Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione al decreto del P.M. di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere, oltre alle questioni di sopravvenuta superfluità del vincolo, anche le censure relative alla legittimità del provvedimento di sequestro, in ragione del richiamo alla disciplina dell'art. 127 cod. proc. pen., e quindi anche alla disposizione circa la possibilità di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del G.i.p..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2005, n. 34626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34626 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/06/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1039
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 011455/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI AR;
avverso ORDINANZA del 25/11/2004 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissiblità del ricorso;
udito, per la parte civile IE De IO, l'avv. CASSINI Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MARCHIALO Carlo, per TI AR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del procedimento penale
contro
TI AR e EL EL, per il reato di cui agli artt. 640 e 646 c.p., a seguito di denuncia-querela presentata da De IO GI, veniva disposto il sequestro probatorio del dipinto "La presa di Cristo nell'orto", attribuito a RA o alla sua Scuola, eseguito presso la Galleria d'arte del TI.
Con ordinanza emessa il 25.11.04 e depositata in pari data il G.I.P. presso il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione proposta da TI AR, avverso il provvedimento dell'8.8.04 con cui il P.M. aveva rigettato l'istanza di dissequestro del dipinto. Con ricorso proposto il 20.12.04 l'Avv. Carlo Marchiolo, difensore di fiducia di TI AR, impugnava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Roma del 25.11.04 denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., la violazione od erronea applicazione degli artt. 640 e 646 c.p. in relazione agli artt. 187, 253 e 263, comma 3 c.p.p.. Il difensore del ricorrente riteneva che il G.I.P. avesse fondato la motivazione del provvedimento impugnato su un argomentare che non aveva preso in alcuna considerazione la sussistenza dei reati di truffa e/o di appropriazione indebita e che soprattutto il medesimo GIP avesse incentrato le ragioni giustificatrici del mantenimento del sequestro su esigenze cautelari e finalità probatorie che esulassero totalmente dalla previsione normativa di cui all'art. 187 c.p.p.. Sottolineava che gli elementi esposti nella querela e riportati nel capo di imputazione non consentivano di ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cui agli artt. 640 e/o 646 c.p. sul rilievo che quanto ivi rappresentato non fosse affatto indicativo del fumus della commissione da parte del TI di uno dei siffatti reati ai danni del De IO. Puntualizzava peraltro che proprio lo stesso G.I.P. nella sua ordinanza aveva ritenuto sussistente nel caso "una controversia sulla proprietà del dipinto", fatto dal quale il difensore desumeva l'esclusione della configurabilità dell'appropriazione indebita. Quanto alle effettive esigenze probatorie sottese alla misura cautelare, il difensore lamentava che la motivazione del G.I.P. si ponesse in aperto contrasto con il dettato dell'art. 187 c.p.p.: risultava per il difensore incomprensibile come l'individuazione degli elementi costitutivi del o dei reati ipotizzati e l'accertamento della condotta posta in essere dall'indagato potessero essere soddisfatti od in qualche modo agevolati dalla disponibilità dell'opera pittorica da parte dell'autorità procedente. Riteneva priva di effettivo fondamento giuridico l'esigenza enunciata nell'ordinanza impugnata del mantenimento del vincolo sul dipinto ai fini dell'accertamento della sua paternità alla luce del fatto che la configurabilità del reato non avrebbe potuto essere influenzata dall'essere il quadro attribuibile a RA o ad altro autore. Il difensore del ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Va innanzitutto precisato che non si ritiene di condividere l'eccezione di inammissibilità formulata dal PG nel rilievo che non sia previsto il ricorso per Cassazione se non nei casi di nullità per mancato rispetto del contraddittorio e simili, mentre nella specie il ricorso non attiene a vizi di nullità.
Questo collegio non ritiene di condividere la tesi, effettivamente sostenuta dalla sent. n. 779 del 29.3.2000 (sez. 5^, imp. Ramcci, rv. 215721), secondo cui in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il sequestro ai fini della prova: non pure l'opportunità o la legittimità del provvedimento di sequestro, essendo queste ultime questioni deducibili solo con la richiesta di riesame. Osserva questo collegio che l'art. 263, comma 2, richiama l'art. 127 c.p.p. e quindi anche la previsione di cui al comma 7 di tale ultima norma che prevede la possibilità di ricorrere per cassazione. Nessuna distinzione è posta dalla lettera della legge, nè è possibile desumere dalla natura del procedimento di restituzione delle cose sequestrate di cui al citato art. 263. Nè il richiamo operato da quest'ultima norma, ne' l'art. 127 consentono di porre distinzioni fra motivi di ricorso ammissibili e non ammissibili, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile anche il motivo di gravame che investa la legittimità del provvedimento. Tuttavia nel caso in esame questa Corte ritiene che il ricorso del TI sia infondato.
Difatti, il PM prima ed il GIP dopo hanno ritenuto che il sequestro fosse finalizzato all'accertamento della paternità del dipinto da eseguirsi mediante valutazione di un esperto. Tale modus procedendi risultava indubbiamente utile per ricostruire e decifrare il movente della condotta ipotizzata e risultava, e risulta, di ausilio per comprendere e interpretare la complessa concatenazione dei negozi giuridici cui le parti hanno dato vita con riguardo al dipinto in oggetto. Nè può sostenersi che l'accertamento della paternità del dipinto, e quindi del suo valore (che potrebbe essere di enorme rilievo) non incidano sulla comprensione e definizione della fattispecie reato. Del resto è sufficiente considerare che le scelte rimesse alla discrezionalità del PM, ove sostenute da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, non sono sindacabili nella presente sede di legittimità.
Inoltre va ricordato che in tema di sequestro probatorio il sindacato non deve investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che è sufficiente accertare l'esistenza della relazione di immediatezza descritta nel secondo comma dell'art. 253 c.p.p. tra la cosa e l'illecito penale (S.U. 11.11.94, ric. Ceolin;
conf. sent. 23.6.97, Kistenpfenning). Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile (set. 8.2.99, Circi). Non può essere revocato in dubbio che nel caso di specie gli elementi posti a fondamento del provvedimento di sequestro siano più che idonei a rappresentare la possibile configurazione del reato di cui all'art. 646 c.p.. Appare infine risolutivo il rilievo che, a norma dell'art. 263 c.p.p., nel caso in cui si delinei una controversia sulla proprietà
delle cose sequestrate il giudice penale, rimettendone la risoluzione al giudice civile competente, deve nel frattempo mantenere il sequestro, secondo l'espressa previsione della norma indicata. La legittimità del provvedimento in atto nel caso di specie non può quindi essere posta in dubbio.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2005