Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R . 4 T / N IS 6 2 - G . B .R E A . I R .P L R L D A A A L D , E T B D REPUBBLICA ITALIANA E U A I T T IB S N N 1 A E E R 3 I S ES 1 T R I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . A E N T A LA CORTE S05 180/03 M Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 7805/01 Consigliere Cron. 11504 Dott. Mario CICALA Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. DI NUBILA - Consigliere Dott. Vincenzo Ud. 10/06/02 FALCONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ID EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO, difeso dall'avvocato ANNA MARIA POMENTI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
UFF II DD LATINA, MINISTERO DELLE FINANZE;
intimati - avversO la sentenza n. 48/00 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 25/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe 2595 -1- FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo DI EN, nella qualità di socio amministratore della s.n.c. Edil Immobiliare Gidas s.n.c., ha impugnato gli accertamenti emessi nei confronti della società, relativi agli anni 1987, 1991 e 1992, sostenendo l'inesistenza del rapporto sociale per avere ceduto per scrittura privata nel 1983 le proprie quote di partecipazione al socio TI IO TO, nonché l'inefficacia degli atti impugnati basati su processo verbale della Guardia di Finanza a lui non notificato. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha dichiarato legittimi gli accertamenti, ritenendo che: a)nessuna rilevanza probatoria può riconoscersi alla scrittura privata di cessione di quote;
b)l'atto costitutivo della società, registrato il 26.4.83 prevede che l'Amministrazione della società spetta ad entrambi i soci, con firma congiunta per la straordinaria amministrazione e disgiunta per quella ordinaria;
c)il processo verbale non costituisce atto di per sé impugnabile, per cui la sua mancata notifica non costituisce motivo di illegittimità degli atti impugnati. Ha proposto ricorso il DI deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 2295, 2296 e 2298 c.c., 100 dispos. att. c.c., nonché vizio di motivazione per carenza, sul presupposto che le attività che avrebbero originato le imposte sono state poste in essere da TI IO TO, in violazione del principio della necessità della firma congiunta previsto nella specie, sicchè essi sono inefficaci, avendo agito il socio TI come un falsus procurator nel momento in cui ha gestito da solo la società. In particolare, ha evidenziato che nella trascrizione dell'atto costitutivo, a differenza di quanto previsto in quest'ultimo, era stata indicata la necessità della firma congiunta per tutti gli atti di amministrazione e che la Commissione Regionale non ha spiegato perché ha fatto prevalere il contenuto dell'atto costitutivo rispetto al contenuto della trascrizione dell'atto costitutivo medesimo (ove per l'attività ordinaria era prevista la firma disgiunta). Ritiene la Corte che questo motivo è nuovo rispetto alle doglianze contenute nel ricorso introduttivo del DI, sicchè esso è inammissibile dovendosi applicare nel giudizio in Cassazione il divieto di proposizione di questioni nuove. In ogni caso, esso è anche infondato poiché l'imputazione al socio di una società di persone di una quota del maggior reddito accertato nei confronti della società non dipende sicuramente dalla qualità di amministratore o meno nel socio al quale la quota viene attribuita, ma è collegata esclusivamente alle caratteristiche peculiari derivanti dalla qualità di socio in una società di persone. In particolare, per questo tipo di reddito, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, l'imputazione avviene in maniera automatica, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione So the agli utili, senza che abbia alcuna importanza il profilo della partecipazione all'amministrazione o meno. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 d.p.r. n. 600/73 e della normativa sugli accertamenti induttivi, nonché vizio della motivazione, in quanto la Commissione Regionale erroneamente ha ritenuto non rilevante la mancata notifica del verbale della Guardia di Finanza richiamato nell'atto di accertamento. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata nei sensi appresso specificati. E' emerso che l'atto richiamato nell'accertamento non è stato notificato al DI, ma il problema non è quello della notifica del processo verbale di constatazione (che non è atto autonomamente impugnabile), ma è quello della sufficienza della motivazione dell'accertamento e della prova della pretesa. In sede giurisdizionale occorre valutare se l'accertamento, per gli elementi in esso contenuti, è un atto sufficientemente motivato o meno, e se la pretesa con esso articolata è risultata fondata o meno. Di questi problemi non vi è alcuna traccia nella motivazione della sentenza, per cui la doglianza del contribuente va accolta e la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale che dovrà valutare la sufficienza della motivazione dell'accertamento e la fondatezza della pretesa con esso articolata.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 10.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Giovanni Paolini Dr. Giuseppe Falcone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 3.APR. 2003 IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanio