenza di coscienza della malattia e della consapevolezza riguardo alla necessità di praticare trattamento specifico, configura una condizione di pericolosità sociale dal punto di vista psichiatrico”, cosicché l’unica misura di sicurezza adeguata a contenere tale pericolosità è stata considerata quella in ambito protetto ad “alta intensità custodiale- terapeutica” (REMS); - che il giudice, attesa l’assenza di consapevolezza da parte della ricorrente della malattia e della necessità di praticare un trattamento specifico, così comel’assenza di qualsiasi resipiscenza rispetto al delitto commesso, ma anzi “…la mancata empatia dimostrata dalla stessa e il tono leggero e ilare col quale la XXXXXX, intercettata in carcere, affermava in presenza dei figli di avere ucciso la nonna e che successivamente avrebbe fatto lo stesso con il padre” (pag. 38 sent.), ha ritenuto che tali “circostanze, invero, non possono condurre in maniera rassicurante ad escludere che la XXXXXX possa rendersi pericolosa, in caso di applicazione di una misura di sicurezza più lieve, anche nei confronti dei suoi più stretti familiari” (pag. 38 sent.); - che il marito della ricorrente, in un colloquio intercettato in carcere, rassicurava la moglie che l’avrebbe fatta dichiarare incapace di intendere e volere e che si stava “muovendo” in tal senso, circostanza che poi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal perito quando riferisce di averlo cacciato dal suo studio una volta compreso che costui volesse istigarlo alla corruzione;
- che entrambi i coniugi hanno dimostrato in sede processuale un’evidente tendenza alla dissimulazione e travisamento della realtà (sia pure paradossalmente per finalità opposte); - che lo stesso 2 marito, che continua a supportare moralmente e materialmente la moglie, giustificandone la condotta delittuosa, in quanto a suo dire cagionata dai continui soprusi della madre (morbosamente gelosa) nei confronti della moglie, ha abbandonato il lavoro per occuparsi dei figli supportato unicamente da una zia materna della detenuta.
1.3. Il Tribunale ha poi richiamato (pag. 3) la propria precedente ordinanza del 21 gennaio 2025 con cui aveva rigettato analoga istanza di detenzione domiciliare speciale dando atto che il Magistrato di sorveglianza, al fine di contemperare le esigenze special- preventive di contenimento e controllo della pericolosità sociale della detenuta col diritto di quella di ricongiungersi al figlio portatore di handicap, le ha concesso permessi ex art. 21-ter ord. pen. con scorta, ad horas ed all’interno dell’abitazione familiare ehaevidenziato, al riguardo, che dopo la fruizione dei primi permessi i rapporti della detenuta con la famiglia della vittima sono stati definiti “pessimi” dai Carabinieri di Petraperzia, emergendo “forti contrasti tra la condannata e i numerosi parenti della vittima residenti in quel piccolo centro urbano e che ‘i permessi concessi alla XXXXXXXXXXX hanno riacceso i risentimenti che sembravano essere stati metabolizzati’ (v. nota Stazione Carabinieri di Petraperzia del 21/03/2025)”.
1.4. Il Tribunale, a fondamento del rigetto, ha ritenuto che “la grave e conclamata patologia psichiatrica di cui risulta affetta la donna, una condotta che solo recentemente ha fatto registrare progressi in termini di apertura al dialogo e consapevolezza, le torbidi e affatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari, non consentano affatto di poter superare quelle stesse considerazioni con le quali il Giudice della cognizione ha ritenuto di non poter escludere che la ricorrente ‘possa rendersi pericolosa, in caso di applicazione di una misura di sicurezza più lieve, anche nei confronti dei suoi più stretti familiari’ (pag. 38 sent.), rendendo necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura di sicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale;
l’accertata elevata pericolosità (anche) in ambito domestico (dove peraltro si è consumato l’efferato delitto) renderebbe inutile, in termini di contenimento e controllo, la prospettata applicazione di braccialetto elettronico”. Pertanto, ha concordato con le conclusioni dell’équipe intramuraria in ordine all’opportunità che gli incontri della donna con figli possano avvenire in ambiente protetto, al fine di contemperare le esigenze specialpreventive con quelle di ricongiungimento familiare. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, la condannata affidato a cinque motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquies ord. pen., come risultante da Corte cost. sent. n. 18 del 2020 e correlato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà manifesta. Si contesta l’unilateralità della valutazione compiuta nell’impugnata ordinanza di rigetto, 3 appiattita sulla sola esigenza di difesa sociale e priva di ogni valutazione sul “preminente interesse del minore” che costituisce il fulcro della norma di cui all’art. 47-quinquies ord. pen.: il Tribunale non si è confrontato con un danno biologico e psicologico attuale, grave e progressivo, scientificamente documentato e direttamente riconducibile alla forzata separazione dalla figura materna, come risulta dalle relazioni acquisite.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale attuale della ricorrente sotto il duplice profilo dell’omessa valutazione dell’evoluzione comportamentale documentata e della progressione temporale del percorso trattamentale, dell’illogica valutazione delle dinamiche socio-familiari e dell’omessa considerazione dell’efficacia delle misure di controllo. Il Tribunale ha costruito una motivazione illogica selezionando solo gli elementi negativi e risalenti nel tempo ed ha ignorato o sminuito irragionevolmente tutte le prove di segno contrario che documentavano il percorso evolutivo in atto e la significativa riduzione della pericolosità sociale della ricorrente, quali la relazione di sintesi dell’istituto penitenziario;
la relazione psicologica sul laboratorio “relazioni familiari e supporto alla genitorialità”. La motivazione dell’ordinanza impugnata trascura di considerare che sono trascorsi quasi tre anni dalla valutazione compiuta dal perito in fase di cognizione, redatta nel marzo 2023, durante i quali la ricorrente è stata inserita in un contesto trattamentale strutturato, ha assunto regolarmente la terapia farmacologica come documentato dalla cartella clinica ed ha partecipato continuativamente alle attività trattamentali;
il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente l’evoluzione comportamentale documentata nella cartella carceraria ed ha altresì operato una valutazione illogica delle dinamiche socio-familiari, enfatizzando unilateralmente le tensioni con i familiari della vittima senza considerare adeguatamente gli elementi contenuti nella stessa relazione dei Carabinieri di Pietraperzia, che dà conto come non siano mai avvenuti episodi incresciosi.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del controllo elettronico, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che lo strumento del braccialetto elettronico sarebbe “inutile” senza spiegarne il perché.
2.4. Con il quarto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà intrinseca della valutazione comparativa delle misure di contenimento della pericolosità sociale. Il Tribunale incorre in una contraddizione logica insanabile quando nega la detenzione domiciliare speciale per presunta pericolosità sociale, omettendo di considerare che alla ricorrente, in ambiente carcerario, viene quotidianamente consentito l’accesso a strumenti potenzialmente lesivi senza monitoraggio continuo (quali posate, utensili da cucina e strumenti per le attività lavorative di addetta alle pulizie, come prodotti chimici), mentre le viene negata una misura alternativa che garantirebbe il controllo elettronico costante e in tempo reale. Si denuncia la contraddizione nella parte in cui il Tribunale riconosce che la 4 ricorrente ha fruito dei permessi senza violazioni, con ciò dimostrando affidabilità, ma contemporaneamente la ritiene troppo pericolosa per la detenzione domiciliare. Si insiste nell’efficacia superiore del controllo elettronico, rispetto al quale il Tribunale non ha fornito alcuna argomentazione logico-giuridica.
2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 220 e 679 cod. proc. pen. e 203 e 208 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa acquisizione di perizia psichiatrica aggiornata per valutare l’attuale pericolosità sociale di un soggetto affetto da disturbo delirante persecutori, limitandosi ad un recepimento acritico della perizia del giudice della cognizione risalente al marzo 2023. 3. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, con requisitoria scritta del 14 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi se non talora duplicati (terzo e quarto motivo) – è inammissibile perché solo formalmente indica una serie di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione dell’ordinanza impugnata senza però rappresentare alcuna manifesta illogicità o incongruenza tra la motivazione ed il contenuto degli atti del procedimento di sorveglianza valutati per la decisione di rigetto, limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dai Giudici specializzati ovvero a prospettare censure meramente assertive e rivalutative, come tali non consentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen., il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Rv. 274481-01; conf. da ultimo, Sez. 1, n. 28889 del 13/05/2025, [...], non mass.: fattispecie relativa all’odierna ricorrente in cui questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la precedente ordinanza del 21 gennaio 2025 in cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’identica istanza nell’assunto dell’inidoneità della misura invocata, in ragione della gravità del delitto posto in essere e della condizione psicopatologica della detenuta, come accertata in fase di cognizione, non confutata dall’osservazione intramuraria, che non evidenziava neppure un inizio di rivisitazione critica in relazione all’efferato delitto, peraltro commesso in ambiente 5 domestico). Secondo quanto affermato da Corte cost. sent. n. 239 del 2014, l’istituto risponde all’esigenza di soddisfare il «prioritario l’interesse del minore» a crescere con la madre in un ambiente normale, esterno al carcere;
l’interesse del soggetto minore in tenera età, o affetto da grave handicap, a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali, non forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano. Proprio a una simile logica di bilanciamento risponde, in effetti (v. Corte cost. sentt. nn. 76 del 2017, 239 del 2014 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare «speciale», stabilita dall'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen.; condizioni tra le quali figura anche quella dell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. 3. Il Tribunale di sorveglianza – con motivazione congrua, priva di aporie e conforme ai suesposti principi di diritto, come tale insindacabile in questa sede – ha fondato il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare speciale prendendo le mosse dalla “grave e conclamata” condizione psicopatologica della condannata, come accertata in sede di giudizio di cognizione, per poi concentrarsi sulla persistente elevata pericolosità sociale rilevata sempre in sede di perizia disposta in cognizione, come desumibile non solo dall’efferatezza dell’omicidio della suocera, ma anche dall’incapacità di autocontenimento tale da rendere necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura di sicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale. Come riepilogato nel § 1.2 del “ritenuto in fatto”, il Tribunale – senza incorrere nelle lamentate contraddizioni ed, anzi, dando conto dei progressi (reputati tuttavia insufficienti) della condannata rispetto al precedente analogo diniego – ha ritenuto che il comportamento della ricorrente, “che solo recentemente ha fatto registrare progressi in termini di apertura al dialogo e consapevolezza”, non consenta affatto di poter superare quelle stesse considerazioni con le quali il giudice della cognizione ha ritenuto il rischio di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui vi è condanna “anche nei confronti dei suoi più stretti familiari” e, a tal fine, ha riattualizzato quelle valutazioni e fatto precipuo riferimento alle “torbidi ed affatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari” (come sopra riassunte: v. “ritenuto in fatto”, qui da intendersi richiamato).
3.1. L’ordinanza impugnata, ponendo centrale rilievo sull’accertata elevata pericolosità (anche) in ambito domestico (dove si è consumato l’efferato delitto) della condannata, si sottrae alle critiche della difesa ricorrente, che appaiono generiche e meramente contestative, avendo il Tribunale operato una doverosa e puntuale ponderazione degli interessi dei minori ma, a fronte della personalità e della (persistente) pericolosità sociale 6 che connota la persona della ricorrente, li ha ritenuti recessivi, anche al fine di evitare possibili reati in danno della prole, tanto più che – come pure ha rilevato l’ordinanza impugnata – nonostante la gravità dell’evento criminoso posto in essere “non risulta alcun provvedimento limitativo in ordine alla patria potestà [recte: genitoriale, NdE] della donna, né risulta alcuna presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali” (pag. 3 ord. imp.). In definitiva il Tribunale, lungi dall’aver del tutto trascurato l’interesse del minore affetto da grave handicap a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure della madre, come infondatamente si lamenta soprattutto nel primo motivo di ricorso, ha ritenuto prevalenti le esigenze di prevenzione e – come suggerito dall’equipe di osservazione inframuraria – ha disposto che il contatto e gli incontri con i figli debbano avvenire in un ambiente protetto per l’impossibilità di escludere che la condannata, anche se munita di braccialetto elettronico, possa rendersi (ancora) pericolosa in caso di applicazione di una misura più lieve;
la personalità e la (persistente) pericolosità sociale ravvisata nei confronti della ricorrente, rendono recessivi – secondo il percorso giustificativo esaustivo e privo di aporie, seguito dal Tribunale – gli aspetti relativi al “deficit” assistenziale sul piano psico-affettivo o una ipotetica compromissione del processo evolutivo ed educativo della prole.
3.2. A tale stregua il provvedimento impugnato appare immune dalle denunciate censure atteso che – con argomentazioni incensurabili in sede di legittimità, ove è consentita, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [...], Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01) – ha ritenuto il comportamento pregresso della condannata e l’attuale contesto socio-familiare rendano evidente l’inadeguatezza della richiesta detenzione domiciliare speciale a perseguire qualsivoglia finalità di recupero, in presenza di un residuo margine di pericolosità sociale vieppiù accentuato in ambiente domestico tale da far ritenere ancora necessario, anche nell’interesse dei figli della condannata, un controllo da parte dello Stato.
3.3. In questa stessa prospettiva va valutata anche la ritenuta inutilità del dispositivo di controllo elettronico, sulla cui mancata adeguata valutazione insiste la difesa nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Gli elementi indicati e la prognosi negativa sulla personalità della condannata giustificano ampiamente la rapida conclusione tratta sul punto dal Tribunale, in quanto si aggancia alla considerazione più generale secondo la quale la misura carceraria in atto è insostituibile con il richiesto beneficio della detenzione domiciliare speciale, inadeguata essendo tale misura a contenere le spinte criminose della ricorrente, non potendosi 7 formulare alcuna prognosi di affidabilità. Per il resto, del tutto rivalutative e comunque aspecifiche sono le considerazioni difensive secondo le quali in carcere la detenuta dispone di strumenti potenzialmente lesivi. D’altra parte – come insegna la giurisprudenza in tema di misura cautelari, qui richiamabile per eadem ratio – il riferimento alla natura meramente presuntiva della ritenuta inidoneità del presidio costituito dal cd. “braccialetto elettronico” a corredo della (richiesta) detenzione domiciliare costituisce doglianza inammissibile posto che detta prescrizione non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare (Sez. 4, n. 15939 del 17/4/2024, [...], Rv. 286343-01), sicché il giudice ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto elettronico (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, [...], Rv. 265891-01). Tali principi sono mutuabili ed estensibili anche alla subiecta materia avendo il Tribunale ritenuto inadeguata, per le plurime ragioni suesposte, la misura della detenzione domiciliare speciale da scontarsi nello stesso ambiente domestico- familiare in cui è maturato il delitto per cui la condannata è in espiazione, con ciò avendo già (implicitamente) espresso un giudizio di inutilità del braccialetto elettronico.
3.4. Del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata, infine, è la doglianza del quinto motivo di ricorso che lamenta l’omessa acquisizione di perizia psichiatrica aggiornata per valutare l’attuale pericolosità della condannata. Invero, anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936- 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, [...], Rv. 287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, [...], Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, [...], Rv. 255152-01), secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, come è a dirsi nella specie, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9793 del 20/02/2026, [...], non mass. in motiv. § 5). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9